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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43486/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell'identificazione dell'imputata quale autrice del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura la mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi del furto tentato, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, l'erronea qualificazione giuridica è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nell'ipotesi di rapina tentata, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042) ed ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 6); ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione dei benefici di legge, non è specifico né consentito in questa sede; che, invero, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano pagg. 4 e 5); che, infatti, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione dei benefici in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); che, peraltro, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice abbia negativamente valorizzato il profilo della capacità a delinquere dell'imputato, desunto dai precedenti penali e giudiziari, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., come nel caso in esame (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell'identificazione dell'imputata quale autrice del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura la mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi del furto tentato, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, l'erronea qualificazione giuridica è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nell'ipotesi di rapina tentata, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042) ed ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 6); ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione dei benefici di legge, non è specifico né consentito in questa sede; che, invero, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano pagg. 4 e 5); che, infatti, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione dei benefici in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); che, peraltro, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice abbia negativamente valorizzato il profilo della capacità a delinquere dell'imputato, desunto dai precedenti penali e giudiziari, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., come nel caso in esame (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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