CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 46699/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 30.5.2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30.5.2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in sede di riesame ha confermato il sequestro preventivo disposto dalla PG e convalidato dal PM nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ad un manufatto di 60 mq realizzato con muratura leggera e copertura in eternit realizzato in assenza dei titoli concessori su area demaniale marittima. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta che l'immobile attinto dal vincolo cautelare reale, realizzato sin dal 1950, fosse privo di concessione essendo invece il titolo suddetto soltanto scaduto, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà. Sostiene pertanto che nessun reato edilizio potesse essergli ascritto versando il manufatto in una situazione di mera irregolarità amministrativa, a seguito della quale l'autorità competente, fino ad allora rimasta inerte, avrebbe potuto al più ordinarne la demolizione, senza che egli potesse autonomamente assumere alcuna autonoma iniziativa in tal senso, con conseguente inconfigurabilità del reato presupposto, in mancanza dell'elemento psicologico. Lamenta, inoltre, la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, rispondendo soltanto ad una clausola di stile il pericolo di aggravio delle conseguenze dannose del reato [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto meritevole di accoglimento. In ordine al fumus commissi delicti, va rilevato che la natura di concessione e non di autorizzazione del provvedimento della pubblica amministrazione abilitante all'occupazione del suolo pubblico demaniale, implica che, trattandosi di atto costitutivo del diritto in capo al concedente, l'occupazione dell'area demaniale marittima, nella specie attuata per mezzo della realizzazione del manufatto in contestazione, debba ritenersi arbitraria ogni qualvolta non sia legittimata da una concessione valida ed efficace. Nè vale rilevare l'esistenza di un pregresso titolo concessorio successivamente scaduto, di cui peraltro l'indagato neppure si è premurato di chiedere il rinnovo, atteso che, come più volte chiarito dalla Corte, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo abilitativo (Sez. 3, Sentenza n. 34622 del 22/06/2011, Rv. 250976; Sez. 3, n. 16495 del 25/03/2010 Rv. 246773). Quanto all'elemento soggettivo occorre rilevare che al giudice della cautela è demandata una valutazione soltanto sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato, che attenga cioè alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, che, nella specie, stante la natura contravvenzionale dell'illecito, è integrato dalla sola colpa, onde è sufficiente al fine dell'emissione del provvedimento cautelare, che non si ravvisino elementi di fatto idonei ad escludere "ictu oculi" la sussistenza di tale elemento (Sez. 3, Sentenza n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015). Non sono perciò le doglianze di natura esclusivamente contestativa che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato a poterne escludere la configurabilità. La medesima genericità contraddistingue anche le censure sollevate in ordine alle esigenze cautelari, non venendo addotto dalla difesa alcun elemento specifico volto a neutralizzare l'incidenza negativa della protratta occupazione. Se è vero 2 D che la motivazione adottata si risolve nella reiterazione della formula dell'art. 321 cod. proc. pen. riferita alla libera disponibilità dell'aerea, non può tuttavia prescindersi dalla natura permanente del reato in esame, in relazione al quale il periculum è immanente in ragione della stessa protrazione dell'occupazione abusiva (Sez. 3, Sentenza n. 16417 del 16/03/2010, Apicella, Rv. 246765) e dalla complessive argomentazioni spese dal Tribunale del riesame che evidenzia come in assenza di alcun titolo concessorio si perpetuino senza soluzione di continuità le conseguenze dell'illecita occupazione dell'area: non c'è dubbio, pertanto, che mantenendo la libera disponibilità del suolo demaniale, che viene automaticamente sottratto alla sua destinazione pubblica e dunque alla fruizione collettiva, il reato di occupazione abusiva verrebbe portato ad ulteriori conseguenze, con la reiterazione della consumazione e la protrazione della stessa nel tempo, senza che risultino necessari, essendo l'illecito in itinere, ulteriori accertamenti, richiesti invece in presenza di un reato, la cui permanenza sia già cessata. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di