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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16691/2026

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erale dello Stato -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza n. 422/2025 pronunciata dalla Corte di giustiziatributaria di I grado di Parma, e depositata in data 14/11/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA],L’Agenzia delle entrate, all’esito della verifica eseguita da militari dellaGdF, notificò alla ricorrente gli avvisi d’accertamento, con cui, per gli anniRGN 26027/2025Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 26022 7/2025Numero sezionale 3527/2026Numero di raccolta generale 16691/2026d’imposta 2016, 2017 e 2018, contestò alla società condotte finalizzateData pubblicazione 28/05/2026all’ideazione e alla realizzazione di operazioni soggettivamente inesistentimediante emissione di fatture di compravendita di prodotti petroliferi, conconseguente pretesa di maggiori imposte a titolo di Iva.La società propose altrettanti ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia di Igrado di Parma contestando gli addebiti, dando anche atto della dando attodella pendenza di procedimenti penali presso la Procura della Repubblica diParma e la Procura E.P.P.O di Bologna.Nelle more del processo tributario, per il quale erano stati disposti alcunirinvii per consentire la riunione dei tre procedimenti, all’esito dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice tributario ha emesso ordinanza con cui ha disposto che«La Corte, ritenuto che sussistono ragioni di opportunità per la sospensionedel giudizio all'esito della definizione di giudizio penale, considerato chepresso il Tribunale di Roma pende processo penale nei confronti anchedell'attuale ricorrente e per gli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nelpresente processo tributario e che il vigente articolo 21 bis D.lgs. 74-2000irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento con laformula" il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso" con ilconseguente venir meno della pretesa tributaria; considerato altresì inrelazione alla pretesa tributaria avanzata che la società ricorrente risulta almomento gestita da un amministratore giudiziario e che le quote socialirisultano essere tuttora sottoposte a sequestro penale; P.Q.Msospensione dei giudizi riuniti in attesa della definizione del giudizio penalependente a carico della ricorrente».Avverso l’ordinanza l’Agenzia delle entrate ha proposto regolamento dicompetenza, denunciando l’erroneità dell’ordinanza di sospensione, emessain violazione delle regole processuali, cui ha resistito con controricorso lasocietà, per la quale vi è anche nomina di un amministratore giudiziario.Nell’adunanza camerale del 26 aprile 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 20, comma 1, e 21 bis del d.lgs. n. 74/2000, dell’art.39, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 295 e 337 c.p.c., in relazione all’art. 360,RGN 26027/2025Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 26032 7/2025Numero sezionale 3527/2026Numero di raccolta generale 16691/2026primo comma, n. 3, c.p.c.

L’ordinanza erroneamente avrebbe ritenutoData pubblicazione 28/05/2026sussistenti i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ecomunque della sospensione facoltativa prevista dall’art. 337 c.p.c., secondocomma, c.p.c.Deve intanto riconoscersi l’ammissibilità del ricorso al regolamento dicompetenza per il caso qui all’esame della Corte, peraltro neppure contestatodalla costituita controricorrente.In tema va infatti riaffermato il principio, ormai consolidato, secondo cui,l'art. 5, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – per il quale "non siapplicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti dicompetenza" - è inserito in un complesso normativo, integrantemicrosistema, contenuto negli artt. 4 e 5 del d.lgs n. 546 cit., che riguarda ladisciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle commissionitributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono esserechiamate a rendere in ordine a tale competenza.

Pertanto, in conformitàall'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, primocomma, e 111, secondo comma, Costituzione e 6, primo comma, dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali, deve ritenersi che la norma sopra citata non esclude laproposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti disospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., impugnazione senz'altroammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, secondocomma, del d.lgs. n. 546 cit. e 42 cod. proc. civ. (già Cass., 26 maggio 2005,n. 11140; 25 luglio 2013, n. 18100; 20 giugno 2018, n. 16210).Le decisioni di segno contrario afferiscono peraltro esplicitamente allamateria della competenza territoriale, non a quella relativa alle sospensioni.D’altronde, per mera completezza, si è anche affermato che nelcontenzioso tributario, ex art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo laformulazione vigente "ratione temporis", successiva alle modifiche di cuiall'art. 9, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 156 del 2015, allorché l'ipoteticacausa pregiudicante penda in grado di appello trova applicazione l'art. 337,comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendereil processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a séfavorevole e non ancora definitiva (6 ottobre 2017, n. 23480).Nel merito il regolamento è fondato.RGN 26027/2025Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 26027/2025Numero sezionale 3542 7/2026Numero di raccolta generale 16691/2026Data pubblicazione 28/05/2026L’articolo 20, comma 1 del d.lgs. 74/2000, così recita: «Il procedimentoamministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono esseresospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto imedesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativadefinizione».

Si tratta infatti di principio che esclude l’applicabilità dellavecchia pregiudizialità penale.Nessuna rilevanza può inoltre assumere, nella specifica fattispecie -comeal contrario pretende la Corte tributaria di I grado- l’art. 21 bis, d.lgs. n.74/2000, secondo il quale «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché ilfatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito adibattimento, nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materialioggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia digiudicato in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi».Qualunque sia il perimetro di applicazione della suestesa norma alla lucedella sentenza resa dalla Corte Costituzionale, n. 50/2026, la fattispecie quial vaglio del Collegio afferisce ad un caso nel quale la fase dibattimentale delprocesso penale non ha neppure avuto inizio, per trovarsi ancora nella fasein cui il giudizio pende dinanzi al giudice delle indagini preliminari.D’altronde, l’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina del processotributario la materia della sospensione, prevede che «1.

Il processo è sospesoquando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudizialeuna questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti dellacapacità di stare in giudizio. 1-bis.

La corte di giustizia tributaria di primo esecondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cuiessa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deverisolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione dellacausa. 1-ter.

Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi: a) surichiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanzadi apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioniinternazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero aisensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni incaso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; b) su richiestadel contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura diprocedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consigliodel 10 ottobre 2017».RGN 26027/2025Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 26027/2025Numero sezionale 352 7/2026Numero di raccolta generale 16691/2026Data pubblicazione 28/05/2026Si tratta, con evidenza, di specifiche fattispecie, che esulano del tutto daquella qui esaminata.Nel disporre la sospensione del processo, pertanto il giudice tributario diI grado ha fatto richiamo a norme qui inapplicabili e non si è attenuto aiprincipi enunciati in materia.In definitiva il ricorso per regolamento di competenza, promosso ai sensidell’art. 42 c.p.c. e 1, d.lgs. n. 546/1992, va accolto ed il provvedimentoimpugnato deve essere annullato.Le spese del presente giudizio andranno regolate dalla Corte di giustiziatributaria di I grado di Parma, dinanzi a cui il processo tributario andràriassunto e proseguito.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e, per l’effetto,annulla l’impugnata “ordinanza” di sospensione del processo tributario,disponendo la prosecuzione del giudizio davanti all’adita Corte di giustizia diI grado di Parma, cui rimette la causa anche per la regolamentazione dellespese del presente procedimento.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 26027/2025Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erale dello Stato -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza n. 422/2025 pronunciata dalla Corte di giustiziatributaria di I grado di Parma, e depositata in data 14/11/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA],L’Agenzia delle entrate, all’esito della verifica eseguita da militari dellaGdF, notificò alla ricorrente gli avvisi d’accertamento, con cui, per gli anniRGN 26027/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 26022 7/2025Numero sezionale 3527/2026Numero di raccolta generale 16691/2026d’imposta 2016, 2017 e 2018, contestò alla società condotte finalizzateData pubblicazione 28/05/2026all’ideazione e alla realizzazione di operazioni soggettivamente inesistentimediante emissione di fatture di compravendita di prodotti petroliferi, conconseguente pretesa di maggiori imposte a titolo di Iva.La società propose altrettanti ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia di Igrado di Parma contestando gli addebiti, dando anche atto della dando attodella pendenza di procedimenti penali presso la Procura della Repubblica diParma e la Procura E.P.P.O di Bologna.Nelle more del processo tributario, per il quale erano stati disposti alcunirinvii per consentire la riunione dei tre procedimenti, all’esito dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice tributario ha emesso ordinanza con cui ha disposto che«La Corte, ritenuto che sussistono ragioni di opportunità per la sospensionedel giudizio all'esito della definizione di giudizio penale, considerato chepresso il Tribunale di Roma pende processo penale nei confronti anchedell'attuale ricorrente e per gli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nelpresente processo tributario e che il vigente articolo 21 bis D.lgs. 74-2000irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento con laformula" il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso" con ilconseguente venir meno della pretesa tributaria; considerato altresì inrelazione alla pretesa tributaria avanzata che la società ricorrente risulta almomento gestita da un amministratore giudiziario e che le quote socialirisultano essere tuttora sottoposte a sequestro penale; P.Q.Msospensione dei giudizi riuniti in attesa della definizione del giudizio penalependente a carico della ricorrente».Avverso l’ordinanza l’Agenzia delle entrate ha proposto regolamento dicompetenza, denunciando l’erroneità dell’ordinanza di sospensione, emessain violazione delle regole processuali, cui ha resistito con controricorso lasocietà, per la quale vi è anche nomina di un amministratore giudiziario.Nell’adunanza camerale del 26 aprile 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 20, comma 1, e 21 bis del d.lgs. n. 74/2000, dell’art.39, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 295 e 337 c.p.c., in relazione all’art. 360,RGN 26027/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 26032 7/2025Numero sezionale 3527/2026Numero di raccolta generale 16691/2026primo comma, n. 3, c.p.c. L’ordinanza erroneamente avrebbe ritenutoData pubblicazione 28/05/2026sussistenti i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ecomunque della sospensione facoltativa prevista dall’art. 337 c.p.c., secondocomma, c.p.c.Deve intanto riconoscersi l’ammissibilità del ricorso al regolamento dicompetenza per il caso qui all’esame della Corte, peraltro neppure contestatodalla costituita controricorrente.In tema va infatti riaffermato il principio, ormai consolidato, secondo cui,l'art. 5, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – per il quale "non siapplicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti dicompetenza" - è inserito in un complesso normativo, integrantemicrosistema, contenuto negli artt. 4 e 5 del d.lgs n. 546 cit., che riguarda ladisciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle commissionitributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono esserechiamate a rendere in ordine a tale competenza. Pertanto, in conformitàall'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, primocomma, e 111, secondo comma, Costituzione e 6, primo comma, dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali, deve ritenersi che la norma sopra citata non esclude laproposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti disospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., impugnazione senz'altroammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, secondocomma, del d.lgs. n. 546 cit. e 42 cod. proc. civ. (già Cass., 26 maggio 2005,n. 11140; 25 luglio 2013, n. 18100; 20 giugno 2018, n. 16210).Le decisioni di segno contrario afferiscono peraltro esplicitamente allamateria della competenza territoriale, non a quella relativa alle sospensioni.D’altronde, per mera completezza, si è anche affermato che nelcontenzioso tributario, ex art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo laformulazione vigente "ratione temporis", successiva alle modifiche di cuiall'art. 9, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 156 del 2015, allorché l'ipoteticacausa pregiudicante penda in grado di appello trova applicazione l'art. 337,comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendereil processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a séfavorevole e non ancora definitiva (6 ottobre 2017, n. 23480).Nel merito il regolamento è fondato.RGN 26027/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 26027/2025Numero sezionale 3542 7/2026Numero di raccolta generale 16691/2026Data pubblicazione 28/05/2026L’articolo 20, comma 1 del d.lgs. 74/2000, così recita: «Il procedimentoamministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono esseresospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto imedesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativadefinizione». Si tratta infatti di principio che esclude l’applicabilità dellavecchia pregiudizialità penale.Nessuna rilevanza può inoltre assumere, nella specifica fattispecie -comeal contrario pretende la Corte tributaria di I grado- l’art. 21 bis, d.lgs. n.74/2000, secondo il quale «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché ilfatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito adibattimento, nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materialioggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia digiudicato in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi».Qualunque sia il perimetro di applicazione della suestesa norma alla lucedella sentenza resa dalla Corte Costituzionale, n. 50/2026, la fattispecie quial vaglio del Collegio afferisce ad un caso nel quale la fase dibattimentale delprocesso penale non ha neppure avuto inizio, per trovarsi ancora nella fasein cui il giudizio pende dinanzi al giudice delle indagini preliminari.D’altronde, l’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina del processotributario la materia della sospensione, prevede che «1. Il processo è sospesoquando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudizialeuna questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti dellacapacità di stare in giudizio. 1-bis. La corte di giustizia tributaria di primo esecondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cuiessa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deverisolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione dellacausa. 1-ter. Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi: a) surichiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanzadi apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioniinternazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero aisensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni incaso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; b) su richiestadel contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura diprocedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consigliodel 10 ottobre 2017».RGN 26027/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 26027/2025Numero sezionale 352 7/2026Numero di raccolta generale 16691/2026Data pubblicazione 28/05/2026Si tratta, con evidenza, di specifiche fattispecie, che esulano del tutto daquella qui esaminata.Nel disporre la sospensione del processo, pertanto il giudice tributario diI grado ha fatto richiamo a norme qui inapplicabili e non si è attenuto aiprincipi enunciati in materia.In definitiva il ricorso per regolamento di competenza, promosso ai sensidell’art. 42 c.p.c. e 1, d.lgs. n. 546/1992, va accolto ed il provvedimentoimpugnato deve essere annullato.Le spese del presente giudizio andranno regolate dalla Corte di giustiziatributaria di I grado di Parma, dinanzi a cui il processo tributario andràriassunto e proseguito.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e, per l’effetto,annulla l’impugnata “ordinanza” di sospensione del processo tributario,disponendo la prosecuzione del giudizio davanti all’adita Corte di giustizia diI grado di Parma, cui rimette la causa anche per la regolamentazione dellespese del presente procedimento.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 26027/2025Consigliere rel. 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