CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato quella del Tribunale di Ancona che lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione per il capo a) e mesi 5 di arresto ed euro 1000,00 di ammenda per il capo b) (delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale ex art. 495 cod. pen. e contravvenzione prevista dall'art. 4 della 1.110 del 1975); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato fornisce sufficiente, seppur stringata, giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta gravità dei fatti, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, in particolare dellapericolosità dell'arma trasportata, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e nullità della sentenza in ordine alla violazione della disciplina della continuazione - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della continuazione, l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto - con motivazione non manifestamente illogica - l'occasionalità di uno dei due (Sez. 6, n. 35805 del 24/05/2007, Allegra, Rv. 237643 - 01; Sez. 5, n. 1863 del 26/11/1998, dep. 1999, Esposito, Rv. 212519 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e comunque quanto alla pena la stessa in un caso è prossima al minimo nell'altro inferiore alla media edittale, cosicché, come da consolidato orientamento di questa Corte, è sufficiente la valutazione di congruità operata dal giudice anche in ragione del complessivo argomentare del provvedimento; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 20 -bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati in sede di legittimità secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte. (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01): nel caso in esame tale valutazione è compiuta con specifico riferimento alla inadeguatezza rieducativa di misure alternative già sperimentate, che già non hanno impedito la commissione del delitto per il quale si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] sezione VII r- 0 3 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] i 'm! te 3