CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29760/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, non corrispondendo al vero quanto sostenuto dalla difesa in merito al fatto che la Corte di appello non avrebbe fornito risposta alla deduzione difensiva relativa al fatto che l'imputata, allorchè vista all'esterno della propria abitazione, non venne identificata correttamente. A pag. 4 della sentenza impugnata si evidenzia, infatti, che, proprio per il fatto che l'operante aveva tenuto sotto controllo l'imputata fino al suo rientro a casa, non potevano esserci incertezze in ordine alla corretta identificazione della stessa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03