Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 28607/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30967/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difen- sore, con due separati atti, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: il primo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermata responsabilità essendo emerso in dibattimento, per sua stessa am- missione, che l'autrice dell'allaccio abusivo è stata la coimputata [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico relativo all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; la seconda vizio motivazionale in relazione al diniego della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, prospettano difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del prov- vedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori e prospet- tano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la con- solidata giurisprudenza di legittimità.

Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarato inammissibili.

I ricorrenti, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla corresponsabilità del Bonafede e alla conoscenza delle moda- N. 30967/2022 R.G. lità del fatto delittuoso di cui all'imputazione, a fronte della confessione della ma- dre coimputata, avuto riguardo in particolare al fatto che egli, allorquando fu rea- lizzato l'allaccio abusivo, che era ben visibile, si trovava ristretto agli arresti domi- ciliari presso quell'abitazione (così facendo buon governo, ex multis, delle citate Sez. 5 n. 24592/21, Sez. 4 n. 5973/21).

Parimenti, quanto all'unica doglianza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte terri- toriale (pagg. 3-4) ha operato un corretto governo della giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente escluso, in casi come quello che ci occupa, la possibile applicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. (tra le tante Sez. 4 n.- 18329/2019, Sez. 4 n. 121/2019 e Sez. 5 n. 319/2018).

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30967/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difen- sore, con due separati atti, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: il primo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermata responsabilità essendo emerso in dibattimento, per sua stessa am- missione, che l'autrice dell'allaccio abusivo è stata la coimputata [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico relativo all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; la seconda vizio motivazionale in relazione al diniego della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, prospettano difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del prov- vedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori e prospet- tano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la con- solidata giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarato inammissibili. I ricorrenti, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla corresponsabilità del Bonafede e alla conoscenza delle moda- N. 30967/2022 R.G. lità del fatto delittuoso di cui all'imputazione, a fronte della confessione della ma- dre coimputata, avuto riguardo in particolare al fatto che egli, allorquando fu rea- lizzato l'allaccio abusivo, che era ben visibile, si trovava ristretto agli arresti domi- ciliari presso quell'abitazione (così facendo buon governo, ex multis, delle citate Sez. 5 n. 24592/21, Sez. 4 n. 5973/21). Parimenti, quanto all'unica doglianza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte terri- toriale (pagg. 3-4) ha operato un corretto governo della giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente escluso, in casi come quello che ci occupa, la possibile applicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. (tra le tante Sez. 4 n.- 18329/2019, Sez. 4 n. 121/2019 e Sez. 5 n. 319/2018). 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma i
Decreto Cassazione n. 28607/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris