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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33640/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26 del Tribunale di sorveglianza di ReggioCalabria;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AssuntaCocomello, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 24 febbraio 2026 resa nel proc. 297/26 R. S.I.U.S., ilTribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] – sottoposto al regime di detenzione domiciliare ex art. 47-terlegge 25 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti: ord. pen.), in relazione alla penadetentiva residua pari ad anno uno, mesi due e giorni venti di reclusione, condecorrenza del 15 aprile 2025 e fine pena il 18 marzo 2026 - avverso l’ordinanzadel 2 febbraio 2026 con la quale il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettato la richiesta di concessione della liberazione anticipata avanzata inrelazione al periodo di presofferto (dal 9 luglio al 24 ottobre 2023) ed a quello incorso di esecuzione della pena (dal 15 ottobre al 28 dicembre 2025).A fondamento della decisione, il Tribunale ha anzitutto posto un giudizio diintegrale condivisione delle valutazioni operate dal Giudice monocratico cheaveva evidenziato come ostativo all’accoglimento della domanda si atteggiassel’apprezzamento della mancata adesione al processo rieducativo.

Di ciò dà provail fatto che il [OSCURATO:PERSONA], dopo la carcerazione presofferta, aveva, in data 5 agosto2025, consumato un nuovo reato (per l’esattezza, il delitto di furto aggravato dienergia elettrica ), che lo stesso, in precedenza, in costanza di detenzione dellamisura degli arresti domiciliari, era stato altresì diffidato, con decreto del 23luglio 2025, a seguito dell’acclarata violazione delle prescrizioni orarie imposteglie che, «nei periodi intermedi di libertà», era stato, infine, segnalato perviolazione della misura di prevenzione impostagli nel dicembre del 2023, essendostato controllato «con soggetti controindicati».Ha ravvisato in dette condotte la dimostrazione che il soggetto, gravato daplurimi precedenti penali, continui a soddisfare le esigenze di vita attraverso ilricorso ad espedienti illeciti.Ha, per l’effetto, sostenuto che attraverso dette condotte il [OSCURATO:PERSONA] ha datomanifesta dimostrazione del fatto che «l’adesione ai principi della rieducazionedella pena era stata solo formale mentre la sua capacità di resistenza al delittoappare ancora del tutto fiacca».2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione con il quale lamenta, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 54 ord. pen., nonché la carenza el’erroneità della motivazione del provvedimento.Il difensore lamenta che l’ordinanza impugnata si connoti per una motivazioneapparente, atteso che, a fronte delle specifiche doglianze veicolate a mezzo delreclamo, il Tribunale si è limitato a richiamare «la descrizione del Richichicontenuta nel provvedimento applicativo della detenzione domiciliare emesso indata 8 aprile 2025» che risulta completamente avulsa dal tema in esame, postoche i riferimenti ai vetusti precedenti penali risultano inconferenti.Contesta che gli ulteriori passaggi argomentativi si esauriscano in formulestereotipate e che, in particolare, irrilevante sia il richiamo alle frequentazioni delRichichi («le stesse si limitano esclusivamente alla circostanza che il ricorrentesia stato notato in compagnia di determinate persone, senza che vi siano statifermi o accertamenti ulteriori») e censurabile sotto il profilo giuridico ilriferimento al reato di furto aggravato di energia, posto che esso non è statoancora oggetto di accertamento in sede dibattimentale («la semplice esistenza diuna nuova accusa non può determinare automaticamente il rigetto dellaliberazione anticipata») e considerato che il Tribunale non ha operato, conriguardo a detta condotta, alcuna valutazione connotata dalle necessariaconcretezza.Censura, in termini più generali, che il Tribunale non ha considerato che leviolazioni richiamate nel provvedimento costituiscono «episodi sporadici emarginali, quali alcuni rientri fuori orario che non possono essereautomaticamente considerati idonei a dimostrare il venir meno di una condottacomplessivamente regolare».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Si è evidenziato come, alla luce di quanto riportato nel corpo delprovvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] non è in atto sottoposto alla misura delladetenzione domiciliare (come evidenziatosi, essa ha avuto termine nella data del18 marzo 2026).A detta circostanza di fatto, non contrastata dalla difesa, consegue il venirmeno dell’interesse che il condannato ha veicolato a mezzo del ricorso invalutazione.3.

Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativoquello per il quale, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse aimpugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., qualecondizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitatoprospettiva eminentemente utilitaristica.

Tale connotazione utilitaristicadell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa,consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalladecisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalitàprocessuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizionedel ricorrente, riguardante l'ottenimento di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto d'impugnazione, che, nel caso in esame, comeevidenziatosi, riguarda il reclamo avverso un provvedimento di rigetto diriconoscimento della liberazione anticipata (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep.2012, Marinaj, Rv. 251693-01).Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi intermini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento dellaproposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possaavere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica delgiudice dell'impugnazione, costituita, nel caso di specie, dalla legittimità dellapretesa del ricorrente di essere scarcerato prima della data individuata quale finepena, fissata, come sopra evidenziato, per il 18 marzo 2026.

Tale requisito,quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento delladecisione adottata, di un interesse all'impugnazione in capo al ricorrente, la cuicassazione e non deve essere venuta meno - al contrario di quanto si è verificatonel caso in esame, in conseguenza della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] - per la mutatasituazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento allaposizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017,Attanasio, Rv. 269199- 01; Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, M., Rv, 265131-01).Né in senso contrario può argomentarsi richiamando la mera eventualità che ilricorrente possa beneficiare di un «credito di pena» con riferimento a successivied eventuali periodi di detenzione, atteso che, nelle ipotesi previste dall'art. 657,comma 4, cod. proc. pen., le frazioni detentive per le quali il condannato richiedela fungibilità in sede esecutiva non possono precedere il reato, ma solo seguirlo,con la conseguenza che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte (Sez. 1, Sentenza n. 8109 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzolaio, Rv. 246383-01; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, dep. 09/06/2000, Palomba, Rv. 216418-01), tale disciplina non può essere applicata per un reato che non risulta ancoracommesso.4.

La sopravvenuta carenza di interesse per motivi non addebitabili alricorrente comporta che non possa configurarsi a suo carico una situazione disoccombenza.Da ciò deriva che il [OSCURATO:PERSONA] non può essere condannato al pagamento dellespese processuali né al versamento di una somma di denaro in favore dellaCassa per le ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 del Tribunale di sorveglianza di ReggioCalabria;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AssuntaCocomello, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 24 febbraio 2026 resa nel proc. 297/26 R. S.I.U.S., ilTribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] – sottoposto al regime di detenzione domiciliare ex art. 47-terlegge 25 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti: ord. pen.), in relazione alla penadetentiva residua pari ad anno uno, mesi due e giorni venti di reclusione, condecorrenza del 15 aprile 2025 e fine pena il 18 marzo 2026 - avverso l’ordinanzadel 2 febbraio 2026 con la quale il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettato la richiesta di concessione della liberazione anticipata avanzata inrelazione al periodo di presofferto (dal 9 luglio al 24 ottobre 2023) ed a quello incorso di esecuzione della pena (dal 15 ottobre al 28 dicembre 2025).A fondamento della decisione, il Tribunale ha anzitutto posto un giudizio diintegrale condivisione delle valutazioni operate dal Giudice monocratico cheaveva evidenziato come ostativo all’accoglimento della domanda si atteggiassel’apprezzamento della mancata adesione al processo rieducativo. Di ciò dà provail fatto che il [OSCURATO:PERSONA], dopo la carcerazione presofferta, aveva, in data 5 agosto2025, consumato un nuovo reato (per l’esattezza, il delitto di furto aggravato dienergia elettrica ), che lo stesso, in precedenza, in costanza di detenzione dellamisura degli arresti domiciliari, era stato altresì diffidato, con decreto del 23luglio 2025, a seguito dell’acclarata violazione delle prescrizioni orarie imposteglie che, «nei periodi intermedi di libertà», era stato, infine, segnalato perviolazione della misura di prevenzione impostagli nel dicembre del 2023, essendostato controllato «con soggetti controindicati».Ha ravvisato in dette condotte la dimostrazione che il soggetto, gravato daplurimi precedenti penali, continui a soddisfare le esigenze di vita attraverso ilricorso ad espedienti illeciti.Ha, per l’effetto, sostenuto che attraverso dette condotte il [OSCURATO:PERSONA] ha datomanifesta dimostrazione del fatto che «l’adesione ai principi della rieducazionedella pena era stata solo formale mentre la sua capacità di resistenza al delittoappare ancora del tutto fiacca».2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione con il quale lamenta, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 54 ord. pen., nonché la carenza el’erroneità della motivazione del provvedimento.Il difensore lamenta che l’ordinanza impugnata si connoti per una motivazioneapparente, atteso che, a fronte delle specifiche doglianze veicolate a mezzo delreclamo, il Tribunale si è limitato a richiamare «la descrizione del Richichicontenuta nel provvedimento applicativo della detenzione domiciliare emesso indata 8 aprile 2025» che risulta completamente avulsa dal tema in esame, postoche i riferimenti ai vetusti precedenti penali risultano inconferenti.Contesta che gli ulteriori passaggi argomentativi si esauriscano in formulestereotipate e che, in particolare, irrilevante sia il richiamo alle frequentazioni delRichichi («le stesse si limitano esclusivamente alla circostanza che il ricorrentesia stato notato in compagnia di determinate persone, senza che vi siano statifermi o accertamenti ulteriori») e censurabile sotto il profilo giuridico ilriferimento al reato di furto aggravato di energia, posto che esso non è statoancora oggetto di accertamento in sede dibattimentale («la semplice esistenza diuna nuova accusa non può determinare automaticamente il rigetto dellaliberazione anticipata») e considerato che il Tribunale non ha operato, conriguardo a detta condotta, alcuna valutazione connotata dalle necessariaconcretezza.Censura, in termini più generali, che il Tribunale non ha considerato che leviolazioni richiamate nel provvedimento costituiscono «episodi sporadici emarginali, quali alcuni rientri fuori orario che non possono essereautomaticamente considerati idonei a dimostrare il venir meno di una condottacomplessivamente regolare».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Si è evidenziato come, alla luce di quanto riportato nel corpo delprovvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] non è in atto sottoposto alla misura delladetenzione domiciliare (come evidenziatosi, essa ha avuto termine nella data del18 marzo 2026).A detta circostanza di fatto, non contrastata dalla difesa, consegue il venirmeno dell’interesse che il condannato ha veicolato a mezzo del ricorso invalutazione.3. Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativoquello per il quale, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse aimpugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., qualecondizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitatoprospettiva eminentemente utilitaristica. Tale connotazione utilitaristicadell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa,consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalladecisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalitàprocessuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizionedel ricorrente, riguardante l'ottenimento di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto d'impugnazione, che, nel caso in esame, comeevidenziatosi, riguarda il reclamo avverso un provvedimento di rigetto diriconoscimento della liberazione anticipata (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep.2012, Marinaj, Rv. 251693-01).Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi intermini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento dellaproposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possaavere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica delgiudice dell'impugnazione, costituita, nel caso di specie, dalla legittimità dellapretesa del ricorrente di essere scarcerato prima della data individuata quale finepena, fissata, come sopra evidenziato, per il 18 marzo 2026. Tale requisito,quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento delladecisione adottata, di un interesse all'impugnazione in capo al ricorrente, la cuicassazione e non deve essere venuta meno - al contrario di quanto si è verificatonel caso in esame, in conseguenza della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] - per la mutatasituazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento allaposizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017,Attanasio, Rv. 269199- 01; Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, M., Rv, 265131-01).Né in senso contrario può argomentarsi richiamando la mera eventualità che ilricorrente possa beneficiare di un «credito di pena» con riferimento a successivied eventuali periodi di detenzione, atteso che, nelle ipotesi previste dall'art. 657,comma 4, cod. proc. pen., le frazioni detentive per le quali il condannato richiedela fungibilità in sede esecutiva non possono precedere il reato, ma solo seguirlo,con la conseguenza che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte (Sez. 1, Sentenza n. 8109 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzolaio, Rv. 246383-01; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, dep. 09/06/2000, Palomba, Rv. 216418-01), tale disciplina non può essere applicata per un reato che non risulta ancoracommesso.4. La sopravvenuta carenza di interesse per motivi non addebitabili alricorrente comporta che non possa configurarsi a suo carico una situazione disoccombenza.Da ciò deriva che il [OSCURATO:PERSONA] non può essere condannato al pagamento dellespese processuali né al versamento di una somma di denaro in favore dellaCassa per le ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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