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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 34611/2022

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9 ORDINANZA sul ricorso 33137/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini 134 Pec: ..liuseppe.cudoni©pecordineavvocati.ss.it [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 139/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Il Tribunale di Sassari, pronunciando sia sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa edile [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere dai coniugi Cudoni e Pischedda il saldo di lavori eseguiti nella loro casa di Stintino, sia sulla domanda riconvenzionale dei convenuti volta ad ottenere la condanna dell'impresa e del direttore dei lavori ingegner Cilliano, in solido, al risarcimento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione dei lavori, con sentenza del 22/7/2016, rigettò la domanda principale e, atteso che i difetti riscontrati sull'immobile erano riconducibili ad una cattiva impermeabilizzazione e cattiva posa del manto isolante, cioè ad attività dovute a responsabilità dell'impresa e non anche del direttore dei lavori, per mancanza di prova di un autonomo titolo di responsabilità di quest'ultimo, accolse parzialmente la domanda riconvenzionale nei confronti della sola impresa appaltatrice; la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 19/3/2019, qualificata la responsabilità del direttore dei lavori quale extracontrattuale per omessa vigilanza ed indicazione delle opportune disposizioni all'impresa nonché per omesso controllo circa l'ottemperanza da parte dell'appaltatore alle istruzioni ricevute, e dunque per omesso espletamento dell'attività di alta sorveglianza delle opere da svolgersi in relazione a ciascuna fase di svolgimento della stessa ( Cass., 2, n. 10728 del 24/4/2008; Cass., 2, n. 8700 del 3/5/2016), ha ritenuto che i difetti nella realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione avrebbero dovuto essere rilevati agevolmente dal Ciiliano durante le visite pur saltuarie in cantiere, e che, invece, mancava, come rilevato dal CTU, traccia di eccezioni mosse alla ditta in ordine alla inadeguata metodologia lavorativa, risultando di contro il concreto avallo del Cilliano a tutte le imperfette lavorazioni, comprovate dall'emissione di cinque stati di avanzamento con dicitura " a perfetta regola d'arte e secondo le direttive impartite dalla d.d.l."; sulla base di questi presupposti la corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado condannando in solido l'ingegner Cilliano e l'impresa appaltatrice al risarcimento dei danni ed ha posto a carico dei soccombenti in solido le spese del primo grado del giudizio e, a carico del solo Cilliano, quelle del grado d'appello; avverso la sentenza l'ing.

Cilliano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c.; parte resistente ha depositato memoria.

Considerato che: con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1176 c.c. 1669, 2043 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c - il ricorrente lamenta che la corte di merito si sia immotivatamente discostata dalle risultanze della CTU -la quale aveva affermato non potersi attribuire al direttore dei lavori alcuna negligenza nell'ambito dell'attività di sovraordinazione né in materia ispettiva né direttiva ed aveva confermato la piena fiducia della committenza nel Cilliant, tanto da indurre all'emissione dei SAL; ad avviso del ricorrente la corte di merito avrebbe, quantomeno, dovuto chiamare il CTU a chiarimenti e comunque motivare in relazione alle ragioni del dissenso; il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, pur prospettando pretesi vizi di legittimità, consistenti nella violazione di norme di diritto, e specificamente dell'art. 116 c.p.c., 1176, 1669 c.c., 2043 c.c., non svolge affatto le enunciate censure ma si limita a prospettare violazioni puramente generiche ed aspecifiche che, in sostanza, non sono riconducibili ad alcun vizio di sussunzione ma al mero preteso travisamento dei fatti; il ricorrente lamenta, in altri termini, un vizio motivazionale per non avere la corte di merito adeguatamente motivato sul dissenso rispetto ai pretesi esiti della consulenza tecnica d'ufficio senza neppure prospettare la violazione dell'art. 360, co. 1 n.5 c.p.c.; come diffusamente riportato nella esposizione in fatto, la corte di merito, lungi dal contrastare, come ritenuto dal ricorrente, le risultanze della CTU, ha preso atto delle medesime, ha considerato che la natura dei vizi riscontrati fosse tale da non poter sfuggire al controllo della dirigenza tecnica, ha considerato, con apprezzamento immune da censure, l'esistenza del nesso eziologico tra le omissioni compiute dalla D.L. e il danno patito dal Cudoni; questi accertamenti non sono stati idoneamente contrastati dal ricorrente il quale si è limitato ad evocare una diversa e più appagante ricostruzione dei fatti senza neppure ottemperare a quanto richiesto dall'art. 116 c.p.c. per censurare l'apprezzamento delle prove; è noto infatti che "In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass., S.U. n. 20867 del 30/9/2020); come il ricorrente non ottempera alle condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla violazione dell'art. 116 c.p.c. così non ottempera, neppure sul piano dell'autosufficienza, e cioè ai fini del rispetto di quanto prescritto dall'art. 366, n. 4 c.p.c., ad enucleare le pretese violazioni di legge contenute nell'epigrafe del motivo che restano meramente enunciate in termini apodittici e non tradotte in adeguate e circostanziate censure; conclusivamente il ricorso é dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2900 (oltre C 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%; ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 33137/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini 134 Pec: ..liuseppe.cudoni©pecordineavvocati.ss.it [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 139/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Il Tribunale di Sassari, pronunciando sia sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa edile [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere dai coniugi Cudoni e Pischedda il saldo di lavori eseguiti nella loro casa di Stintino, sia sulla domanda riconvenzionale dei convenuti volta ad ottenere la condanna dell'impresa e del direttore dei lavori ingegner Cilliano, in solido, al risarcimento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione dei lavori, con sentenza del 22/7/2016, rigettò la domanda principale e, atteso che i difetti riscontrati sull'immobile erano riconducibili ad una cattiva impermeabilizzazione e cattiva posa del manto isolante, cioè ad attività dovute a responsabilità dell'impresa e non anche del direttore dei lavori, per mancanza di prova di un autonomo titolo di responsabilità di quest'ultimo, accolse parzialmente la domanda riconvenzionale nei confronti della sola impresa appaltatrice; la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 19/3/2019, qualificata la responsabilità del direttore dei lavori quale extracontrattuale per omessa vigilanza ed indicazione delle opportune disposizioni all'impresa nonché per omesso controllo circa l'ottemperanza da parte dell'appaltatore alle istruzioni ricevute, e dunque per omesso espletamento dell'attività di alta sorveglianza delle opere da svolgersi in relazione a ciascuna fase di svolgimento della stessa ( Cass., 2, n. 10728 del 24/4/2008; Cass., 2, n. 8700 del 3/5/2016), ha ritenuto che i difetti nella realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione avrebbero dovuto essere rilevati agevolmente dal Ciiliano durante le visite pur saltuarie in cantiere, e che, invece, mancava, come rilevato dal CTU, traccia di eccezioni mosse alla ditta in ordine alla inadeguata metodologia lavorativa, risultando di contro il concreto avallo del Cilliano a tutte le imperfette lavorazioni, comprovate dall'emissione di cinque stati di avanzamento con dicitura " a perfetta regola d'arte e secondo le direttive impartite dalla d.d.l."; sulla base di questi presupposti la corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado condannando in solido l'ingegner Cilliano e l'impresa appaltatrice al risarcimento dei danni ed ha posto a carico dei soccombenti in solido le spese del primo grado del giudizio e, a carico del solo Cilliano, quelle del grado d'appello; avverso la sentenza l'ing. Cilliano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c.; parte resistente ha depositato memoria. Considerato che: con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1176 c.c. 1669, 2043 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c - il ricorrente lamenta che la corte di merito si sia immotivatamente discostata dalle risultanze della CTU -la quale aveva affermato non potersi attribuire al direttore dei lavori alcuna negligenza nell'ambito dell'attività di sovraordinazione né in materia ispettiva né direttiva ed aveva confermato la piena fiducia della committenza nel Cilliant, tanto da indurre all'emissione dei SAL; ad avviso del ricorrente la corte di merito avrebbe, quantomeno, dovuto chiamare il CTU a chiarimenti e comunque motivare in relazione alle ragioni del dissenso; il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, pur prospettando pretesi vizi di legittimità, consistenti nella violazione di norme di diritto, e specificamente dell'art. 116 c.p.c., 1176, 1669 c.c., 2043 c.c., non svolge affatto le enunciate censure ma si limita a prospettare violazioni puramente generiche ed aspecifiche che, in sostanza, non sono riconducibili ad alcun vizio di sussunzione ma al mero preteso travisamento dei fatti; il ricorrente lamenta, in altri termini, un vizio motivazionale per non avere la corte di merito adeguatamente motivato sul dissenso rispetto ai pretesi esiti della consulenza tecnica d'ufficio senza neppure prospettare la violazione dell'art. 360, co. 1 n.5 c.p.c.; come diffusamente riportato nella esposizione in fatto, la corte di merito, lungi dal contrastare, come ritenuto dal ricorrente, le risultanze della CTU, ha preso atto delle medesime, ha considerato che la natura dei vizi riscontrati fosse tale da non poter sfuggire al controllo della dirigenza tecnica, ha considerato, con apprezzamento immune da censure, l'esistenza del nesso eziologico tra le omissioni compiute dalla D.L. e il danno patito dal Cudoni; questi accertamenti non sono stati idoneamente contrastati dal ricorrente il quale si è limitato ad evocare una diversa e più appagante ricostruzione dei fatti senza neppure ottemperare a quanto richiesto dall'art. 116 c.p.c. per censurare l'apprezzamento delle prove; è noto infatti che "In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass., S.U. n. 20867 del 30/9/2020); come il ricorrente non ottempera alle condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla violazione dell'art. 116 c.p.c. così non ottempera, neppure sul piano dell'autosufficienza, e cioè ai fini del rispetto di quanto prescritto dall'art. 366, n. 4 c.p.c., ad enucleare le pretese violazioni di legge contenute nell'epigrafe del motivo che restano meramente enunciate in termini apodittici e non tradotte in adeguate e circostanziate censure; conclusivamente il ricorso é dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2900 (oltre C 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%; ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terz
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