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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 02854/2026

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5442/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Federico e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n.747 del2015 depositata i l 20 luglio 2015 , non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ottogennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. dell’avviso di accertamento n.

TA603A501378/2010, relativo all’anno di imposta 2006, con cui era stato accertato un maggior reddito di impresa a fini Ires, Irap e Iva con riferimentoalla vendita di quattro immobili ad un prezzo inferiore al mutuo dichiarato dagli acquirenti per euro 78.000, alla indebita deduzione del costo di euro 200.000 , corrispondente a ll’ accantonamento a l fondo rischi per procedure giudiziali,e alla indebita deduzione di una perdita su crediti di euro157.551,41.

2. La CTP di Pescara aveva respinto il ricorso della società contribuente e la CTR dell’Abruzzo , con sentenza n. 747 del 2015, aveva dichiarato inammissibile il suo appello, notificato il 5.12.2012, in ragione della tardività della sua costituzione in giudizio avvenuta, il giorno 11 settembre 2014, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 53 e dall’art. 22 del d. lgs. 546 del 1992.

3. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e l’Agenzia delle Entratesi è difesa con controricorso.

4. Successivamente, con istanza depositata il 6 febbraio 2023, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 197 della l egge 29 dicembre 2022, n. 197, manifestando l’intento di accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma e la Corte, con ordinanza n. 6365 del 2.3.2023, ha sospeso il giudizio sino al 10.7.2023.

5. Tuttavia, all’istanza di sospensione per l’adesione alla definizione agevolatadi all’art. 1 comma 186 della l. n. 197 del 2022 , non è seguita la presentazione delladomanda nei termini né il pagamento della prima rata ed è stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 8 gennaio 2026 per la decisione delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli articoli 22 e 53 del d. lgs. 546 del 1992 e la violazione degli articoli 6 e 13 della CEDU, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di effettività della tutela giurisdizionale,sancito dagli art. 6 e 13 della CEDU, attraverso un’interpretazione restrittivae formalistica degli art. 22 e 53 del d. lgs. 546 del 1992che l’aveva indotta a dichiarare inammissibile l’appello.

Le norme del processo tributario richiamate andrebbero, infatti, interpretate nel senso di ritenere inoperante la sanzione di inammissibilità ove l’atto di appello, sebbene tardivamente depositato , abbia raggiunto lo scopo di determinare la costituzione in giudizio della controparte, alla luce dei principi desumibili dagli art. 6 e 13 della CEDU che, a garanzia del giusto processo edell’ effettività dell’accesso alla tutelagiudiziaria dei diritti violati, censurano le interpretazioni formalistiche delle disposizioni processuali relative alle condizioni di ammissibilità e ricevibilità della domanda giudiziale. 2.Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546 del 1992 e dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. in ragione dell’apparenza della motivazione dell’affermazione di infondatezza nel merito dell’appello, espressa “solo per completezza” , senza in alcun modo valutare i motivi di gravami proposti con riferimento all’illegittimità della rettifica dei ricavi operati su una presunzione di sotto fatturazione delle vendite immobiliari legata solo alla differenza tra il prezzo di acquisto ed il mutuo contratto dagli acquirenti e all’errata applicazione dell’art. 101 t.u.i.r in relazione alla ritenuta indeducibilità della perdita su crediti nonostante la prova fornita in ordine all’infruttuosità dei tentativi di recupero.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. L’art. 53d. lgs. n. 546 del 1992 (ora art. 107 d.lgs. n. 17 5/2024) detta la disciplina della forma dell’appellonell’ambito del processo tributario e al secondo comma prevede testualmente che “Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all' art. 20 commi 1 e 2 nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22 commi 1, 2 e 3.” Attraverso il richiamo alle previsioni in materia di costituzionein giudizio del ricorrente,dettate dell’art. 22 commi 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 546 del 1992 , la norma sancisce,a pena di inammissibilità, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche se la parte appellata si costituisce ritualmente , l’onere per l’appellante di costituirsi nella segreteria della CTR,entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

L ’art. 22 del d. lgs. n. 546 del 1992 prevede , infatti, al primo comma, che “Il ric orrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. […]e, al secondo comma che“L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.”

3.2. Si tratta di una disposizione che ha lo scopo, non di promuovere l’instaurazione del contraddittorio con l’appellato, già raggiunto dalla notificazione dell’atto di appello, ma di portare a conoscenza del giudice la scelta della parte di impugnare la sentenza di primo grado , così determinando la pendenza del giudizio di impugnazione(Cass. n. 28177 del 2024), mentre la previsione a pena di decadenza del terminedi trenta giorni per la costituzione dell’appellante, di per sé non eccessivamente gravoso, è funzionale al consolidamento dell'atto amministrativo e alla tutela dell'interesse pubblico alla certezza e stabilità della pretesa finanziaria oggetto del provvedimento impugnato(Corte cost. ord. n. 273 del 2019 ).

L’inammissibilità che segue alla mancata costituzione dell’appellante nel termine stabilito è sancita dalla norma con chiarezza , in modo tale da rendere certe per la parte le conseguenze dell’inosservanza della previsione anche sotto il profilo dell’insanabilità per effetto della costituzione rituale dell’appellato.

3.3. Non sussistono, quindi, sotto il profilo del rigore della sanzione di inammissibilità prevista dalla norma per l’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante nel processo tributario, le violazioni lamentate dal ricorrente dei principi del giusto processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale desumibili dagli articoli 6 e 13 della CEDU.

Nell’interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte EDU, infatti, il diritto di accesso a lla giurisdizione non è assoluto e può es sere soggetto a limitazioni per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità dell’azione, accettabili ove non siano così gravose da pregiudicare la sostanza stessa del diritto,siano concepite in modo tale da assicurare la prevedibilità delle conseguenze e perseguano uno scopo legittimo con modalità proporzionate all’obiettivo.(Corte EDU [OSCURATO:DATA_NASCITA] Běleš e altri c.

Repubblica Ceca par. 61).

3.4. Come già riconosciuto dalla Corte costituzionale che ha ritenuto la manifesta infondatezza delle questioni costituzionalità sollevate avverso l’art. 22d. lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 111 e 24 Cost., “ l’onere della costituzione in giudizio del ricorrente entro trenta giorni dall'ultima notifica, di per sé non eccessivamente gravoso, non è tale da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o da violare i principi del giusto processo” e la previsione costituisce una limitazione ragionevole e commisurata all’importanza dell’interesse pubblico sotteso alla specificità della giurisprudenza tributaria “ correlata a un giudizio di tipo impugnatorio, instaurato entro stretti limiti di decadenza, di provvedimenti autoritativi, in cui la definitività della posizione sostanziale in essi racchiusa è garanzia di certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributari […]” (Corte cost. ord. n. 273 del 2019.

3.5. In sintesi, la chiarezza della disposizione che connota il regime dell’inammissibilità dell’appello per mancato deposito dell’atto nei termini – unita al fatto che l’onere imposto alla parte non è particolarmente gravoso – induce a ritenere la compatibilità della relativa previsione normativa nazionaleposta a tutela dell’interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributaricon l’art. 13 della CEDU in relazione all’art. 6 della stessa Convenzione, anche alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui sono parametri di ragionevolezza della limitazione frapposta all’esercizio del diritto ad adire il giudice la non eccessiva onerosità degli adempimenti richiesti e la prevedibilità delle conseguenze dell’inosservanza.

3.6. Nel caso di specie la CTR non si è discostata dai principi richiamati allorché ha ritenuto inammissibile l’appello della società contribuenteche si è costituita oltre un anno e otto mesidopo la scadenza del termine previsto dalle norme processuali richiamate.

4. Il rigetto del primo motivo relativo alla pronuncia di inammissibilità dell’appello in ragione della tardiva costituzione dell’appellante determina l'assorbimento del secondo motivo.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

7. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico dellaricorrente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez.

U 20.02.2020, n. 4315).

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna l’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 a titolo di compenso,oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5442/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Federico e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n.747 del2015 depositata i l 20 luglio 2015 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ottogennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. dell’avviso di accertamento n. TA603A501378/2010, relativo all’anno di imposta 2006, con cui era stato accertato un maggior reddito di impresa a fini Ires, Irap e Iva con riferimentoalla vendita di quattro immobili ad un prezzo inferiore al mutuo dichiarato dagli acquirenti per euro 78.000, alla indebita deduzione del costo di euro 200.000 , corrispondente a ll’ accantonamento a l fondo rischi per procedure giudiziali,e alla indebita deduzione di una perdita su crediti di euro157.551,41. 2. La CTP di Pescara aveva respinto il ricorso della società contribuente e la CTR dell’Abruzzo , con sentenza n. 747 del 2015, aveva dichiarato inammissibile il suo appello, notificato il 5.12.2012, in ragione della tardività della sua costituzione in giudizio avvenuta, il giorno 11 settembre 2014, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 53 e dall’art. 22 del d. lgs. 546 del 1992. 3. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e l’Agenzia delle Entratesi è difesa con controricorso. 4. Successivamente, con istanza depositata il 6 febbraio 2023, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 197 della l egge 29 dicembre 2022, n. 197, manifestando l’intento di accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma e la Corte, con ordinanza n. 6365 del 2.3.2023, ha sospeso il giudizio sino al 10.7.2023. 5. Tuttavia, all’istanza di sospensione per l’adesione alla definizione agevolatadi all’art. 1 comma 186 della l. n. 197 del 2022 , non è seguita la presentazione delladomanda nei termini né il pagamento della prima rata ed è stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 8 gennaio 2026 per la decisione delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli articoli 22 e 53 del d. lgs. 546 del 1992 e la violazione degli articoli 6 e 13 della CEDU, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di effettività della tutela giurisdizionale,sancito dagli art. 6 e 13 della CEDU, attraverso un’interpretazione restrittivae formalistica degli art. 22 e 53 del d. lgs. 546 del 1992che l’aveva indotta a dichiarare inammissibile l’appello. Le norme del processo tributario richiamate andrebbero, infatti, interpretate nel senso di ritenere inoperante la sanzione di inammissibilità ove l’atto di appello, sebbene tardivamente depositato , abbia raggiunto lo scopo di determinare la costituzione in giudizio della controparte, alla luce dei principi desumibili dagli art. 6 e 13 della CEDU che, a garanzia del giusto processo edell’ effettività dell’accesso alla tutelagiudiziaria dei diritti violati, censurano le interpretazioni formalistiche delle disposizioni processuali relative alle condizioni di ammissibilità e ricevibilità della domanda giudiziale. 2.Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546 del 1992 e dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. in ragione dell’apparenza della motivazione dell’affermazione di infondatezza nel merito dell’appello, espressa “solo per completezza” , senza in alcun modo valutare i motivi di gravami proposti con riferimento all’illegittimità della rettifica dei ricavi operati su una presunzione di sotto fatturazione delle vendite immobiliari legata solo alla differenza tra il prezzo di acquisto ed il mutuo contratto dagli acquirenti e all’errata applicazione dell’art. 101 t.u.i.r in relazione alla ritenuta indeducibilità della perdita su crediti nonostante la prova fornita in ordine all’infruttuosità dei tentativi di recupero. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. L’art. 53d. lgs. n. 546 del 1992 (ora art. 107 d.lgs. n. 17 5/2024) detta la disciplina della forma dell’appellonell’ambito del processo tributario e al secondo comma prevede testualmente che “Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all' art. 20 commi 1 e 2 nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22 commi 1, 2 e 3.” Attraverso il richiamo alle previsioni in materia di costituzionein giudizio del ricorrente,dettate dell’art. 22 commi 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 546 del 1992 , la norma sancisce,a pena di inammissibilità, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche se la parte appellata si costituisce ritualmente , l’onere per l’appellante di costituirsi nella segreteria della CTR,entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L ’art. 22 del d. lgs. n. 546 del 1992 prevede , infatti, al primo comma, che “Il ric orrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. […]e, al secondo comma che“L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.” 3.2. Si tratta di una disposizione che ha lo scopo, non di promuovere l’instaurazione del contraddittorio con l’appellato, già raggiunto dalla notificazione dell’atto di appello, ma di portare a conoscenza del giudice la scelta della parte di impugnare la sentenza di primo grado , così determinando la pendenza del giudizio di impugnazione(Cass. n. 28177 del 2024), mentre la previsione a pena di decadenza del terminedi trenta giorni per la costituzione dell’appellante, di per sé non eccessivamente gravoso, è funzionale al consolidamento dell'atto amministrativo e alla tutela dell'interesse pubblico alla certezza e stabilità della pretesa finanziaria oggetto del provvedimento impugnato(Corte cost. ord. n. 273 del 2019 ). L’inammissibilità che segue alla mancata costituzione dell’appellante nel termine stabilito è sancita dalla norma con chiarezza , in modo tale da rendere certe per la parte le conseguenze dell’inosservanza della previsione anche sotto il profilo dell’insanabilità per effetto della costituzione rituale dell’appellato. 3.3. Non sussistono, quindi, sotto il profilo del rigore della sanzione di inammissibilità prevista dalla norma per l’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante nel processo tributario, le violazioni lamentate dal ricorrente dei principi del giusto processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale desumibili dagli articoli 6 e 13 della CEDU. Nell’interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte EDU, infatti, il diritto di accesso a lla giurisdizione non è assoluto e può es sere soggetto a limitazioni per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità dell’azione, accettabili ove non siano così gravose da pregiudicare la sostanza stessa del diritto,siano concepite in modo tale da assicurare la prevedibilità delle conseguenze e perseguano uno scopo legittimo con modalità proporzionate all’obiettivo.(Corte EDU [OSCURATO:DATA_NASCITA] Běleš e altri c. Repubblica Ceca par. 61). 3.4. Come già riconosciuto dalla Corte costituzionale che ha ritenuto la manifesta infondatezza delle questioni costituzionalità sollevate avverso l’art. 22d. lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 111 e 24 Cost., “ l’onere della costituzione in giudizio del ricorrente entro trenta giorni dall'ultima notifica, di per sé non eccessivamente gravoso, non è tale da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o da violare i principi del giusto processo” e la previsione costituisce una limitazione ragionevole e commisurata all’importanza dell’interesse pubblico sotteso alla specificità della giurisprudenza tributaria “ correlata a un giudizio di tipo impugnatorio, instaurato entro stretti limiti di decadenza, di provvedimenti autoritativi, in cui la definitività della posizione sostanziale in essi racchiusa è garanzia di certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributari […]” (Corte cost. ord. n. 273 del 2019. 3.5. In sintesi, la chiarezza della disposizione che connota il regime dell’inammissibilità dell’appello per mancato deposito dell’atto nei termini – unita al fatto che l’onere imposto alla parte non è particolarmente gravoso – induce a ritenere la compatibilità della relativa previsione normativa nazionaleposta a tutela dell’interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributaricon l’art. 13 della CEDU in relazione all’art. 6 della stessa Convenzione, anche alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui sono parametri di ragionevolezza della limitazione frapposta all’esercizio del diritto ad adire il giudice la non eccessiva onerosità degli adempimenti richiesti e la prevedibilità delle conseguenze dell’inosservanza. 3.6. Nel caso di specie la CTR non si è discostata dai principi richiamati allorché ha ritenuto inammissibile l’appello della società contribuenteche si è costituita oltre un anno e otto mesidopo la scadenza del termine previsto dalle norme processuali richiamate. 4. Il rigetto del primo motivo relativo alla pronuncia di inammissibilità dell’appello in ragione della tardiva costituzione dell’appellante determina l'assorbimento del secondo motivo. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 7. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico dellaricorrente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20.02.2020, n. 4315). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna l’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 a titolo di compenso,oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tito
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