CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 48358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 03/03/2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 31/10/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Genova aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 349 e 468 cod. pen. e, con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito, lo aveva condannato, con i doppi benefici, alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia nullità del decreto di citazione in appello, in quanto incompleto non prevedendo l'udienza camerale senza partecipazione salvo richiesta di trattazione orale o manifestazione di volontà dell'imputato appellante di comparire. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dall'imputato in assenza del difensore. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato al lume del consolidato orientamento in forza del quale, in tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, applicabile sino al 31 dicembre 2022, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23- bis del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179; conf. Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438).3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in forza dell'indirizzo secondo cui nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 29138 del 25/05/2004, D'Alise, Rv. 229457). In analoga prospettiva, del resto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1, e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, Rv. 275752); la Corte distrettuale ha sottolineato come non emerga alcun elemento che possa far ritenere che le dichiarazioni in questione non fossero volontarie, ma indotte e il ricorrente non ha contestato questo rilievo. Né, in senso contrario potrebbe invocarsi l'indirizzo secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Ferrante, Rv. 280880; conf. Sez. 1, n. 12752 del 27/02/2019, Marchese, Rv. 276176), poiché nel caso di specie il giudice di appello dà atto che le dichiarazioni sono confluite in un verbale sottoscritto da Ghiglione. L'inammissibilità del motivo, peraltro, si apprezza sotto un ulteriore profilo. Come chiarito dalle Sezioni unite in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416): il ricorso si è sottratto all'allegazione della decisività delle dichiarazioni di cui assume l'inutilizzabilità, tanto più che la sentenza impugnata dà atto dell'acquisizione di vario materiale (tracce dello scotch americano utilizzato per l'affissione del sigillo violato; copie fotostatiche del sigillo, che era stato riprodotto e falsificato) valorizzato ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza.4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur