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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2016

Cassazione n. 14535/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1968 avverso l'ordinanza emessa il 5 ottobre 2022 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 17 febbraio 2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Perrelli, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 ottobre 2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con cui è stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'anzidetta sentenza del Tribunale del riesame l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e vizi della motivazione, per avere ritenuto ininfluente una circostanza a discarico - l'avere la Lepore mentito poiché dai tabulati risulta che fu lei a contattare l'indagata - che prima era stata considerata rilevante a carico dell'indagata.

L'indagata avrebbe detto il vero quando aveva dichiarato di essere stata contattata da Lepore.

Il Tribunale avrebbe effettuato una ricostruzione dei fatti a sorpresa, modificando l'originaria ricostruzione fattuale e proponendone un'alternativa, senza sottoporla al preventivo contraddittorio delle parti.

Avrebbe, inoltre, trascurato le dichiarazioni della persona offesa, secondo cui a casa sua si era presentata una donna che asseriva di essere la nipote della indagata; 2.2 vizi di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto attuale l'esigenza di prevenire il pericolo di reiterazione del reato, senza motivare in ordine alle ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliari sarebbe l'unica in grado di soddisfare l'esigenza paventata.

CONSIDERATO 31:N DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo non è consentito.

Costituisce ius receptum di questa Corte (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676 - 01; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292 - 01) quello secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari.

Ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato.

Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che, nel caso in esame, il Tribunale ha preso in esame l'elemento dedotto come nuovo, ossia le dichiarazioni rese dall'indagata durante l'interrogatorio, ma - sulla base di ciò che emergeva dai tabulati telefonici - è giunto alla conclusione che le menzionate dichiarazioni non avevano scalfito il quadro indiziario, risultando, di contro, che le distonie, evidenziate dalla difesa, erano ininfluenti e che l'indagata aveva mentito quando aveva raccontato che alle ore 21.00 si trovava presso l'abitazione della vittima.

A tale conclusione il Tribunale è pervenuto con un iter arciomentativo che, in quanto logico e non contraddittorio, sfugge ad ogni rilievo consentito in questa sede.

Deve ricordarsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando come nella specie - proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 dell'8 ottobre 2008, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 dell'8 marzo 2012, Rv. 252178).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile in cessazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato.

3. Il secondo motivo è privo di specificità.

Il Tribunale ha affermato che il breve lasso di tempo trascorso e l'assenza di elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già valutati dallo stesso Tribunale consentivano di ritenere immutate le esigenze cautelari, a fronte della "estrema gravità dei fatti, sintomatici di personalità oltre modo allarmante".

Trattasi, all'evidenza, di motivazione ancorata al caso concreto, congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria, che sfugge, quindi, al sindacato di legittimità.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MI. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 17 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1968 avverso l'ordinanza emessa il 5 ottobre 2022 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 17 febbraio 2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Perrelli, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con cui è stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'anzidetta sentenza del Tribunale del riesame l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e vizi della motivazione, per avere ritenuto ininfluente una circostanza a discarico - l'avere la Lepore mentito poiché dai tabulati risulta che fu lei a contattare l'indagata - che prima era stata considerata rilevante a carico dell'indagata. L'indagata avrebbe detto il vero quando aveva dichiarato di essere stata contattata da Lepore. Il Tribunale avrebbe effettuato una ricostruzione dei fatti a sorpresa, modificando l'originaria ricostruzione fattuale e proponendone un'alternativa, senza sottoporla al preventivo contraddittorio delle parti. Avrebbe, inoltre, trascurato le dichiarazioni della persona offesa, secondo cui a casa sua si era presentata una donna che asseriva di essere la nipote della indagata; 2.2 vizi di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto attuale l'esigenza di prevenire il pericolo di reiterazione del reato, senza motivare in ordine alle ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliari sarebbe l'unica in grado di soddisfare l'esigenza paventata. CONSIDERATO 31:N DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo non è consentito. Costituisce ius receptum di questa Corte (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676 - 01; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292 - 01) quello secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari. Ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che, nel caso in esame, il Tribunale ha preso in esame l'elemento dedotto come nuovo, ossia le dichiarazioni rese dall'indagata durante l'interrogatorio, ma - sulla base di ciò che emergeva dai tabulati telefonici - è giunto alla conclusione che le menzionate dichiarazioni non avevano scalfito il quadro indiziario, risultando, di contro, che le distonie, evidenziate dalla difesa, erano ininfluenti e che l'indagata aveva mentito quando aveva raccontato che alle ore 21.00 si trovava presso l'abitazione della vittima. A tale conclusione il Tribunale è pervenuto con un iter arciomentativo che, in quanto logico e non contraddittorio, sfugge ad ogni rilievo consentito in questa sede. Deve ricordarsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando come nella specie - proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 dell'8 ottobre 2008, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 dell'8 marzo 2012, Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile in cessazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 3. Il secondo motivo è privo di specificità. Il Tribunale ha affermato che il breve lasso di tempo trascorso e l'assenza di elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già valutati dallo stesso Tribunale consentivano di ritenere immutate le esigenze cautelari, a fronte della "estrema gravità dei fatti, sintomatici di personalità oltre modo allarmante". Trattasi, all'evidenza, di motivazione ancorata al caso concreto, congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria, che sfugge, quindi, al sindacato di legittimità. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 17 fe