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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 05500/2026

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 03 / 03/2026 C .

C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 22 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 66P18 H501K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M08 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sergio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H25 H501J ) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1115/2022, pubblicatain data 30 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA],quale agente generale di [OSCURATO:SOCIETA]., ha agitoin giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PTY Ltd per ottenere il pagamento della somma di € 1.642,89.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Velletri.

Ric. n. 22/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 IlTribunale di Velletri, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece dichiarata improcedibile. [OSCURATO:PERSONA] PTY Ltd, sulla base di un unico mo- tivo.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Preliminarmente, si rileva che la società ricorrente ha confe- rito la procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c. al suo difensore con un atto rilasciato all’este r o e munito di sottoscrizione au- tenticata da un notaio straniero, ma privadi apostille .

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 1, n. 15073 del 11/06/2018), «in base alla Convenzione sull’aboli- zione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall’Italia con leggen. 1253 del 1966, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata alrila- scio, da parte dell’autorità designata dallo Stato di formazione dell’atto, di apposita “apostille”, da apporre sull’atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni prove- nienti da un pubblico ufficiale di uno Statoestero, pur aderente alla Convenzione; è anche escluso che il medesimo giudice possa disporre la concessione di un termine per ilrilascio di una nuovaprocura, come ora previsto dall’art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dalla leggen. 46 del 2009, posto che nel giudizio di cassazione non è ipotizzabile una sanatoria dell’atto mediante sua rinnovazione, essendo prescritta ex art.365 c.p.c. l’esistenza di una validaprocura speciale quale re- quisito di ammissibilità del ricorso».

Ric. n. 22/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 La parte ricorrente non chiarisce, d’altra parte, se e per quali ragioni, nella specie, potrebbe eventualmente prescindersi dalla indicata «apostille», né invoca altra disciplina normativa che consentirebbe di attribuire efficacia alla procura in que- stione.

Il ricorso sarebbe da ritenere, per ciò solo, inammissibile. 2.Risulta, comunque, decisivo ed assorbente anche l’ulteriore rilievo dell’inammissibilità dell’unico motivo del ricorso, con il quale si denunzia «violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.».

Secondo la società ricorrente, «il Tribunale di Velletri ha com- pensato le spese di lite dei due gradi di giudizio, nonostante la soccombenza totale dell’appellato, senza fornire legittima mo- tivazione al riguardo». 2.1La compensazione delle spese processuali risulta, in realtà, giustificata dalla corte d’appello sulla base del rilievo per cui l’eccezione di giudicato esterno, in base alla quale è stata decisa la controversia, era stata sollevata dalla società convenuta esclusivamente nel corso del giudizio di appello.

Secondo quest’ultima, si tratterebbe di una motivazione mera- mente apparente.

A sostegno di tale assunto, peraltro, si limita a sostenere che l’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni (censura inconferente, in quanto il giudice di secondo grado ha accolto la suddetta eccezione proprio in base a tale principio), che la propria vittoria in giudizio era stata integrale e che non sussisteva nessuna delle condizioni che, in base alla formula- zione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie, consente la compensazione delle spese di lite (e, cioè, la reciproca soccombenza della parti, l’assoluta novità delle questioni trattate o il mutamento della giurisprudenza ri- spetto alle questioni dirimenti).

Ric. n. 22/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Non si fa alcun riferimento, nello svolgimento di tale censura, all’incidenza, sulla disciplina normativa applicabile, della sen- tenza n.77 del 7 marzo – 19 aprile 2018 della Corte Costituzio- nale, che ha dichiarato l ’ illegittimità costituzionale dell ’ art. 92, secondo comma, c.p.c. , nel testo modificato dall ’ art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, con- vertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa com- pensare le spesetra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano «altre analoghe gravi ed eccezionali ra- gioni». 2.2Nella situazione descritta, in primo luogo, il motivo di ri- corso deve ritenersi, di per sé, inidoneo a sostenereadeguata- mente l’assunto della violazionedell’art. 92 c.p.c., in quanto la relativa censura è svolta in dirittosenza la considerazione della disciplina normativa che effettivamente regolava il potere di compensazione, rappresentata dall’art. 92, comma 2 , c.p.c., come integrato dalla sentenza n.77 del 7 marzo – 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, sopra richiamata. 2.3 Anche, comunque, a volere per un momento prescindere da quanto fin qui osservato, la motivazione posta a base della statuizione impugnata, di compensazione delle spese di lite , non può affatto considerarsi inesistente, né meramente appa- rente, e neanche insanabilmente contraddittoria sul piano lo- gico.

Essa è certamente sintetica, ma, altrettanto certamente, è pos- sibile evincere, dal suo complessivo esame, che il giudice di se- condo grado ha ritenuto giustificata la compensazione delle spese processuali considerando che il giudizio si era svolto in relazione alla pretesa sostanziale fatta valere(e, sotto tale pro- filo, aveva visto integralmente vittoriosa la parte attrice, al- meno in primo grado), che la pendenza del processo all’esito del quale si è formato (peraltro solo in corso di causa) il Ric. n. 22/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 giudicato esterno contrario alla decisione di primo grado di ac- coglimento della domanda era certamente nota alla società convenuta, che quel giudizio aveva promosso, ma che di tale pendenza non aveva fatto in precedenza cenno nel presente processo (pur essendo addirittura intervenuta la sentenza che lo aveva definito, poi passata in giudicato, prima della proposi- zione dell’appello), mentre poteva non esserne a conoscenza l’attore, agente assicurativo, in quanto non era parte di quel giudizio, in cui era stata convenuta direttamente ed esclusiva- mente la compagnia assicuratrice.

Orbene, la sopravvenienza in corso di causa di un giudicato esterno, tanto più in un contesto processuale in cui – come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, senza che nel ricorso siano formulate sul punto specifiche censure – non ri- sultavadalla parte interessata nemmeno allegata la situazione poi sfociata nel giudicatostesso (di cui la controparte poteva non essere a conoscenza), ben può integrare una grave ra- gione, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.

Tanto più laddove l’atteggiamento processuale così tenuto dalla parte vittoriosa possa essere inteso come contrario alla buona fede ed alla durata del processo.

Tutto ciò considerato, ritiene la Corte – sebbene ad abundan- tiam, stante la rilevata inammissibilità del ricorso –che la de- cisione impugnata, intesa nella sua effettiva e complessiva so- stanza, debba dirsi sostenuta da una motivazione adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’in- timato svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 22/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 03 / 03/2026 C . C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 22 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 66P18 H501K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M08 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sergio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H25 H501J ) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1115/2022, pubblicatain data 30 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA],quale agente generale di [OSCURATO:SOCIETA]., ha agitoin giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PTY Ltd per ottenere il pagamento della somma di € 1.642,89. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Velletri. Ric. n. 22/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 IlTribunale di Velletri, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece dichiarata improcedibile. [OSCURATO:PERSONA] PTY Ltd, sulla base di un unico mo- tivo. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimato. La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente, si rileva che la società ricorrente ha confe- rito la procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c. al suo difensore con un atto rilasciato all’este r o e munito di sottoscrizione au- tenticata da un notaio straniero, ma privadi apostille . Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 1, n. 15073 del 11/06/2018), «in base alla Convenzione sull’aboli- zione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall’Italia con leggen. 1253 del 1966, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata alrila- scio, da parte dell’autorità designata dallo Stato di formazione dell’atto, di apposita “apostille”, da apporre sull’atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni prove- nienti da un pubblico ufficiale di uno Statoestero, pur aderente alla Convenzione; è anche escluso che il medesimo giudice possa disporre la concessione di un termine per ilrilascio di una nuovaprocura, come ora previsto dall’art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dalla leggen. 46 del 2009, posto che nel giudizio di cassazione non è ipotizzabile una sanatoria dell’atto mediante sua rinnovazione, essendo prescritta ex art.365 c.p.c. l’esistenza di una validaprocura speciale quale re- quisito di ammissibilità del ricorso». Ric. n. 22/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 La parte ricorrente non chiarisce, d’altra parte, se e per quali ragioni, nella specie, potrebbe eventualmente prescindersi dalla indicata «apostille», né invoca altra disciplina normativa che consentirebbe di attribuire efficacia alla procura in que- stione. Il ricorso sarebbe da ritenere, per ciò solo, inammissibile. 2.Risulta, comunque, decisivo ed assorbente anche l’ulteriore rilievo dell’inammissibilità dell’unico motivo del ricorso, con il quale si denunzia «violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.». Secondo la società ricorrente, «il Tribunale di Velletri ha com- pensato le spese di lite dei due gradi di giudizio, nonostante la soccombenza totale dell’appellato, senza fornire legittima mo- tivazione al riguardo». 2.1La compensazione delle spese processuali risulta, in realtà, giustificata dalla corte d’appello sulla base del rilievo per cui l’eccezione di giudicato esterno, in base alla quale è stata decisa la controversia, era stata sollevata dalla società convenuta esclusivamente nel corso del giudizio di appello. Secondo quest’ultima, si tratterebbe di una motivazione mera- mente apparente. A sostegno di tale assunto, peraltro, si limita a sostenere che l’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni (censura inconferente, in quanto il giudice di secondo grado ha accolto la suddetta eccezione proprio in base a tale principio), che la propria vittoria in giudizio era stata integrale e che non sussisteva nessuna delle condizioni che, in base alla formula- zione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie, consente la compensazione delle spese di lite (e, cioè, la reciproca soccombenza della parti, l’assoluta novità delle questioni trattate o il mutamento della giurisprudenza ri- spetto alle questioni dirimenti). Ric. n. 22/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Non si fa alcun riferimento, nello svolgimento di tale censura, all’incidenza, sulla disciplina normativa applicabile, della sen- tenza n.77 del 7 marzo – 19 aprile 2018 della Corte Costituzio- nale, che ha dichiarato l ’ illegittimità costituzionale dell ’ art. 92, secondo comma, c.p.c. , nel testo modificato dall ’ art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, con- vertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa com- pensare le spesetra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano «altre analoghe gravi ed eccezionali ra- gioni». 2.2Nella situazione descritta, in primo luogo, il motivo di ri- corso deve ritenersi, di per sé, inidoneo a sostenereadeguata- mente l’assunto della violazionedell’art. 92 c.p.c., in quanto la relativa censura è svolta in dirittosenza la considerazione della disciplina normativa che effettivamente regolava il potere di compensazione, rappresentata dall’art. 92, comma 2 , c.p.c., come integrato dalla sentenza n.77 del 7 marzo – 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, sopra richiamata. 2.3 Anche, comunque, a volere per un momento prescindere da quanto fin qui osservato, la motivazione posta a base della statuizione impugnata, di compensazione delle spese di lite , non può affatto considerarsi inesistente, né meramente appa- rente, e neanche insanabilmente contraddittoria sul piano lo- gico. Essa è certamente sintetica, ma, altrettanto certamente, è pos- sibile evincere, dal suo complessivo esame, che il giudice di se- condo grado ha ritenuto giustificata la compensazione delle spese processuali considerando che il giudizio si era svolto in relazione alla pretesa sostanziale fatta valere(e, sotto tale pro- filo, aveva visto integralmente vittoriosa la parte attrice, al- meno in primo grado), che la pendenza del processo all’esito del quale si è formato (peraltro solo in corso di causa) il Ric. n. 22/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 giudicato esterno contrario alla decisione di primo grado di ac- coglimento della domanda era certamente nota alla società convenuta, che quel giudizio aveva promosso, ma che di tale pendenza non aveva fatto in precedenza cenno nel presente processo (pur essendo addirittura intervenuta la sentenza che lo aveva definito, poi passata in giudicato, prima della proposi- zione dell’appello), mentre poteva non esserne a conoscenza l’attore, agente assicurativo, in quanto non era parte di quel giudizio, in cui era stata convenuta direttamente ed esclusiva- mente la compagnia assicuratrice. Orbene, la sopravvenienza in corso di causa di un giudicato esterno, tanto più in un contesto processuale in cui – come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, senza che nel ricorso siano formulate sul punto specifiche censure – non ri- sultavadalla parte interessata nemmeno allegata la situazione poi sfociata nel giudicatostesso (di cui la controparte poteva non essere a conoscenza), ben può integrare una grave ra- gione, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Tanto più laddove l’atteggiamento processuale così tenuto dalla parte vittoriosa possa essere inteso come contrario alla buona fede ed alla durata del processo. Tutto ciò considerato, ritiene la Corte – sebbene ad abundan- tiam, stante la rilevata inammissibilità del ricorso –che la de- cisione impugnata, intesa nella sua effettiva e complessiva so- stanza, debba dirsi sostenuta da una motivazione adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’in- timato svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 22/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
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