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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14162/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato confermata la sua condanna per i reati previsti dagli artt. 56 e 391-bis cod.pen. e 73 del d.P.R. n.309/1990.

Il ricorso è complessivamente inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto tendente a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello, con particolare riferimento alla configurabilità del tentativo in ordine al reato previsto dall'art.391-bis cod.pen.; avendo la Corte territoriale fatto coerente applicazione del principio per cui ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768) e che, in particolare, assumono rilievo non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori , facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà perpetrato, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 2, n. 9638 del 07/01/2025, S., Rv. 287849).

Dovendosi quindi ritenere non manifestamente illogica la valutazione della Corte che ha ritenuto che la dimostrata predisposizione di tutto il materiale necessario per l'introduzione degli apparecchi all'interno del carcere e avendo l'agente già collegato il drone con il filo al primo dei pacchi da introdurre, si fosse in presenza di un quadro fattuale tale da fare ritenere superata la soglia del tentativo punibile.

Il secondo motivo, inerente alla riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, è manifestamente infondato.

Difatti, contrariamente all'assunto difensivo, la Corte ha provveduto a un'analitica considerazione delle circostanze di fatto valorizzabili nel caso concreto, escludendo la fattispecie di lieve entità sulla scorta del dato ponderale e della diversità delle sostanze oltre al particolare contesto di commissione del fatto, atteso che lo stupefacente avrebbe dovuto essere collocato all'interno di un istituto penitenziario. 2Il terzo motivo, inerente all'applicazione della recidiva, è generico e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dalla sussistenza di un non risalente precedente specifico, elementi tali da denotare - anche alla luce del concreto atteggiarsi delle condotte contestate - una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziali.

Dovendosi quindi ritenere che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione del principio in base al quale ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425, tra le altre).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato confermata la sua condanna per i reati previsti dagli artt. 56 e 391-bis cod.pen. e 73 del d.P.R. n.309/1990. Il ricorso è complessivamente inammissibile. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto tendente a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello, con particolare riferimento alla configurabilità del tentativo in ordine al reato previsto dall'art.391-bis cod.pen.; avendo la Corte territoriale fatto coerente applicazione del principio per cui ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768) e che, in particolare, assumono rilievo non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori , facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà perpetrato, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 2, n. 9638 del 07/01/2025, S., Rv. 287849). Dovendosi quindi ritenere non manifestamente illogica la valutazione della Corte che ha ritenuto che la dimostrata predisposizione di tutto il materiale necessario per l'introduzione degli apparecchi all'interno del carcere e avendo l'agente già collegato il drone con il filo al primo dei pacchi da introdurre, si fosse in presenza di un quadro fattuale tale da fare ritenere superata la soglia del tentativo punibile. Il secondo motivo, inerente alla riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, è manifestamente infondato. Difatti, contrariamente all'assunto difensivo, la Corte ha provveduto a un'analitica considerazione delle circostanze di fatto valorizzabili nel caso concreto, escludendo la fattispecie di lieve entità sulla scorta del dato ponderale e della diversità delle sostanze oltre al particolare contesto di commissione del fatto, atteso che lo stupefacente avrebbe dovuto essere collocato all'interno di un istituto penitenziario. 2Il terzo motivo, inerente all'applicazione della recidiva, è generico e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dalla sussistenza di un non risalente precedente specifico, elementi tali da denotare - anche alla luce del concreto atteggiarsi delle condotte contestate - una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziali. Dovendosi quindi ritenere che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione del principio in base al quale ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425, tra le altre). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.M
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