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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18414/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29065-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2967/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29065 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Sicilia ha ritenuto inesistenti le notifiche eseguite nel 2015, da [OSCURATO:PERSONA] spa, tramite operatori di posta privata, della cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata dalla odierna parte intimata, [OSCURATO:PERSONA], e quindi prescritto il credito portato nelle cartelle medesime.

Ciò sul motivo per cui, nel periodo tra l'entrata in vigore del d.lgs. n.261 del 1999 e l'entrata in vigore dalla

I. n.124 del 2017, la notifica delle cartelle non avrebbe potuto che essere effettuata tramite [OSCURATO:PERSONA];

2. [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con tre motivi: con i primi due la società lamenta violazione "dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 del d.lgs. n. 58 del 2011 e della

I. n. 124 del 2017" nonché "violazione e falsa applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite" con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.8416/2019.

Con il terzo motivo la società lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art.360, n.3 e n.4 c.p.c..

Errore di valutazione delle prove.

Ultra petita" per avere la CTR "annullato tutte le cartelle" perché notificate attraverso operatore privato malgrado che il contribuente avesse, con riguardo ad alcune delle cartelle, eccepito non che la relativa notifica fosse mancata in quanto effettuate tramite operatore di poste private ma che la relativa notifica non si fosse perfezionata "per violazione dell'art.140" c.p.c.;

3. i tre motivi di ricorso possono essere esaminati in modo congiunto in quanto essi sostanzialmente prospettano un'unica questione: se, per effetto dell'art.4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., sia valida la notificazione a mezzo posta delle cartelle di pagamento per crediti erariali, compiuta nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla

I. n. 124 del 2017, tramite operatore postale privato;

4. in tema, questa Corte ha posto il seguente principio: "In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla

I. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali" (Cass.Sez. 5, ordinanza n.21011 del 22/07/2021; Cass. Sez.5-, sentenza n.15360 del 20/07/2020);

5. da questo principio la CTR si è evidentemente distaccata con il dichiarare che le notifiche in questione, in quanto effettuate tramite operato privato, erano, per ciò stesso, inesistenti;

6. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

La causa va rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, perché la stessa proceda a nuovo esame tenendo conto del principio sopra enunciato;

7. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29065-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2967/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29065 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Sicilia ha ritenuto inesistenti le notifiche eseguite nel 2015, da [OSCURATO:PERSONA] spa, tramite operatori di posta privata, della cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata dalla odierna parte intimata, [OSCURATO:PERSONA], e quindi prescritto il credito portato nelle cartelle medesime. Ciò sul motivo per cui, nel periodo tra l'entrata in vigore del d.lgs. n.261 del 1999 e l'entrata in vigore dalla I. n.124 del 2017, la notifica delle cartelle non avrebbe potuto che essere effettuata tramite [OSCURATO:PERSONA]; 2. [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con tre motivi: con i primi due la società lamenta violazione "dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 del d.lgs. n. 58 del 2011 e della I. n. 124 del 2017" nonché "violazione e falsa applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite" con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.8416/2019. Con il terzo motivo la società lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art.360, n.3 e n.4 c.p.c.. Errore di valutazione delle prove. Ultra petita" per avere la CTR "annullato tutte le cartelle" perché notificate attraverso operatore privato malgrado che il contribuente avesse, con riguardo ad alcune delle cartelle, eccepito non che la relativa notifica fosse mancata in quanto effettuate tramite operatore di poste private ma che la relativa notifica non si fosse perfezionata "per violazione dell'art.140" c.p.c.; 3. i tre motivi di ricorso possono essere esaminati in modo congiunto in quanto essi sostanzialmente prospettano un'unica questione: se, per effetto dell'art.4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., sia valida la notificazione a mezzo posta delle cartelle di pagamento per crediti erariali, compiuta nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla I. n. 124 del 2017, tramite operatore postale privato; 4. in tema, questa Corte ha posto il seguente principio: "In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla I. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali" (Cass.Sez. 5, ordinanza n.21011 del 22/07/2021; Cass. Sez.5-, sentenza n.15360 del 20/07/2020); 5. da questo principio la CTR si è evidentemente distaccata con il dichiarare che le notifiche in questione, in quanto effettuate tramite operato privato, erano, per ciò stesso, inesistenti; 6. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa va rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, perché la stessa proceda a nuovo esame tenendo conto del principio sopra enunciato; 7. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nella camera di co
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