Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2021

Cassazione n. 23335/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 8 ottobre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunziando sull' appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale era stata disattesa la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare custodiale, rigettava l'impugnazione.

I giudici di merito ritenevano che, contrariamente a quanto lamentato dall' istante, a fronte della richiesta di rimessione del processo di cui all'art. 45 cod. proc. pen., il G.U.P. nell'emettere l'ordinanza in data 9 giugno 2021 - letta in udienza alla presenza delle parti che nulla avevano contestato - con la quale aveva disposto la sospensione del processo e dei termini di custodia cautelare con riferimento a tutte le posizione degli imputati (fra cui l'odierno ricorrente) non aveva in alcun modo violato il contraddittorio, ritenendo prive di fondamento le censure formulate.

Il tribunale riteneva, poi, che la questione relativa all' incidenza del provvedimento del G.U.P. in data 14 Luglio 2021 di rigetto dell'istanza di dissequestro sulla disposta sospensione era inammissibile, essendo stata formulata solo nel corso del' udienza camerale ed esulando dai motivi di ricorso.

2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo difensore di fiducia deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge processuale e segnatamente degli artt. 125, 179, 182, 303 e 304 c.p.p.

Deduce che posto che all' udienza del 7 giugno 2021 il G.U.P. aveva pronunziato una "frase sibillina" limitandosi a dichiarare di rinviare alla successiva udienza del 9 luglio "per ogni determinazione.., con riferimento all' istanza di rinnessione" il successivo provvedimento di sospensione dei termini custodiali doveva ritenersi affetto da una nullità generale a regime intermedio dal momento che non era stato assicurato il contraddittorio sulla questione.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge processuale e segnatamente dell'art.310 c.p.p.

Assume che la questione relativa all' incidenza del provvedimento del G.U.P. in data 14 Luglio 2021 di rigetto dell'istanza di dissequestro rientrava, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, nel devoluto in quanto atteneva sempre al tema della illegittimità della disposta sospensione per effetto di un atto sopravvenuto implicante una revoca implicita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure formulate.

2. Va premesso che la richiesta di rimessione del processo di cui all'art. 45 cod. proc. pen., investe l'intero processo, essendo posta in discussione l'esistenza delle inderogabili condizioni che ne permettono il regolare svolgimento in quella sede giudiziaria.

Ne consegue che gli effetti sospensivi previsti dall'art. 47 cod. proc. pen. si estendono a tutte le posizioni processuali e al processo unitariamente considerato.

Non si ravvisa, dunque, alcuna violazione del contraddittorio solo genericamente prospettata dalla difesa posto che l'istanza di rimessione avanzata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] imponeva in ragione della sospensione del processo anche la sospensione dei termini custodiali.Non può, peraltro, sottacersi che il provvedimento è stato, comunque, adottato nel contraddittorio delle parti presenti in udienza senza che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] abbia formulato contestazione alcuna dopo la lettura dello stesso.

Va, del resto, rilevato che in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l'ordinanza con la quale il giudice provvede è soggetta soltanto ad appello ex art. 310 cod. proc. pen. e non con il mezzo di gravame rivolto alla sentenza con la conseguenza, quindi, che la mancata impugnazione preclude la possibilità di rimettere successivamente in discussione le ragioni poste a base del provvedimento, potendosi ipotizzare la revoca di esso solo nell'ipotesi di sopravvenienza di fatti nuovi. (Sez. 1 - , Sentenza n. 39974 del 14/05/2019 Ud. (dep. 30/09/2019) Rv. 276985 -

01. Il secondo motivo è totalmente generico ed aspecifico non avendo la difesa, a tacer d' altro, adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali il provvedimento richiamato (per altro non prodotto con conseguente violazione del c.d. principio di autosufficienza) sarebbe idoneo a incidere sulla tematica oggetto del presente procedimento.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M. í L. dichiara inammissibile il ricorso e condannajjìricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co-l-ter disp-att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 ottobre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunziando sull' appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale era stata disattesa la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare custodiale, rigettava l'impugnazione. I giudici di merito ritenevano che, contrariamente a quanto lamentato dall' istante, a fronte della richiesta di rimessione del processo di cui all'art. 45 cod. proc. pen., il G.U.P. nell'emettere l'ordinanza in data 9 giugno 2021 - letta in udienza alla presenza delle parti che nulla avevano contestato - con la quale aveva disposto la sospensione del processo e dei termini di custodia cautelare con riferimento a tutte le posizione degli imputati (fra cui l'odierno ricorrente) non aveva in alcun modo violato il contraddittorio, ritenendo prive di fondamento le censure formulate. Il tribunale riteneva, poi, che la questione relativa all' incidenza del provvedimento del G.U.P. in data 14 Luglio 2021 di rigetto dell'istanza di dissequestro sulla disposta sospensione era inammissibile, essendo stata formulata solo nel corso del' udienza camerale ed esulando dai motivi di ricorso. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo difensore di fiducia deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge processuale e segnatamente degli artt. 125, 179, 182, 303 e 304 c.p.p. Deduce che posto che all' udienza del 7 giugno 2021 il G.U.P. aveva pronunziato una "frase sibillina" limitandosi a dichiarare di rinviare alla successiva udienza del 9 luglio "per ogni determinazione.., con riferimento all' istanza di rinnessione" il successivo provvedimento di sospensione dei termini custodiali doveva ritenersi affetto da una nullità generale a regime intermedio dal momento che non era stato assicurato il contraddittorio sulla questione. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge processuale e segnatamente dell'art.310 c.p.p. Assume che la questione relativa all' incidenza del provvedimento del G.U.P. in data 14 Luglio 2021 di rigetto dell'istanza di dissequestro rientrava, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, nel devoluto in quanto atteneva sempre al tema della illegittimità della disposta sospensione per effetto di un atto sopravvenuto implicante una revoca implicita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure formulate. 2. Va premesso che la richiesta di rimessione del processo di cui all'art. 45 cod. proc. pen., investe l'intero processo, essendo posta in discussione l'esistenza delle inderogabili condizioni che ne permettono il regolare svolgimento in quella sede giudiziaria. Ne consegue che gli effetti sospensivi previsti dall'art. 47 cod. proc. pen. si estendono a tutte le posizioni processuali e al processo unitariamente considerato. Non si ravvisa, dunque, alcuna violazione del contraddittorio solo genericamente prospettata dalla difesa posto che l'istanza di rimessione avanzata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] imponeva in ragione della sospensione del processo anche la sospensione dei termini custodiali.Non può, peraltro, sottacersi che il provvedimento è stato, comunque, adottato nel contraddittorio delle parti presenti in udienza senza che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] abbia formulato contestazione alcuna dopo la lettura dello stesso. Va, del resto, rilevato che in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l'ordinanza con la quale il giudice provvede è soggetta soltanto ad appello ex art. 310 cod. proc. pen. e non con il mezzo di gravame rivolto alla sentenza con la conseguenza, quindi, che la mancata impugnazione preclude la possibilità di rimettere successivamente in discussione le ragioni poste a base del provvedimento, potendosi ipotizzare la revoca di esso solo nell'ipotesi di sopravvenienza di fatti nuovi. (Sez. 1 - , Sentenza n. 39974 del 14/05/2019 Ud. (dep. 30/09/2019) Rv. 276985 - 01. Il secondo motivo è totalmente generico ed aspecifico non avendo la difesa, a tacer d' altro, adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali il provvedimento richiamato (per altro non prodotto con conseguente violazione del c.d. principio di autosufficienza) sarebbe idoneo a incidere sulla tematica oggetto del presente procedimento. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. í L. dichiara inammissibile il ricorso e condannajjìricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co-l-ter disp-att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 23335/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris