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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 1989

Cassazione n. 05389/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1989 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa.

Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Mancanza contraddittorietà e manifesta logicità della motivazione con riferimento agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 131-bis cod. pen. 4.

Vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., 132 e 133 cod. pen.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha ritenuto, in ragione della natura dello stupefacente illecitamente detenuto (cocaina) e delle modalità della condotta (la cessione e la detenzione dello stupefacente è avvenuta in zona conosciuta dagli operanti come nota zona di spaccio) che il fatto non fosse connotato da particolare tenuità.

Si tratta di motivazione riguardante aspetti valutativi di merito, non censurabile in questa sede, conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi e Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015 Mazzarotto, non massimate sul punto, nelle quali si afferma che il giudice è tenuto a rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento).

Considerato, quanto alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n, 4 cod. pen., che la questione non è stata devoluta alla Corte di merito; ritenuto, pertanto, che il motivo è inammissibile: invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).

Considerato, quanto alle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, che le stesse si appalesano inammissibili: la Corte di merito ha ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado, la quale, peraltro, è stata determinata in misura prossima al minimo edittale.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1989 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Mancanza contraddittorietà e manifesta logicità della motivazione con riferimento agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 131-bis cod. pen. 4. Vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., 132 e 133 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha ritenuto, in ragione della natura dello stupefacente illecitamente detenuto (cocaina) e delle modalità della condotta (la cessione e la detenzione dello stupefacente è avvenuta in zona conosciuta dagli operanti come nota zona di spaccio) che il fatto non fosse connotato da particolare tenuità. Si tratta di motivazione riguardante aspetti valutativi di merito, non censurabile in questa sede, conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi e Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015 Mazzarotto, non massimate sul punto, nelle quali si afferma che il giudice è tenuto a rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento). Considerato, quanto alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n, 4 cod. pen., che la questione non è stata devoluta alla Corte di merito; ritenuto, pertanto, che il motivo è inammissibile: invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Considerato, quanto alle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, che le stesse si appalesano inammissibili: la Corte di merito ha ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado, la quale, peraltro, è stata determinata in misura prossima al minimo edittale. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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