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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 28984/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-IIONE; V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la motivazione nella parte in cui conferma la responsabilità per i reati contestati non superi la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dalla competenza del giudice di legittimità; e, inoltre, non si confronta con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte di appello sul punto (pagg.11 e 12 della sentenza impugnata).

Rilevato che le doglianze in ordine alla inflizione delle pene accessorie, della misura di sicurezza e del trattamento sanzionatorio in genere (terzo e quarto motivo) non superano la soglia di ammissibilità in quanto aspecifici rispetto alla puntuale motivazione fornita sui punti contestati dalla Corte territoriale (pag. 12 e 13 della sentenza impugnata); ritenuto che non si presta ad alcuna censura neanche la parte della motivazione che conferma la confisca del denaro, ritenendo che fosse emersa la prova che lo stesso fosse riconducibile al profitto della rapina (pag. 12 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-IIONE; V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la motivazione nella parte in cui conferma la responsabilità per i reati contestati non superi la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dalla competenza del giudice di legittimità; e, inoltre, non si confronta con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte di appello sul punto (pagg.11 e 12 della sentenza impugnata). Rilevato che le doglianze in ordine alla inflizione delle pene accessorie, della misura di sicurezza e del trattamento sanzionatorio in genere (terzo e quarto motivo) non superano la soglia di ammissibilità in quanto aspecifici rispetto alla puntuale motivazione fornita sui punti contestati dalla Corte territoriale (pag. 12 e 13 della sentenza impugnata); ritenuto che non si presta ad alcuna censura neanche la parte della motivazione che conferma la confisca del denaro, ritenendo che fosse emersa la prova che lo stesso fosse riconducibile al profitto della rapina (pag. 12 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28984/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris