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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 35391/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2201/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1446/2017 depositata il12/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

L’appello erariale contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva annullato parzialmente gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, recanteideterminazione di maggior reddito per il 2009, 2010 e 2011 ai fini IRES, IVA e IRAP, è stato respinto dalla CTR Toscana con la sentenza in epigrafe, che aveva invece accolto l’appello incidentale della contribuente.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivie ha depositato memoria.

Ha resistito con controricorso la società, che ha depositato a sua voltamemoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con istanza depositata il 3.10.2023 la [OSCURATO:PERSONA] srl ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di lite tributaria pendente di cui all’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022 e ha depositato copia della domanda e quietanza di versamento della prima rata, chiedendo l’estinzione del giudizio con spese compensate.

Con memoria depositata il 23.10.2023 l’Agenzia delle entrate ha aderito alla richiesta della contribuente, che ha rinnovato l’istanza di estinzione con memoria depositata il 26.10.2023.

Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio; spese a caric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2201/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1446/2017 depositata il12/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. L’appello erariale contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva annullato parzialmente gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, recanteideterminazione di maggior reddito per il 2009, 2010 e 2011 ai fini IRES, IVA e IRAP, è stato respinto dalla CTR Toscana con la sentenza in epigrafe, che aveva invece accolto l’appello incidentale della contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivie ha depositato memoria. Ha resistito con controricorso la società, che ha depositato a sua voltamemoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con istanza depositata il 3.10.2023 la [OSCURATO:PERSONA] srl ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di lite tributaria pendente di cui all’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022 e ha depositato copia della domanda e quietanza di versamento della prima rata, chiedendo l’estinzione del giudizio con spese compensate. Con memoria depositata il 23.10.2023 l’Agenzia delle entrate ha aderito alla richiesta della contribuente, che ha rinnovato l’istanza di estinzione con memoria depositata il 26.10.2023. Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio; spese a caric
Sentenza Cassazione n. 35391/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris