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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13506/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per IACOVAZZO Gerardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che la Corte di cassazione voglia cassare la gravata sentenza.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale IACOVAZZO Gerardo era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. b), 2-bis, codice stada (tasso pari a 2,7 g/I, in Ceraso il 17/5/2018).

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzazbilità, inammissibilità o decadenza, oltre a vizio della motivazione, in ordine alla valutazione delle prove dalle quali è stata tratta la conferma della penale responsabilità dell'imputato: i giudici del merito avrebbero fondato le loro conclusioni sull'assunto che alla guida del mezzo ci fosse l'imputato, laddove i soggetti coinvolti nell'incidente erano stati due, uno dei quali, MAROTTA Vito, non era stato sottoposto a esame per la verifica del tasso alcolimetrico e le sue dichiarazioni erano state raccolte in sede di referto medico, essendosi egli definito in quella sede "passeggero" dell'auto finita fuori strada.

Inoltre, alla guida avrebbe potuto trovarsi anche la proprietaria del mezzo, magari prontamente allontanatasi dal luogo e, quindi, mai escussa.

Pertanto, secondo la difesa, una volta accertato che gli occupanti del mezzo erano due, in assenza di testimoni al momento del fatto, IACOVAZZO e MAROTTA si sarebbero trovati nelle medesime condizioni, ma nessun accertamento era stato condotto sulla persona del MAROTTA, le cui dichiarazioni sarebbero per ciò solo inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, cod. proc. pen. perché rese quando egli era nella stessa condizione di un soggetto indagabile.

Con il secondo motivo, ha dedotto vizio motivazionale con riferimento alla prova del nesso etiologico tra l'incidente e la condotta di guida attribuita allo IACOVAZZO.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con conclusioni scritte, replicando alle conclusioni del Procuratore generale e chiedendo che la sentenza sia cassata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.2.

La Corte d'appello ha precisato che MAROTTA Vito aveva riferito nella immediatezza ai sanitari di essersi trovato - quale passeggero - a bordo dell'auto che era uscita fuori strada, avendone il conducente perso il controllo.

L'incidente aveva determinato il trasporto in ospedale dei soggetti coinvolti e, in quella sede, acquisito il consenso dallo IACOVAZZO, il personale sanitario richiesto dall'organo accertatore verificava la presenza di alcool nel sangue dell'imputato nella concentrazione indicata in imputazione.

Peraltro, dalle modalità dell'incidente, la Corte d'appello ha tratto ulteriore conferma dell'assunto accusatorio, atteso che lo stesso era spiegabile solo alla luce dello stato di alterazione psicofisica in cui si era trovato il conducente, stato che era stato poi riscontrato a carico dello IACOVAZZO.

Quanto alla mancata escussione della proprietaria del mezzo, poi, la Corte ha precisato che la stessa non era risultata presente ai fatti, cosicché non era dato apprezzarne un eventuale apporto conoscitivo.

Infine, per quanto qui d'interesse avuto riguardo alle questioni devolute, l'incidente, consistito nella caduta dell'auto in un dirupo, era certamente da ricondursi allo stato di alterazione dell'imputato, considerato l'alto tasso riscontrato e la disattenzione che aveva connotato la sua guida "in solitaria"

3. I motivi sono manifestamente infondati.

Le censure mosse ai suindicati punti della decisione (inutilizzabilità del riferito del MAROTTA e assenza di prova che alla guida ci fosse l'imputato; difetto di nesso etiologico tra incidente e condotta di guida) scontano il fatto che le stesse muovono da assunti rimasti del tutto indimostrati e neppure entrati a far parte dell'istruzione probatoria.

La qualità di testimone del MAROTTA viene contestata a posteriori, senza che la parte alleghi alcunché a dimostrazione che egli non fosse il passeggero del mezzo finito nel dirupo.

Entrambi i soggetti erano stati trasportati in ospedale, come si evince dal semplice riferimento alle dichiarazioni del MAROTTA recepite nel relativo referto e la parte si è limitata, con il ricorso, ad affermare che egli non era stato sottoposto ad esami ematologici finalizzati alla ricerca di alcool, senza fornire elementi in forza dei quali dovesse procedersi in assenza di richiesta da parte degli organi accertatori, nessuno avendo evidentemente indicato il MAROTTA come il conducente del mezzo incidentato.

Allo stesso modo, la difesa ipotizza, senza fornire alcun elemento a sostegno o indicare dati trascurati dai giudici territoriali, che alla guida avrebbe potuto trovarsi la proprietaria della vettura, la cui presenza non emerge da alcun elemento allegato dalla parte, a fronte dell'affermazione dei giudici secondo cui la donna non era stata presente ai fatti.

Ciò posto, deve prendersi atto che la difesa non ha operato un effettivo confronto con il percorso argomentativo sviluppato dai giudici del merito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, rappresentato indefettibilmente dal confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), proprio perché ha articolato la sua tesi muovendo da ipotesi rimaste del tutto estranee al processo.

Quanto al secondo motivo, poi, la difesa ha proposto una valutazione in ordine alla sussistenza della contestata aggravante che si fonda su una ricostruzione ermeneutica della norma di cui all'art. 186, c. 2-bis, codice strada, smentita dalla lettera della legge e dalla giusprudenza di legittimità.

L'art. 186 c. 2-bis, codice strada, infatti, non richiede l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma evoca unicamente il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione dell'agente («Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale»), il maggior disvalore della condotta risiedendo proprio nella condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, riconducibile alla sua impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente, direttamente ricollegabile allo stato di alterazione psicofisica (cfr., in motivazione, sez. 4, n. 37573 del 17/12/2020, Rizza; sempre sull'aggravante in esame, vedi anche sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419, in cui si è precisato che, per la sua configurabilità, è addirittura sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 15 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per IACOVAZZO Gerardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che la Corte di cassazione voglia cassare la gravata sentenza. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale IACOVAZZO Gerardo era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. b), 2-bis, codice stada (tasso pari a 2,7 g/I, in Ceraso il 17/5/2018). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzazbilità, inammissibilità o decadenza, oltre a vizio della motivazione, in ordine alla valutazione delle prove dalle quali è stata tratta la conferma della penale responsabilità dell'imputato: i giudici del merito avrebbero fondato le loro conclusioni sull'assunto che alla guida del mezzo ci fosse l'imputato, laddove i soggetti coinvolti nell'incidente erano stati due, uno dei quali, MAROTTA Vito, non era stato sottoposto a esame per la verifica del tasso alcolimetrico e le sue dichiarazioni erano state raccolte in sede di referto medico, essendosi egli definito in quella sede "passeggero" dell'auto finita fuori strada. Inoltre, alla guida avrebbe potuto trovarsi anche la proprietaria del mezzo, magari prontamente allontanatasi dal luogo e, quindi, mai escussa. Pertanto, secondo la difesa, una volta accertato che gli occupanti del mezzo erano due, in assenza di testimoni al momento del fatto, IACOVAZZO e MAROTTA si sarebbero trovati nelle medesime condizioni, ma nessun accertamento era stato condotto sulla persona del MAROTTA, le cui dichiarazioni sarebbero per ciò solo inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, cod. proc. pen. perché rese quando egli era nella stessa condizione di un soggetto indagabile. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio motivazionale con riferimento alla prova del nesso etiologico tra l'incidente e la condotta di guida attribuita allo IACOVAZZO. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con conclusioni scritte, replicando alle conclusioni del Procuratore generale e chiedendo che la sentenza sia cassata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. La Corte d'appello ha precisato che MAROTTA Vito aveva riferito nella immediatezza ai sanitari di essersi trovato - quale passeggero - a bordo dell'auto che era uscita fuori strada, avendone il conducente perso il controllo. L'incidente aveva determinato il trasporto in ospedale dei soggetti coinvolti e, in quella sede, acquisito il consenso dallo IACOVAZZO, il personale sanitario richiesto dall'organo accertatore verificava la presenza di alcool nel sangue dell'imputato nella concentrazione indicata in imputazione. Peraltro, dalle modalità dell'incidente, la Corte d'appello ha tratto ulteriore conferma dell'assunto accusatorio, atteso che lo stesso era spiegabile solo alla luce dello stato di alterazione psicofisica in cui si era trovato il conducente, stato che era stato poi riscontrato a carico dello IACOVAZZO. Quanto alla mancata escussione della proprietaria del mezzo, poi, la Corte ha precisato che la stessa non era risultata presente ai fatti, cosicché non era dato apprezzarne un eventuale apporto conoscitivo. Infine, per quanto qui d'interesse avuto riguardo alle questioni devolute, l'incidente, consistito nella caduta dell'auto in un dirupo, era certamente da ricondursi allo stato di alterazione dell'imputato, considerato l'alto tasso riscontrato e la disattenzione che aveva connotato la sua guida "in solitaria" 3. I motivi sono manifestamente infondati. Le censure mosse ai suindicati punti della decisione (inutilizzabilità del riferito del MAROTTA e assenza di prova che alla guida ci fosse l'imputato; difetto di nesso etiologico tra incidente e condotta di guida) scontano il fatto che le stesse muovono da assunti rimasti del tutto indimostrati e neppure entrati a far parte dell'istruzione probatoria. La qualità di testimone del MAROTTA viene contestata a posteriori, senza che la parte alleghi alcunché a dimostrazione che egli non fosse il passeggero del mezzo finito nel dirupo. Entrambi i soggetti erano stati trasportati in ospedale, come si evince dal semplice riferimento alle dichiarazioni del MAROTTA recepite nel relativo referto e la parte si è limitata, con il ricorso, ad affermare che egli non era stato sottoposto ad esami ematologici finalizzati alla ricerca di alcool, senza fornire elementi in forza dei quali dovesse procedersi in assenza di richiesta da parte degli organi accertatori, nessuno avendo evidentemente indicato il MAROTTA come il conducente del mezzo incidentato. Allo stesso modo, la difesa ipotizza, senza fornire alcun elemento a sostegno o indicare dati trascurati dai giudici territoriali, che alla guida avrebbe potuto trovarsi la proprietaria della vettura, la cui presenza non emerge da alcun elemento allegato dalla parte, a fronte dell'affermazione dei giudici secondo cui la donna non era stata presente ai fatti. Ciò posto, deve prendersi atto che la difesa non ha operato un effettivo confronto con il percorso argomentativo sviluppato dai giudici del merito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, rappresentato indefettibilmente dal confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), proprio perché ha articolato la sua tesi muovendo da ipotesi rimaste del tutto estranee al processo. Quanto al secondo motivo, poi, la difesa ha proposto una valutazione in ordine alla sussistenza della contestata aggravante che si fonda su una ricostruzione ermeneutica della norma di cui all'art. 186, c. 2-bis, codice strada, smentita dalla lettera della legge e dalla giusprudenza di legittimità. L'art. 186 c. 2-bis, codice strada, infatti, non richiede l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma evoca unicamente il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione dell'agente («Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale»), il maggior disvalore della condotta risiedendo proprio nella condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, riconducibile alla sua impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente, direttamente ricollegabile allo stato di alterazione psicofisica (cfr., in motivazione, sez. 4, n. 37573 del 17/12/2020, Rizza; sempre sull'aggravante in esame, vedi anche sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419, in cui si è precisato che, per la sua configurabilità, è addirittura sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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