CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 03670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 27/06/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Roma in data 15/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in punto di omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito dalla legge in sede d i legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguata motivazione giuridica esposta nell'ultima pag. della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il