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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 27230/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35887/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Messina, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Messina e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della L.R. n. 8/2014), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA] giusto decreto sindacale n. 173 del16 ottobre 2019 rappresentata e. difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: annamariagravina @ pec.giuffre.it, [OSCURATO:TELEFONO]) con studio in Messina, via Ghibellina n. 48, per procura in calce al ricorso, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18, Roccalumera (ME), C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], che è rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c.p.c, essendo iscritto all'albo delle [OSCURATO:PERSONA], e per [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente Sant'[OSCURATO:PERSONA] (ME), via Nazionale n. 169, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale rilasciata su separato foglio e spillata in calce al ricorso, entrambi n.q. di unici eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 109 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ove l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, iscritto all'albo delle [OSCURATO:PERSONA], ha il proprio recapito professionale in Roma, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/ o notificazioni a mezzo PEC: avv.fleres @ pec.giuffre.it (da valere espressamente anche quale domicilio digitale), o tramite fax al n.0942-744588.

Controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME), via R. Margherita n. 113, codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME), via Roma n. 60, codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME), via R. Margherita n. 113, codice fiscale FLRLNC66L681215M, tutte nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 32A01 F158D; [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1932 e deceduto in Taormina il 23/03/2002) e tutte rappresentate e difese, giusta procura del 5 dicembre 2019 rilasciata su foglio separato ma da considerarsi materialmente congiunta al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 76M17 F158E) il quale ai fini delle comunicazioni/notificazioni indica il numero di fax 090/ 669082 e l'indirizzo di posta elettronica certificata: avvemanueleruggeri @ cnfpec.it (da valere espressamente anche quale domicilio digitale) e con tutte elettivamente domiciliate in Roma (RM), via Crescenzio n. 62 (cap 00193), presso lo studio professionale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n° 653 depositata il 19 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza n° 716 del 3 aprile 2014 il tribunale di Messina accertava che la Provincia regionale di Messina, ora Città metropolitana, nel costruire l’Istituto tecnico commerciale di Taormina aveva occupato la superficie complessiva di mq 11.882,66, anziché la minore estensione di mq 11.201,00, dei fondi di proprietà dei controricorrenti indicati in intestazione (attori in primo grado), donde un’occupazione usurpativa di mq 681,66, con irreversibile trasformazione del suolo.

Pertanto, sulla scorta della c.t.u. disposta in corso di causa, condannava la convenuta a pagare agli attori euro 30.531,55, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo risarcitorio per la perdita della predetta quota di terreno. 2.- L’appello della Provincia regionale di Messina, basato su due motivi di merito e su un terzo motivo concernente le spese, veniva respinto.

Osservava la Corte territoriale che l’Ente espropriante era la Provincia di Messina, su istanza della quale il Comune di Taormina aveva ordinato l’occupazione dei suoli dei proprietari [OSCURATO:PERSONA], donde l’infondatezza del primo mezzo col quale l’appellante aveva dedotto la propria carenza di legittimazione passiva.

Quanto al secondo motivo, era pur vero che il risarcimento andava liquidato sulla base del valore agricolo dei fondi occupati, ricadendo essi “per intero in zona denominata su strada di previsione di Prg” ed essendo, dunque, inedificabili: nondimeno, il valore al mq assunto dal c.t.u. sul presupposto dell’edificabilità del suolo (euro 44,79) poteva essere mantenuto, poiché all'interno della categoria dei suoli inedificabili, andavano valorizzate “le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria”.

E, nel caso di specie, l'area – pur ricadendo in zona destinata a strada di previsione del Prg ed essendo, quindi, inedificabile – si inseriva in territorio ampiamente urbanizzato, con rinomata vocazione turistica, come si desumeva anche dal valore di compravendita di terreni adiacenti risultante da atti pubblici esaminati dal c.t.u.: donde la congruità del valore al mq assunto dall’ausiliario. 3.- Chiede la cassazione di tale sentenza la Città metropolitana, affidando il gravame a tre motivi.

Resistono i [OSCURATO:PERSONA]-Scandurra, che concludono per la reiezione dell’impugnazione.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

Con memoria ex art. 381 - bis .1 cod. proc. civ. del 14 settembre 2024 la ricorrente premette che il suolo di 681,66 mq (unitamente alla maggior porzione) è stato acquisito al proprio patrimonio indisponibile con delibera del Commissario ad acta n° 3 del 12 settembre 2022 e chiede che questa Corte dichiari la cessazione della materia del contendere.

Anche i resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoria ai sensi del citato articolo. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Preliminarmente, osserva la Corte che l’acquisizione dell’area di mq 681,66 al patrimonio indisponibile della Città metropolitana per effetto della delibera del Commissario ad acta n° 3 del 12 settembre 2022 – con la quale è stata disposto il trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 42 - bis del d.P.R. n° 327/2001, dell’intero fondo di mq 11.882,66 – determina la cessazione della materia del contendere, sol che si consideri che l’indennizzo spettante ai [OSCURATO:PERSONA]-Scandurra per l’occupazione illegittima della porzione di fondo in contestazione è stato liquidato nel predetto sopravvenuto provvedimento, determinando l’estinzione dell’interesse dei ricorrenti ad ottenere l’accoglimento della domanda risarcitoria promossa in questa sede e, dunque, la cessazione della materia del contendere.

L’unica questione da regolare nella presente sede è, dunque, quella delle spese del giudizio di legittimità, che va decisa in base al principio della soccombenza virtuale (Cass., sez. 3, 11 gennaio 2006, n° 271; Cass., sez. 3, 2 agosto 2004, n° 14775).

Si passa, pertanto, a tale limitato fine, all’esame dei motivi. 5.- Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3 dello stesso codice.

Nel corso delle indagini peritali di primo grado era emerso che la Provincia regionale di Messina aveva costruito l’Istituto tecnico commerciale, ma non la strada di collegamento tra la via Arancio e la SS n° 114, passante sulla frazione di mq 681,66: opera che poteva essere stata realizzata solo dal Comune di Taormina, donde la legittimazione passiva di quest’ultimo e non della Città metropolitana.

Pertanto, la ricorrente –non essendo il soggetto che aveva posto in essere le attività giuridiche necessarie all'esecuzione della predetta strada, né l'esecutore materiale dei relativi lavori di realizzazione, né il titolare della predetta via, né il beneficiario dell'occupazione – non poteva essere tenuto a risarcire i proprietari. 6.- Il mezzo sarebbe stato inammissibile, implicando una rivalutazione di una questione di fatto (peraltro anche contrastata da tutti i controricorrenti: pagine 14-17 del controricorso di Ettore e [OSCURATO:PERSONA] e pagine 8-12 del controricorso di [OSCURATO:PERSONA]), argomentata senza alcuna trascrizione degli atti e documenti processuali sui quali si fonda (dunque in violazione dell’art. 366 n° 6 cod. proc. civ.), e sulla quale questa Corte non può intervenire.

Invero, il motivo non denuncia (come sembrerebbe dalla rubrica) la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. (derivante dall’erronea individuazione o applicazione delle norme che individuano il soggetto tenuto a risarcire il danno da espropriazione o occupazione illegittima), ma sollecita nella presente sede un accertamento circa il soggetto cui imputare la realizzazione della strada.

Solo sulla scorta di tale preliminare accertamento, il mezzo in esame predica – a ben vedere – la violazione dell’art. 100 del codice di rito, ma senza indicare in che modo le affermazioni riportate in sentenza si pongano in contrasto con tale norma o con l’interpretazione ad essa data dalla giurisprudenza di legittimità.

Peraltro, la questione del soggetto cui è imputabile l’occupazione è stata implicitamente risolta dalla Corte territoriale, la quale – con espressione sintetica, ma inequivoca – ha constatato che l’Ente espropriante era la Provincia di Messina, “su istanza della quale il Comune di Taormina (…) ordinò l’occupazione d’urgenza degli immobili”.

Tale motivazione parte evidentemente dal presupposto (sottinteso ma chiaro ed incensurabile nella presente sede) che gli “immobili” costruiti sul lotto espropriato comprendessero anche la strada che passava sulla frazione di terreno dei proprietari, la cui occupazione deve pertanto essere ricondotta all’odierna Città metropolitana. 7.-Col secondo mezzo la ricorrente, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 3 cpc, lamenta la violazione degli artt. 2043 cod. civ., 39 della legge n° 2358/1865, 5-bisdel d.l. n° 333/1992, 32 e 37 del d.P.R. n° 321/2001, in seguito a Corte cost. n° 181/2011.

La Corte territoriale, dopo aver correttamente osservato che l’area non era edificabile, avrebbe comunque considerato congruo, al fine di liquidare l’indennizzo, il valore indicato dal c.t.u. per i fondi edificabili, sulla constatazione che all'interno della categoria dei suoli inedificabili avrebbero rilievo anche le possibilità di utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria e che l'area in oggetto si inseriva in un territorio, quello del Comune di Taormina, ampiamente urbanizzato con rinomata vocazione turistica.

Per contro, non aveva alcuna importanza che il suolo fosse suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo. 8.-Il mezzo sarebbe stato manifestamente infondato.

A seguito di Corte cost. n° 181/2011, la stima dei beni oggetto di esproprio o di occupazione acquisitiva o usurpativa deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, previsto in via generale dalla legge 25 giugno 1865, n° 2359, art. 39, con la conseguente possibilità di dimostrare che, pur senza raggiungere il livello dell'edificabilità, il fondo presenti caratteristiche che ne consentono lo sfruttamento per fini ulteriori e diversi da meramente quello agricolo, e quindi di attribuire allo stesso un valore di mercato tale da rispecchiare la possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (Cass.

Su, 19 marzo 2020, n° 7454, con menzione di altri precedenti).

La Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione di tale principio, dando atto a pagina 5 della sentenza dei criteri – non manifestamente illogici o contraddittori e, dunque, non sindacabili in sede di legittimità (ampia urbanizzazione del territorio limitrofo; sua vocazione turistica; prezzi analoghi di compravendita di terreni adiacenti) –in base ai quali ha ritenuto di attribuire alla frazione di fondo in questione il valore giudicato congruo dal c.t.u., sebbene con riferimento ad aree edificabili.

In conclusione, il mezzo sarebbe stato respinto. 9.- Col terzo motivo , formulato per l’ipotesi di rigetto del secondo, la Città metropolitana si duole della violazione dell’art.2043 cod. civ., sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3 cpc.

Il ctu avrebbe erroneamente utilizzato, quali parametri di riferimento per l’accertamento del valore dei fondi, atti pubblici di compravendita degli anni 2004 e 2007, ossia successivi di oltre dieci anni all’occupazione del terreno, e ragguagliando poi il valore unitario al mq alla data del 21 luglio 1996 per mezzo degli indici Istat.

Sennonché, da un lato, i prezzi dei rogiti erano contrastanti tra loro e, dall’altro, anche l’uso degli indici Istat era scorretto, riflettendo essi le variazioni dei prezzi al consumo, ma non certo il prezzo dei terreni nell’anno dell’occupazione: donde la completa erroneità del valore al mq attribuito dal ctu. 10.- Questo mezzo sarebbe stato inammissibile al pari del primo per la dirimente ragione che, in realtà, esso non denuncia la violazione dell’art. 2043 cod. civ., ma –ancora una volta – incentra la critica sull’operato del c.t.u. e sulle erronee (a dire della ricorrente) modalità, seguite dal consulente, di accertamento del valore del terreno, senza neppure dedurre (allegazione che avrebbe consentito la sussunzione del motivo sub art. 360, primo comma, n° 5) le censure (che avrebbero dovuto essere precise e circostanziate) avanzate alla consulenza tecnica da parte del consulente di parte o dello stesso difensore.

Infatti, affinché gli eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico- formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza applicata al caso concreto o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti di tale scienza che si assumono violate (Cass. 17324/2005). 11.- In conclusione, il ricorso sarebbe stato respinto, con la conseguenza che, pur essendo cessata la materia del contendere, occorre pronunciare la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado in favore dei resistenti.

Per la loro liquidazione –fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 30,5 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.

Non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato. p.q.m. la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna la ricorrente a rifondere le spese del presente grado in favore dei resistenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35887/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Messina, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Messina e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della L.R. n. 8/2014), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA] giusto decreto sindacale n. 173 del16 ottobre 2019 rappresentata e. difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: annamariagravina @ pec.giuffre.it, [OSCURATO:TELEFONO]) con studio in Messina, via Ghibellina n. 48, per procura in calce al ricorso, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18, Roccalumera (ME), C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], che è rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c.p.c, essendo iscritto all'albo delle [OSCURATO:PERSONA], e per [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente Sant'[OSCURATO:PERSONA] (ME), via Nazionale n. 169, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale rilasciata su separato foglio e spillata in calce al ricorso, entrambi n.q. di unici eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 109 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ove l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, iscritto all'albo delle [OSCURATO:PERSONA], ha il proprio recapito professionale in Roma, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/ o notificazioni a mezzo PEC: avv.fleres @ pec.giuffre.it (da valere espressamente anche quale domicilio digitale), o tramite fax al n.0942-744588. Controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME), via R. Margherita n. 113, codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME), via Roma n. 60, codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME), via R. Margherita n. 113, codice fiscale FLRLNC66L681215M, tutte nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 32A01 F158D; [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1932 e deceduto in Taormina il 23/03/2002) e tutte rappresentate e difese, giusta procura del 5 dicembre 2019 rilasciata su foglio separato ma da considerarsi materialmente congiunta al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 76M17 F158E) il quale ai fini delle comunicazioni/notificazioni indica il numero di fax 090/ 669082 e l'indirizzo di posta elettronica certificata: avvemanueleruggeri @ cnfpec.it (da valere espressamente anche quale domicilio digitale) e con tutte elettivamente domiciliate in Roma (RM), via Crescenzio n. 62 (cap 00193), presso lo studio professionale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n° 653 depositata il 19 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza n° 716 del 3 aprile 2014 il tribunale di Messina accertava che la Provincia regionale di Messina, ora Città metropolitana, nel costruire l’Istituto tecnico commerciale di Taormina aveva occupato la superficie complessiva di mq 11.882,66, anziché la minore estensione di mq 11.201,00, dei fondi di proprietà dei controricorrenti indicati in intestazione (attori in primo grado), donde un’occupazione usurpativa di mq 681,66, con irreversibile trasformazione del suolo. Pertanto, sulla scorta della c.t.u. disposta in corso di causa, condannava la convenuta a pagare agli attori euro 30.531,55, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo risarcitorio per la perdita della predetta quota di terreno. 2.- L’appello della Provincia regionale di Messina, basato su due motivi di merito e su un terzo motivo concernente le spese, veniva respinto. Osservava la Corte territoriale che l’Ente espropriante era la Provincia di Messina, su istanza della quale il Comune di Taormina aveva ordinato l’occupazione dei suoli dei proprietari [OSCURATO:PERSONA], donde l’infondatezza del primo mezzo col quale l’appellante aveva dedotto la propria carenza di legittimazione passiva. Quanto al secondo motivo, era pur vero che il risarcimento andava liquidato sulla base del valore agricolo dei fondi occupati, ricadendo essi “per intero in zona denominata su strada di previsione di Prg” ed essendo, dunque, inedificabili: nondimeno, il valore al mq assunto dal c.t.u. sul presupposto dell’edificabilità del suolo (euro 44,79) poteva essere mantenuto, poiché all'interno della categoria dei suoli inedificabili, andavano valorizzate “le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria”. E, nel caso di specie, l'area – pur ricadendo in zona destinata a strada di previsione del Prg ed essendo, quindi, inedificabile – si inseriva in territorio ampiamente urbanizzato, con rinomata vocazione turistica, come si desumeva anche dal valore di compravendita di terreni adiacenti risultante da atti pubblici esaminati dal c.t.u.: donde la congruità del valore al mq assunto dall’ausiliario. 3.- Chiede la cassazione di tale sentenza la Città metropolitana, affidando il gravame a tre motivi. Resistono i [OSCURATO:PERSONA]-Scandurra, che concludono per la reiezione dell’impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Con memoria ex art. 381 - bis .1 cod. proc. civ. del 14 settembre 2024 la ricorrente premette che il suolo di 681,66 mq (unitamente alla maggior porzione) è stato acquisito al proprio patrimonio indisponibile con delibera del Commissario ad acta n° 3 del 12 settembre 2022 e chiede che questa Corte dichiari la cessazione della materia del contendere. Anche i resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoria ai sensi del citato articolo. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Preliminarmente, osserva la Corte che l’acquisizione dell’area di mq 681,66 al patrimonio indisponibile della Città metropolitana per effetto della delibera del Commissario ad acta n° 3 del 12 settembre 2022 – con la quale è stata disposto il trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 42 - bis del d.P.R. n° 327/2001, dell’intero fondo di mq 11.882,66 – determina la cessazione della materia del contendere, sol che si consideri che l’indennizzo spettante ai [OSCURATO:PERSONA]-Scandurra per l’occupazione illegittima della porzione di fondo in contestazione è stato liquidato nel predetto sopravvenuto provvedimento, determinando l’estinzione dell’interesse dei ricorrenti ad ottenere l’accoglimento della domanda risarcitoria promossa in questa sede e, dunque, la cessazione della materia del contendere. L’unica questione da regolare nella presente sede è, dunque, quella delle spese del giudizio di legittimità, che va decisa in base al principio della soccombenza virtuale (Cass., sez. 3, 11 gennaio 2006, n° 271; Cass., sez. 3, 2 agosto 2004, n° 14775). Si passa, pertanto, a tale limitato fine, all’esame dei motivi. 5.- Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3 dello stesso codice. Nel corso delle indagini peritali di primo grado era emerso che la Provincia regionale di Messina aveva costruito l’Istituto tecnico commerciale, ma non la strada di collegamento tra la via Arancio e la SS n° 114, passante sulla frazione di mq 681,66: opera che poteva essere stata realizzata solo dal Comune di Taormina, donde la legittimazione passiva di quest’ultimo e non della Città metropolitana. Pertanto, la ricorrente –non essendo il soggetto che aveva posto in essere le attività giuridiche necessarie all'esecuzione della predetta strada, né l'esecutore materiale dei relativi lavori di realizzazione, né il titolare della predetta via, né il beneficiario dell'occupazione – non poteva essere tenuto a risarcire i proprietari. 6.- Il mezzo sarebbe stato inammissibile, implicando una rivalutazione di una questione di fatto (peraltro anche contrastata da tutti i controricorrenti: pagine 14-17 del controricorso di Ettore e [OSCURATO:PERSONA] e pagine 8-12 del controricorso di [OSCURATO:PERSONA]), argomentata senza alcuna trascrizione degli atti e documenti processuali sui quali si fonda (dunque in violazione dell’art. 366 n° 6 cod. proc. civ.), e sulla quale questa Corte non può intervenire. Invero, il motivo non denuncia (come sembrerebbe dalla rubrica) la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. (derivante dall’erronea individuazione o applicazione delle norme che individuano il soggetto tenuto a risarcire il danno da espropriazione o occupazione illegittima), ma sollecita nella presente sede un accertamento circa il soggetto cui imputare la realizzazione della strada. Solo sulla scorta di tale preliminare accertamento, il mezzo in esame predica – a ben vedere – la violazione dell’art. 100 del codice di rito, ma senza indicare in che modo le affermazioni riportate in sentenza si pongano in contrasto con tale norma o con l’interpretazione ad essa data dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro, la questione del soggetto cui è imputabile l’occupazione è stata implicitamente risolta dalla Corte territoriale, la quale – con espressione sintetica, ma inequivoca – ha constatato che l’Ente espropriante era la Provincia di Messina, “su istanza della quale il Comune di Taormina (…) ordinò l’occupazione d’urgenza degli immobili”. Tale motivazione parte evidentemente dal presupposto (sottinteso ma chiaro ed incensurabile nella presente sede) che gli “immobili” costruiti sul lotto espropriato comprendessero anche la strada che passava sulla frazione di terreno dei proprietari, la cui occupazione deve pertanto essere ricondotta all’odierna Città metropolitana. 7.-Col secondo mezzo la ricorrente, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 3 cpc, lamenta la violazione degli artt. 2043 cod. civ., 39 della legge n° 2358/1865, 5-bisdel d.l. n° 333/1992, 32 e 37 del d.P.R. n° 321/2001, in seguito a Corte cost. n° 181/2011. La Corte territoriale, dopo aver correttamente osservato che l’area non era edificabile, avrebbe comunque considerato congruo, al fine di liquidare l’indennizzo, il valore indicato dal c.t.u. per i fondi edificabili, sulla constatazione che all'interno della categoria dei suoli inedificabili avrebbero rilievo anche le possibilità di utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria e che l'area in oggetto si inseriva in un territorio, quello del Comune di Taormina, ampiamente urbanizzato con rinomata vocazione turistica. Per contro, non aveva alcuna importanza che il suolo fosse suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo. 8.-Il mezzo sarebbe stato manifestamente infondato. A seguito di Corte cost. n° 181/2011, la stima dei beni oggetto di esproprio o di occupazione acquisitiva o usurpativa deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, previsto in via generale dalla legge 25 giugno 1865, n° 2359, art. 39, con la conseguente possibilità di dimostrare che, pur senza raggiungere il livello dell'edificabilità, il fondo presenti caratteristiche che ne consentono lo sfruttamento per fini ulteriori e diversi da meramente quello agricolo, e quindi di attribuire allo stesso un valore di mercato tale da rispecchiare la possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (Cass. Su, 19 marzo 2020, n° 7454, con menzione di altri precedenti). La Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione di tale principio, dando atto a pagina 5 della sentenza dei criteri – non manifestamente illogici o contraddittori e, dunque, non sindacabili in sede di legittimità (ampia urbanizzazione del territorio limitrofo; sua vocazione turistica; prezzi analoghi di compravendita di terreni adiacenti) –in base ai quali ha ritenuto di attribuire alla frazione di fondo in questione il valore giudicato congruo dal c.t.u., sebbene con riferimento ad aree edificabili. In conclusione, il mezzo sarebbe stato respinto. 9.- Col terzo motivo , formulato per l’ipotesi di rigetto del secondo, la Città metropolitana si duole della violazione dell’art.2043 cod. civ., sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3 cpc. Il ctu avrebbe erroneamente utilizzato, quali parametri di riferimento per l’accertamento del valore dei fondi, atti pubblici di compravendita degli anni 2004 e 2007, ossia successivi di oltre dieci anni all’occupazione del terreno, e ragguagliando poi il valore unitario al mq alla data del 21 luglio 1996 per mezzo degli indici Istat. Sennonché, da un lato, i prezzi dei rogiti erano contrastanti tra loro e, dall’altro, anche l’uso degli indici Istat era scorretto, riflettendo essi le variazioni dei prezzi al consumo, ma non certo il prezzo dei terreni nell’anno dell’occupazione: donde la completa erroneità del valore al mq attribuito dal ctu. 10.- Questo mezzo sarebbe stato inammissibile al pari del primo per la dirimente ragione che, in realtà, esso non denuncia la violazione dell’art. 2043 cod. civ., ma –ancora una volta – incentra la critica sull’operato del c.t.u. e sulle erronee (a dire della ricorrente) modalità, seguite dal consulente, di accertamento del valore del terreno, senza neppure dedurre (allegazione che avrebbe consentito la sussunzione del motivo sub art. 360, primo comma, n° 5) le censure (che avrebbero dovuto essere precise e circostanziate) avanzate alla consulenza tecnica da parte del consulente di parte o dello stesso difensore. Infatti, affinché gli eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico- formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza applicata al caso concreto o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti di tale scienza che si assumono violate (Cass. 17324/2005). 11.- In conclusione, il ricorso sarebbe stato respinto, con la conseguenza che, pur essendo cessata la materia del contendere, occorre pronunciare la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado in favore dei resistenti. Per la loro liquidazione –fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 30,5 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato. p.q.m. la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna la ricorrente a rifondere le spese del presente grado in favore dei resistenti
Decreto Cassazione n. 27230/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris