CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 18324/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Oro, n. 7;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, n. 1159/2019depositata il 29 agosto 2019.Numero registro generale 32976/2019Numero sezionale 894/2022Numero di raccolta generale 18324/2022Data pubblicazione 07/06/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA].1. In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corted’appello di Bologna, confermato per il resto il già statuito rigettodelle altre contrapposte domande, ha anche rigettato la domanda concui [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (locatrice) aveva chiesto lacondanna della [OSCURATO:SOCIETA]. (conduttrice) alla restituzionedell'indennità di avviamento corrispostale al termine del rapporto dilocazione di immobile ad uso commerciale.La tesi della locatrice, secondo cui tale indennità non era dovutapoiché preventivamente rinunciata in contratto, era stata accolta dalprimo giudice sul rilievo che la relativa clausola (n. 7) era da ritenersivalida dal momento che in essa le parti avevano dato atto che di talerinuncia si era tenuto conto nella determinazione del canone dilocazione.2. In accoglimento del gravame interposto dalla conduttrice, laCorte d’appello ha sul punto invece espresso contrario avviso(ritenendo dunque affetta la clausola da nullità parziale e diconseguenza insussistente l’obbligo restitutorio), sulla base di dueconsiderazioni.2.1. In primo luogo, ha infatti osservato, richiamando a supportol’arresto di Cass. n. 15373 del 2018, che l'art. 79 legge n. 392 del1978, il quale sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitarela durata legale del contratto di locazione o ad attribuire al locatoreun canone maggiore di quello legale, ovvero ad attribuirgli altrovantaggio in contrasto con le disposizioni della legge stessa, nonimpedisce al conduttore di rinunciare all'indennità per la perditadell'avviamento commerciale, purché ciò avvenga successivamentealla conclusione del contratto, quando può escludersi che ilconduttore si trovi in quella posizione di debolezza alla cui tutela laNumero registro generale 32976/2019Numero sezionale 894/2022Numero di raccolta generale 18324/2022Data pubblicazione 07/06/2022richiamata disciplina è preordinata.2.2. In secondo luogo, ha rilevato (con richiamo questa volta delprecedente arresto di Cass. n. 8705 del 2015) che, «peraltro», perchépossa ritenersi valida una clausola che prevede una rinuncia delconduttore ai propri diritti espressa sin dalla stipulazione del contratto,è necessario che tale preventiva rinuncia trovi il suo corrispettivosinallagmatico all'interno del contratto stesso, il che non potevadesumersi dalla clausola in questione atteso che questa, nelprevedere la rinuncia da parte della conduttrice «a qualsiasi indennitàin quanto di ciò si è tenuto conto nella determinazione del canone dilocazione» si risolve in una clausola di mero stile che non consente,in difetto di altri elementi, quali la indicazione del canone che le partiavrebbero applicato senza rinuncia e la riduzione che hannoconcordato in seguito alla rinuncia, di verificare che il rapportosinallagmatico sia stato rispettato e che la rinuncia preventiva (fattadalla parte conduttrice al dichiarato fine di ottenere la locazionedell'immobile), trovi un adeguato corrispettivo nel minore importo delcanone.3. «Tenuto conto dell’esito della lite» la corte felsinea ha quindicompensato per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio,ponendo la restante metà a carico della locatrice (appellata).4. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste laCompar S.p.a., depositando controricorso.La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimentoall’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaNumero registro generale 32976/2019Numero sezionale 894/2022Numero di raccolta generale 18324/2022Data pubblicazione 07/06/2022applicazione degli artt. 1362, 1367, 2967 cod. civ., per avere la Cortedi appello dichiarato la nullità della descritta clausola, esprimendo alriguardo una «motivazione incongrua» (poiché riferita a opposteinterpretazioni del dato normativo) ed erroneamente qualificandolacome clausola «di stile», nonostante la stessa fosse chiara (inviolazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale esegnatamente dell’art. 1367 cod. civ.) e nonostante controparte neiprecedenti giudizi non avesse provato o chiesto di provare la nonrispondenza della pattuizione alla effettiva volontà negoziale delleparti.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 111,sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., perché il Giudice di appello ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. arifondere la metà delle spese di lite di [OSCURATO:SOCIETA]., compensandol’altra metà, nonostante tutte le domande proposte da Comparfossero state rigettate, omettendo altresì di fornire una motivazionealla sua decisione.3. Il primo motivo è inammissibile.Il supporto argomentativo esposto in sentenza non è «incongruo»(affermazione peraltro anodina e priva di intellegibile significatocensorio, tanto meno riconducibile ad alcuno dei vizi cassatori tipizzati)ma semplicemente rappresentato, come è certamente consentito, dauna duplice alternativa interpretazione del dato normativo dalla qualescaturiscono due, autonome, rationes decidendi.La prima — fondata sulla interpretazione dell’art. 79 l. eq. can. ein effetti in prevalenza invalsa nella giurisprudenza di questa Corte (v.da ultimo Cass. 30/09/2019, n. 24221, secondo la cui massima «intema di locazione di immobile ad uso non abitativo, la clausolacontenente la rinuncia preventiva, da parte del conduttore,all'indennità di avviamento è nulla, ancorché sia stata pattuita aNumero registro generale 32976/2019Numero sezionale 894/2022Numero di raccolta generale 18324/2022Data pubblicazione 07/06/2022fronte della riduzione del canone, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392del 1978, potendo il medesimo conduttore rinunciare alla dettaindennità solo successivamente alla conclusione del contratto, quandopuò escludersi che si trovi in quella posizione di debolezza alla cuitutela la richiamata disciplina è preordinata») — vale ad escludere inogni caso che l’indennità per la perdita dell’avviamento commercialepossa formare oggetto di preventiva rinuncia. Si tratta, com’èevidente, di un argomento tranchant, tale da assorbire ogni rilevanzadella lettura della clausola contrattuale predetta, se cioè in grado omeno di consentire la verifica dell’effettiva esistenza di uncorrispettivo sinallagmatico alla preventiva rinuncia, per esserequesta in ogni caso non consentita per il solo fatto di essere, perl’appunto, preventiva.La seconda, fondata invece sul diverso, ma minoritario e rimastoisolato orientamento, che ammetteva una rinuncia preventiva se e inquanto concordato in funzione di una corrispondente riduzione delcanone: funzione però secondo la Corte non riscontrabile dal tenore,di mero stile, della clausola.La prima, assorbente, ratio decidendi non risulta fatta segno dialcuna specifica censura, che non sia quella, di cui s’è detto,dell’asserito carattere «incongruo» della doppia argomentazione iniure, che però, come detto, non esprime una censura come taleapprezzabile.Ne discende l’inammissibilità della censura nel suo complessoconsiderata, in quanto diretta, nella restante e preponderante parte,solo a criticare la seconda alternativa ratio decidendi: critica peròcomunque inidonea a privare di fondamento il primo fondamentogiustificativo.Può comunque rilevarsi anche l’inammissibilità di detta censura, insé considerata, in quanto inidonea ad evidenziare il dedotto error iniudicando e mirata piuttosto a porre una mera quaestio facti, qualeNumero registro generale 32976/2019Numero sezionale 894/2022Numero di raccolta generale 18324/2022Data pubblicazione 07/06/2022deve considerarsi quella della interpretazione della clausolacontrattuale.4. Il secondo motivo è infondato.Diversamente da quanto postulato, in un passaggioargomentativo della censura, l’esito complessivo della lite è statoquello dell’integrale rigetto sia delle domande proposta da [OSCURATO:PERSONA] di quelle contrapposte proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA].Si verte quindi in ipotesi di soccombenza reciproca.In tal caso, come noto, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., ilgiudice può (non deve) compensare le spese tra le parti,«parzialmente o per intero», e la sua scelta, discrezionale, sia che sianel senso di non compensare, sia che sia nel senso di compensare, intutto o in parte, non può essere censurata in cassazione, neppuresotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. U.15/07/2005, n. 14989).Nel caso in cui decida di non compensare o di compensare solo inparte (come nella specie) si pone il problema della individuazionedella parte cui addossare le spese: per intero (in caso di mancatacompensazione) o per la parte non compensata (in casocompensazione solo parziale).Trattandosi, come detto, di piena soccombenza reciproca a tal finenon soccorre il principio di causalità (risolutivo invece nel caso disoccombenza reciproca determinato dal solo parziale accoglimentodell’unica domanda: v. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21069 — in disparte laquestione, attualmente pendente avanti le Sezioni Unite di questaCorte, ma qui non rilevante, circa la possibilità di individuare nelladetta ipotesi quale parte gravata delle spese, per intero o per la partenon compensata, quella parte la cui domanda sia stata accolta inminima parte, quella cioè che, ad es., abbia chiesto 100 e ottenutosolo 10: v. Cass. ord. interlocutoria n. 28048 del 14/10/2021).Occorre allora aver riguardo al valore delle domande rigettate.Numero registro generale 32976/2019Numero sezionale 894/2022Numero di raccolta generale 18324/2022Data pubblicazione 07/06/2022Nell’analogo caso della parziale soccombenza reciproca(determinato dall’accoglimento solo parziale delle domandecontrapposte) si è, infatti, osservato che mentre «l'applicazione purae semplice del principio di causalità, cioè la responsabilità dellaintroduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsiper ognuna a chi l'ha proposta e che, dunque, dovrebbe farsi luogo adue contrapposte condanne, il secondo comma dell'art. 92 implicainvece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo allacompensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale.«In questo secondo caso, la condanna parziale alle spese puòavere luogo a carico di quella parte la cui domanda, pur accolta, sipresenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta afavore dell'altra parte. Nell'ipotesi di pluralità di domande, le duecausalità ricollegate all'introduzione delle due domande possono dalgiudice in sostanza essere confrontate fra loro ed allo stesso giudice ècommesso di individuare quella più importante in relazione al valoredella domanda» (Cass. n. 21069 del 2016, cit.; v. anche Cass.21/01/2020, n. 1269).Lo stesso criterio, necessariamente e specularmente riferito perònon al valore delle domande parzialmente accolte (ché non ve nesono) ma a quello delle domande rigettate, consente di individuare laparte maggiormente soccombente cui vanno addebitate le spese (perintero, in caso di mancata compensazione, o nella parte noncompensata).Questa, cioè, sarà la parte le cui domande (interamente rigettate)erano di maggior valore.Nella specie, alla stregua di quanto pacificamente dedotto, questarisultava essere per l’appunto la società appellata, odierna ricorrente.Come può desumersi infatti dalla esposizione dei fatti di causacontenuta in ricorso, quest’ultima aveva chiesto «la condanna diCompar S.p.a. alla restituzione di € 238.519,86, oltre interessi; allaNumero registro generale 32976/2019Numero sezionale 894/2022Numero di raccolta generale 18324/2022Data pubblicazione 07/06/2022restituzione delle spese di sfratto pari ad € 1.350,25; oltre alrisarcimento del maggior danno ex art. 1591 c.c. per il ritardo nellariconsegna dell’immobile, quantificato da parte attrice in € 71.000,00o nella maggiore o minore somma che fosse stata determinata dalGiudice». Per contro [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto «la condanna della Dimaal pagamento di € 209.193,56, a titolo di seconda indennità diavviamento commerciale; la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedell’originale della garanzia prestata a titolo di deposito cauzionale edin via subordinata, nella ipotesi di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] allarestituzione della prima indennità di avviamento, che [OSCURATO:PERSONA] fossecondannata al risarcimento del danno, quantificato in € 50.000,00,per non aver posto [OSCURATO:SOCIETA] in condizione di esercitare il diritto diprelazione ex art. 40 l. eq. can.».Alla stregua di quanto esposto il regolamento delle spese devequindi ritenersi in iure corretto, restando del tutto irrilevante che larelativa statuizione non sia stata motivata, trattandosi di quaestioiuris al qual fine è per l’appunto sindacabile in cassazione solo la suarispondenza a diritto (v. ex plurimis Cass. n. 7880 del 2012; n. 16640del 2005; n. 11883 del 2003).5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguentecondanna della ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come dadispositivo.6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mrigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoreNumero registro generale 32976/2019Numero sezionale 894/2022Numero di raccolta generale 18324/2022Data pubblicazione 07/06/2022della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, addì 3 maggio 2022Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])