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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 34852/2026

Testo disponibile della fonte

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olivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo, il quale, nel riportarsi alla memoria depositata, ha concluso chiedendoche il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 08/04/2026, il Tribunale di Napoli rigettava la richiestadi riesame che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del29/01/2026 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato allo stessoMazzarella la misura della custodia cautelare in carcere:a) per essere egli gravemente indiziato dei delitti di:a.1) partecipazione, con il ruolo di capo, promotore e finanziatore, aun’associazione per delinquere avente lo scopo di commettere più delitti di accessoabusivo a un sistema informatico, truffa e frode informatica, aggravata dal fine diagevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso “clan [OSCURATO:PERSONA]”, di cui al capoa.2) accesso abusivo a un sistema informatico, aggravato dall’essernederivata l’interruzione, e frode informatica, aggravata dalla cosiddetta minoratadifesa, dall’avere prodotto un trasferimento di denaro e dall’essere statacommessa con indebito utilizzo dell’identità digitale, in continuazione e in concorsoai danni di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 3);a.3) accesso abusivo a un sistema informatico, aggravato dall’essernederivata l’interruzione, e frode informatica, aggravata dalla cosiddetta minoratadifesa, dall’avere prodotto un trasferimento di denaro, dall’essere stata commessacon indebito utilizzo dell’identità digitale e dall’avere cagionato alla persona offesaun danno patrimoniale di rilevante gravità, in continuazione e in concorso ai dannidi [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 4);b) per essere sussistente il pericolo che commettesse delitti della stessaspecie di quelli per i quali si stava procedendo.2.

Avverso tale ordinanza del 08/04/2026 del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 273 dello stesso codice eall’art. 416 cod. pen., con riguardo al capo 1), la violazione di legge e la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione «con riferimento allaritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla esistenza edoperatività di un’associazione per delinquere dedita alla commissione di frodiinformatiche e di cui l’indagato rivestirebbe il ruolo di capo, promotore efinanziatore».Il Tribunale di Napoli, ponendosi in contrasto con i principi affermati dallaCorte di cassazione in tema di motivazione dei provvedimenti in materia cautelare,avrebbe apoditticamente affermato la prova dell’esistenza di un’associazione perdelinquere ai sensi dell’art. 416 cod. pen., «omette[ndo] qualsivoglia realeconfronto con il nucleo centrale della prospettazione difensiva, costituito: - dallaassoluta limitatezza temporale delle condotte; - dalla mancanza di stabilità delvincolo; - dalla natura embrionale dell’attività; - dalla assenza di una strutturaorganizzativa autonoma; - dalla sostanziale occasionalità dei rapporti tra i soggetticoinvolti», con la conseguente mera apparenza della motivazione, la quale nonspiegherebbe come gli elementi in essa valorizzati «potessero concretamentedimostrare l’esistenza di un vincolo associativo stabile e permanente e travisandoil contenuto delle conversazioni intercettate».Il Tribunale di Napoli non si sarebbe confrontato «con le doglianze difensivetese a rimarcare la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti del mero concorsodi persone nel reato».Il contenuto delle conversazioni intercettate farebbe emergere«esclusivamente un’attività delittuosa sviluppatasi nell’arco di poche settimane,compreso tra la fine del mese di febbraio e l’inizio del mese di aprile 2022: dopotale periodo, nonostante le indagini siano proseguite sino al 2024, alcun’altra«valenza decisiva» e «avrebbe imposto al Tribunale una verifica particolarmenterigorosa circa la effettiva stabilità del vincolo».Il contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe tale da smentire«l’esistenza di una struttura già operativa».

Sarebbe emblematica, in tale senso,la frase «perché io sto creando una cosa» che fu pronunciata da uno degliinterlocutori il 05/04/2022 (progr. 1883), atteso che essa dimostrerebbe come«l’assetto organizzativo non fosse ancora esistente, bensì meramente in fieri».Ancora più significativa sarebbe la frase, che fu pronunciata da uno degliinterlocutori il 09/04/2022 (progr. 1904) e che sarebbe stata travisata dalTribunale di Napoli, «se tu vuoi entrare…, sto mestiere proprio al fratello, ti devipigliare un hacker fisso e te lo devi sedere a fianco a te», atteso che essadimostrerebbe che «gli interlocutori stavano discutendo delle modalità per crearein futuro una organizzazione stabile, evidentemente ancora inesistente».

Ilmateriale captativo attesterebbe pertanto, «al più, l’esistenza di un accordocontingente e sperimentale, privo di quei caratteri di stabilità e permanenzarichiesti dall’art. 416 c.p.».Dalle conversazioni intercettate emergerebbe anche che [OSCURATO:PERSONA]«esclusivamente in un’unica occasione avrebbe versato una esigua somma didenaro per le trasferte di cui ai capi 3) e 4)».Anche la sussistenza del ruolo di capo e finanziatore dell’associazione sarebbestata «acriticamente recepita nel provvedimento impugnato anche al fine didimostrare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis 1c.p.».Sarebbe, poi, illogica la valorizzazione «dell’utilizzo di telefoni dedicati, schedeSIM di nuovo acquisto, dispositivi hardware e specifici uffici postali», atteso che sitratterebbe «di strumenti inevitabilmente connessi alla realizzazione dei reati-finee non già indicativi della esistenza di una struttura associativa autonoma».Il Tribunale di Napoli non si sarebbe confrontato neppure con la circostanza,«direttamente emergente dagli atti, della piena fungibilità dei soggetti coinvolti, iquali ricoprivano ruoli differenti a seconda delle contingenti necessità operative»,ciò che costituirebbe una circostanza «incompatibile con una struttura associativastabile e sintomatica piuttosto di una cooperazione occasionale».Il Tribunale di Napoli avrebbe pertanto «fini[to] per attribuire rilevanzaassociativa ad un mero accordo temporaneo finalizzato alla realizzazione dispecifici episodi delittuosi».2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 273 dello stessocodice e all’art. 416-bis.1 cod. pen., la violazione di legge e la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione «per aver il Tribunale delRiesame di Napoli ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante ad effettospeciale, contestata sotto il profillo dell’agevolazione del clan [OSCURATO:PERSONA]».Il Tribunale di Napoli avrebbe trascurato il principio secondo cui, ai fini dellasussistenza della circostanza aggravante cosiddetta dell’agevolazione mafiosa, «ènecessario che la condotta sia concretamente diretta a rafforzare o favorirel’associazione mafiosa, ovvero che l’agente agisca nella consapevolezza e volontàdi agevolarne l’attività o il prestigio criminale».Nel caso di specie, mancherebbe «qualsiasi elemento da cui desumere ladestinazione dei profitti all’associazione mafiosa e, dunque, la finalità dirafforzamento del clan».Le conversazioni intercettate escluderebbero che le attività delittuose fosserodirette a tale finalità, atteso che «i dialoghi, infatti, non si estrinsecano conriferimento al “clan” o in termini di gruppo agevolativo di una consorteria criminosama negli stessi si ragiona in termini assolutamente personali, in ragione di unmeccanismo per il quale, investendo denaro, si reclama il relativo ricavo».

Ciòrisulterebbe anche dalla frase del [OSCURATO:PERSONA], che è riportata alla pag. 41dell’informativa di reato, «ognuno fa le sue cose… [OSCURATO:PERSONA]… Tu… Io… Il nucleofamiliare lui fa le cose sue e nessuno entra nelle sue cose io faccio le cose mie esbaglio nelle cose mie».

Il «concetto di affare assolutamente personale»risulterebbe anche dalla conversazione intercettata il 09/04/2022, là dove siafferma: «Non sei andato a nome della malavita… non sei andato a nome dellamalavita… tu sei andato a nome tuo…».

Tali interlocuzioni, che sarebbero statetrascurate dal Tribunale di Napoli, dimostrerebbero «che le eventuali condottefraudolente venivano poste in essere esclusivamente per finalità di profittopersonale».2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod.proc. pen., «per apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, in ordine alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari e discelta di misura cautelare».Il Tribunale di Napoli avrebbe «manca[to] di effettuare una valutazionecomplessiva in ordine alla sussistenza dei requisiti di concretezza ed attualità delpericolo» e, nel ritenere tale sussistenza, avrebbe «trascura[to] che il consessoassociativo di cui all’art. 416 c.p. è ormai interamente disarticolato», il checostituirebbe «un elemento di straordinaria rilevanza del tutto negletto daltribunale» di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.2.

Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Cortehanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indottoad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamentodelle risultanze probatorie» (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al qualeintende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recentidella Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabilein cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di leggeod in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ondesono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).3.

Il primo motivo è manifestamente infondato.3.1.

La Corte di cassazione ha chiarito che il criterio distintivo tra il delitto diassociazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato vaindividuato nel carattere dell’accordo criminoso, che nell’indicata ipotesi diconcorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendodiretto alla commissione di uno o più reati determinati – anche nell’ambito delmedesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordoe cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta direttoall’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di unaserie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra ipartecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione deisingoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 17/12/2018, dep. 2019, Magnani,Rv. 274442-01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv.258009-01).Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’associazione per delinquere sicaratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativotendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltrela realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall’indeterminatezzadel programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo chesorregge il concorso di persone nel reato; c) dall’esistenza di una strutturaorganizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gliobiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv.211403-01; Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642).3.2.

Rammentati tali principi, ritiene il Collegio, alla luce del testo delprovvedimento impugnato, che il Tribunale di Napoli abbia logicamente motivatoin ordine all’esistenza della contestata associazione per delinquere e allapartecipazione del ricorrente alla stessa con il ruolo di capo e finanziatore.Il Tribunale di Napoli ha infatti evidenziato come, alla stregua delle risultanzeinvestigative, in particolare, del contenuto delle conversazioni intercettate, fosserisultata accertata: a) la costituzione di uno stabile vincolo associativo tranumerosi soggetti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA] (genero di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con a capo [OSCURATO:PERSONA], con l’accordo e lo scopo dicommettere insieme delle frodi informatiche, quale specifico nuovo settore diinteresse criminale; b) l’indeterminatezza del programma criminoso, essendo taleaccordo diretto alla commissione di una serie indeterminata di frodi informatiche,in numero elevatissimo, come era dimostrato dal riferimento, da parte dei soggettiagenti, a centinaia di carte di credito, da impiegare per la commissione di unnumero corrispondente di frodi informatiche, da compiere “a tappeto”; c)l’esistenza di una struttura organizzativa: c.1) sia personale, con la suddivisionedei ruoli tra i soggetti agenti tra chi procurava le carte bancomat o di credito olibrettosmart rubate, chi procurava i dati dei titolari di esse (data di nascita, codicefiscale, numero di telefono), chi fungeva da centralinista, chi effettuavamaterialmente le frodi, chi effettuava i prelievi agli sportelli ATM; c.2) siamateriale, attesa l’esistenza dei “beni strumentali” costituiti dalle menzionatecarte, da telefoni, da basi logistiche, dal know-how tecnico.A fronte di tale motivazione, del tutto logica e in linea con i principi affermatidalla Corte di cassazione in tema di elementi fondamentali del reato diassociazione per delinquere, le censure del ricorrente appaiono dirette aprospettare una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice delmerito, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità.Quanto, comunque, alla censura che si incentra sul fatto che le intercettazionieffettuate avevano evidenziato un’operatività del sodalizio limitata a pochesettimane, il Tribunale di Napoli ha correttamente ritenuto che tale limitataoperatività nel tempo non escludesse, a fronte dell’accertamento della sussistenzadegli elementi costitutivi del reato associativo sopra indicati, la gravità indiziariacirca la contestata associazione per delinquere.Quanto alla censura che si appunta sulla tesi secondo cui non sarebberavvisabile «l’esistenza di una struttura già operativa», «bensì meramente infieri», essa risulta apertamente smentita dai diversi passaggi di conversazioniintercettate nei quali gli interlocutori fanno esplicito riferimento ai consistentiprofitti delle frodi informatiche (pag. 21, nella quale si dà atto che gli interlocutoriparlavano «di decine di migliaia di euro» di “incassi”; pag. 22, nella quale èriportata la frase «stanno mangiando tutti quanti»; pag. 24, dove si sottolineal’esistenza di un “bottino” superiore a € 50.000,00; pag. 26, nella quale sisottolinea come le carte che erano state “lavorate” dal gruppo avevano fruttatocirca € 30.000,00).Quanto alla censura secondo cui il Tribunale di Napoli avrebbe valorizzato dei“beni strumentali” «inevitabilmente connessi alla realizzazione dei reati-fine e nongià indicativi della esistenza di una struttura associativa autonoma», si deveosservare come da quanto si è esposto risulti evidente come i medesimi benifossero collegati alla realizzazione non di singole frodi informatiche ma allacommissione di una serie indeterminata di delitti di tale specie, con la conseguenzache gli stessi beni si devono ritenere essere stati correttamente reputati come“strumentali” dell’associazione per delinquere.Quanto alla denuncia secondo cui vi sarebbe stata «piena fungibilità deisoggetti coinvolti», si deve osservare, anche a prescindere da quanto si è dettocirca la sussistenza, in realtà, di una suddivisione di ruoli, che, in ogni caso, laCorte di cassazione ha chiarito che, per la sussistenza del delitto di associazioneper delinquere, non è necessaria una distinzione precisa di ruoli tra le persone chene fanno parte (Sez. 1, n. 34043 del 22/09/2006, D’Attis, Rv. 234800-01).Con riguardo, in particolare, al ruolo di capo di [OSCURATO:PERSONA], esso è statoargomentato dal Tribunale di Napoli in numerosi passaggi dell’ordinanzaimpugnata, nei quali è stato evidenziato come tale ruolo fosse rivendicato econcretamente esercitato dal ricorrente (pagg. 10, 13, 22), il quale aveva ancherassicurato [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe finanziato l’operazione (pag. 10dell’ordinanza impugnata).

Con tali argomentazioni del Tribunale di Napoli ilricorrente ha omesso di confrontarsi, con la conseguenza che la censura su talepunto risulta, prima ancora che manifestamente infondata, anche a-specifica e,perciò, non consentita.4.

Il secondo motivo non è fondato.Si deve premettere che la Corte di cassazione ha chiarito che la circostanzaaggravante dell’agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso,prevista dall’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., è applicabile anche al reatoassociativo (Sez. 6, n. 53646 del 04/10/2017, Aperi, Rv. 271685-01).Ciò premesso, il Tribunale di Napoli ha argomentato che, posto che lerisultanze investigative avevano acclarato come il settore delle frodi informatichefosse divenuto di interesse dei clan di camorra, i quali si rifornivano di carte daGennaro Cuomo, referente del “[OSCURATO:PERSONA]”, sicché il settore era controllatodalla camorra, e posto che [OSCURATO:PERSONA], che aveva costituito l’associazione perdelinquere finalizzata alla commissione di frodi informatiche di cui era il capo, eraanche capo del clan di camorra che porta il suo nome, con la conseguenza che erain realtà tale clan di camorra ad assicurare la piena operatività dell’associazioneper delinquere finalizzata alla commissione di frodi informatiche, se ne dovevaricavare che l’azione di tale associazione tendeva, oltre che ad assicurare profittia tutti i partecipi, anche al consapevole rafforzamento del clan camorristico“[OSCURATO:PERSONA]”, nell’articolazione di esso che era capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], alquale clan la stessa associazione, con la sua azione, assicurava maggiori presenza,prestigio, autorevolezza, forza e capacità pervasiva nel controllo degli affari illecitisul territorio, inclusi quelli, lucrosi, “di nuova generazione”, nei quali lo stesso clanpoteva così infiltrarsi.Tale motivazione risulta priva di contraddizioni e di illogicità, tanto menomanifeste, e si pone in linea con l’orientamento della Corte di cassazione secondocui la circostanza aggravante in questione è configurabile con riferimento allacondotta del partecipe di un’associazione per delinquere “semplice” che svolga unafunzione strumentale e agevolatrice a vantaggio di un’associazione per delinqueredi tipo mafioso (Sez. 2, n. 11987 del 18/02/2016, Pantisano, Rv. 266681-01,relativa a una fattispecie in cui la circostanza aggravante è stata ritenutaapplicabile al partecipe di un gruppo organizzato che, in esecuzione di un condivisoprogramma criminoso finalizzato alla commissione di una pluralità di delitticonnessi all’esercizio abusivo di attività di giochi e scommesse, agendo sotto ledirettive di personaggio di vertice di un’associazione mafiosa e avvalendosi dellaforza intimidatrice scaturente dal sodalizio criminoso collegato, perseguiva loscopo di consentire alla cosca di infiltrarsi in maniera determinate nel settore deigiochi e delle scommesse on line).Il fatto che gli associati perseguissero anche l’autonomo fine di procurarsi iprofitti delle truffe informatiche non esclude la sussistenza della circostanzaaggravante, atteso che essa è configurabile anche nel caso in cui l’agente persegual’ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad essosi accompagni la consapevolezza di favorire l’interesse della cosca beneficiata(Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713-01).5.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.Si deve anzitutto evidenziare che, come è stato correttamente affermato dalTribunale di Napoli, per il delitto di associazione per delinquere aggravatodall’agevolazione mafiosa opera la doppia presunzione relativa – di sussistenzadelle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – cheè prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.Tale presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla normagenerale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguardai reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione faritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza delpericolo (Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470-01).In particolare, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautelache è sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata, conriguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.,a condizione che si dia conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziatidalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti,in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fattoe alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso delcosiddetto “tempo silente”, atteso che è escluso, in materia, qualsiasi automatismovalutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698-01).Tali principi sono stati rispettati dal Tribunale di Napoli.Nell’escludere il rilievo del mero decorso del cosiddetto “tempo silente”, ilTribunale di Napoli ha infatti congruamente argomentato come la tipologia didelitto in contestazione, associazione per delinquere finalizzata alla commissione“seriale” di frodi informatiche della quale il ricorrente era il capo, e le concretemodalità del fatto – in quanto connotato: dall’inserimento di esso nel contestodell’infiltrazione dei clan camorristici nel settore criminale delle frodi informatiche(ciò che ne accresceva la pericolosità e il rischio di prosecuzione); dalle notevolidimensioni, quali erano evidenziate dalla capacità di reperire, sfruttando lerelazioni criminali, centinaia di carte di credito o di carte bancomat necessarie percommettere le frodi; dall’avvenuta acquisizione di un sofisticato know-how, ciòche aumentava ancora la possibilità di insistenza nella commissione delle condottecriminose; dalla volontà, che era stata manifestata dagli associati, di allargare ilproprio raggio di azione e di conseguire una maggiore autonomia operativa –militassero nel senso di un concreto e attuale rischio di reiterazione del reato,rendendo del tutto recessivo l’elemento del menzionato “tempo silente”.Tale motivazione non evidenzia alcuna violazione di norme di legge e alcunaillogicità, sicché si sottrae a censure in questa sede.Quanto a quella che si incentra, in particolare, sulla considerazione «che ilconsesso associativo di cui all’art. 416 c.p. è ormai interamente disarticolato»,essa trascura che tale asserita disarticolazione non esclude ovviamente il rischioche, in assenza di adeguate cautele, un analogo consesso criminoso vengaricostituito, come è stato congruamente argomentato dal Tribunale di Napoli.Quanto, infine, alla denuncia che attiene alla scelta della misura, essa risultasia generica, in quanto non specificamente argomentata, sia a-specifica, in quantonon si confronta con la motivazione che è stata resa sul punto dal Tribunale diNapoli (penultimo capoverso della motivazione dell’ordinanza impugnata).6.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 10/09/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo, il quale, nel riportarsi alla memoria depositata, ha concluso chiedendoche il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 08/04/2026, il Tribunale di Napoli rigettava la richiestadi riesame che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del29/01/2026 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato allo stessoMazzarella la misura della custodia cautelare in carcere:a) per essere egli gravemente indiziato dei delitti di:a.1) partecipazione, con il ruolo di capo, promotore e finanziatore, aun’associazione per delinquere avente lo scopo di commettere più delitti di accessoabusivo a un sistema informatico, truffa e frode informatica, aggravata dal fine diagevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso “clan [OSCURATO:PERSONA]”, di cui al capoa.2) accesso abusivo a un sistema informatico, aggravato dall’essernederivata l’interruzione, e frode informatica, aggravata dalla cosiddetta minoratadifesa, dall’avere prodotto un trasferimento di denaro e dall’essere statacommessa con indebito utilizzo dell’identità digitale, in continuazione e in concorsoai danni di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 3);a.3) accesso abusivo a un sistema informatico, aggravato dall’essernederivata l’interruzione, e frode informatica, aggravata dalla cosiddetta minoratadifesa, dall’avere prodotto un trasferimento di denaro, dall’essere stata commessacon indebito utilizzo dell’identità digitale e dall’avere cagionato alla persona offesaun danno patrimoniale di rilevante gravità, in continuazione e in concorso ai dannidi [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 4);b) per essere sussistente il pericolo che commettesse delitti della stessaspecie di quelli per i quali si stava procedendo.2. Avverso tale ordinanza del 08/04/2026 del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 273 dello stesso codice eall’art. 416 cod. pen., con riguardo al capo 1), la violazione di legge e la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione «con riferimento allaritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla esistenza edoperatività di un’associazione per delinquere dedita alla commissione di frodiinformatiche e di cui l’indagato rivestirebbe il ruolo di capo, promotore efinanziatore».Il Tribunale di Napoli, ponendosi in contrasto con i principi affermati dallaCorte di cassazione in tema di motivazione dei provvedimenti in materia cautelare,avrebbe apoditticamente affermato la prova dell’esistenza di un’associazione perdelinquere ai sensi dell’art. 416 cod. pen., «omette[ndo] qualsivoglia realeconfronto con il nucleo centrale della prospettazione difensiva, costituito: - dallaassoluta limitatezza temporale delle condotte; - dalla mancanza di stabilità delvincolo; - dalla natura embrionale dell’attività; - dalla assenza di una strutturaorganizzativa autonoma; - dalla sostanziale occasionalità dei rapporti tra i soggetticoinvolti», con la conseguente mera apparenza della motivazione, la quale nonspiegherebbe come gli elementi in essa valorizzati «potessero concretamentedimostrare l’esistenza di un vincolo associativo stabile e permanente e travisandoil contenuto delle conversazioni intercettate».Il Tribunale di Napoli non si sarebbe confrontato «con le doglianze difensivetese a rimarcare la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti del mero concorsodi persone nel reato».Il contenuto delle conversazioni intercettate farebbe emergere«esclusivamente un’attività delittuosa sviluppatasi nell’arco di poche settimane,compreso tra la fine del mese di febbraio e l’inizio del mese di aprile 2022: dopotale periodo, nonostante le indagini siano proseguite sino al 2024, alcun’altra«valenza decisiva» e «avrebbe imposto al Tribunale una verifica particolarmenterigorosa circa la effettiva stabilità del vincolo».Il contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe tale da smentire«l’esistenza di una struttura già operativa». Sarebbe emblematica, in tale senso,la frase «perché io sto creando una cosa» che fu pronunciata da uno degliinterlocutori il 05/04/2022 (progr. 1883), atteso che essa dimostrerebbe come«l’assetto organizzativo non fosse ancora esistente, bensì meramente in fieri».Ancora più significativa sarebbe la frase, che fu pronunciata da uno degliinterlocutori il 09/04/2022 (progr. 1904) e che sarebbe stata travisata dalTribunale di Napoli, «se tu vuoi entrare…, sto mestiere proprio al fratello, ti devipigliare un hacker fisso e te lo devi sedere a fianco a te», atteso che essadimostrerebbe che «gli interlocutori stavano discutendo delle modalità per crearein futuro una organizzazione stabile, evidentemente ancora inesistente». Ilmateriale captativo attesterebbe pertanto, «al più, l’esistenza di un accordocontingente e sperimentale, privo di quei caratteri di stabilità e permanenzarichiesti dall’art. 416 c.p.».Dalle conversazioni intercettate emergerebbe anche che [OSCURATO:PERSONA]«esclusivamente in un’unica occasione avrebbe versato una esigua somma didenaro per le trasferte di cui ai capi 3) e 4)».Anche la sussistenza del ruolo di capo e finanziatore dell’associazione sarebbestata «acriticamente recepita nel provvedimento impugnato anche al fine didimostrare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis 1c.p.».Sarebbe, poi, illogica la valorizzazione «dell’utilizzo di telefoni dedicati, schedeSIM di nuovo acquisto, dispositivi hardware e specifici uffici postali», atteso che sitratterebbe «di strumenti inevitabilmente connessi alla realizzazione dei reati-finee non già indicativi della esistenza di una struttura associativa autonoma».Il Tribunale di Napoli non si sarebbe confrontato neppure con la circostanza,«direttamente emergente dagli atti, della piena fungibilità dei soggetti coinvolti, iquali ricoprivano ruoli differenti a seconda delle contingenti necessità operative»,ciò che costituirebbe una circostanza «incompatibile con una struttura associativastabile e sintomatica piuttosto di una cooperazione occasionale».Il Tribunale di Napoli avrebbe pertanto «fini[to] per attribuire rilevanzaassociativa ad un mero accordo temporaneo finalizzato alla realizzazione dispecifici episodi delittuosi».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 273 dello stessocodice e all’art. 416-bis.1 cod. pen., la violazione di legge e la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione «per aver il Tribunale delRiesame di Napoli ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante ad effettospeciale, contestata sotto il profillo dell’agevolazione del clan [OSCURATO:PERSONA]».Il Tribunale di Napoli avrebbe trascurato il principio secondo cui, ai fini dellasussistenza della circostanza aggravante cosiddetta dell’agevolazione mafiosa, «ènecessario che la condotta sia concretamente diretta a rafforzare o favorirel’associazione mafiosa, ovvero che l’agente agisca nella consapevolezza e volontàdi agevolarne l’attività o il prestigio criminale».Nel caso di specie, mancherebbe «qualsiasi elemento da cui desumere ladestinazione dei profitti all’associazione mafiosa e, dunque, la finalità dirafforzamento del clan».Le conversazioni intercettate escluderebbero che le attività delittuose fosserodirette a tale finalità, atteso che «i dialoghi, infatti, non si estrinsecano conriferimento al “clan” o in termini di gruppo agevolativo di una consorteria criminosama negli stessi si ragiona in termini assolutamente personali, in ragione di unmeccanismo per il quale, investendo denaro, si reclama il relativo ricavo». Ciòrisulterebbe anche dalla frase del [OSCURATO:PERSONA], che è riportata alla pag. 41dell’informativa di reato, «ognuno fa le sue cose… [OSCURATO:PERSONA]… Tu… Io… Il nucleofamiliare lui fa le cose sue e nessuno entra nelle sue cose io faccio le cose mie esbaglio nelle cose mie». Il «concetto di affare assolutamente personale»risulterebbe anche dalla conversazione intercettata il 09/04/2022, là dove siafferma: «Non sei andato a nome della malavita… non sei andato a nome dellamalavita… tu sei andato a nome tuo…». Tali interlocuzioni, che sarebbero statetrascurate dal Tribunale di Napoli, dimostrerebbero «che le eventuali condottefraudolente venivano poste in essere esclusivamente per finalità di profittopersonale».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod.proc. pen., «per apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, in ordine alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari e discelta di misura cautelare».Il Tribunale di Napoli avrebbe «manca[to] di effettuare una valutazionecomplessiva in ordine alla sussistenza dei requisiti di concretezza ed attualità delpericolo» e, nel ritenere tale sussistenza, avrebbe «trascura[to] che il consessoassociativo di cui all’art. 416 c.p. è ormai interamente disarticolato», il checostituirebbe «un elemento di straordinaria rilevanza del tutto negletto daltribunale» di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Cortehanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indottoad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamentodelle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al qualeintende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recentidella Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabilein cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di leggeod in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ondesono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).3. Il primo motivo è manifestamente infondato.3.1. La Corte di cassazione ha chiarito che il criterio distintivo tra il delitto diassociazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato vaindividuato nel carattere dell’accordo criminoso, che nell’indicata ipotesi diconcorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendodiretto alla commissione di uno o più reati determinati – anche nell’ambito delmedesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordoe cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta direttoall’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di unaserie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra ipartecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione deisingoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 17/12/2018, dep. 2019, Magnani,Rv. 274442-01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv.258009-01).Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’associazione per delinquere sicaratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativotendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltrela realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall’indeterminatezzadel programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo chesorregge il concorso di persone nel reato; c) dall’esistenza di una strutturaorganizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gliobiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv.211403-01; Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642).3.2. Rammentati tali principi, ritiene il Collegio, alla luce del testo delprovvedimento impugnato, che il Tribunale di Napoli abbia logicamente motivatoin ordine all’esistenza della contestata associazione per delinquere e allapartecipazione del ricorrente alla stessa con il ruolo di capo e finanziatore.Il Tribunale di Napoli ha infatti evidenziato come, alla stregua delle risultanzeinvestigative, in particolare, del contenuto delle conversazioni intercettate, fosserisultata accertata: a) la costituzione di uno stabile vincolo associativo tranumerosi soggetti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA] (genero di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con a capo [OSCURATO:PERSONA], con l’accordo e lo scopo dicommettere insieme delle frodi informatiche, quale specifico nuovo settore diinteresse criminale; b) l’indeterminatezza del programma criminoso, essendo taleaccordo diretto alla commissione di una serie indeterminata di frodi informatiche,in numero elevatissimo, come era dimostrato dal riferimento, da parte dei soggettiagenti, a centinaia di carte di credito, da impiegare per la commissione di unnumero corrispondente di frodi informatiche, da compiere “a tappeto”; c)l’esistenza di una struttura organizzativa: c.1) sia personale, con la suddivisionedei ruoli tra i soggetti agenti tra chi procurava le carte bancomat o di credito olibrettosmart rubate, chi procurava i dati dei titolari di esse (data di nascita, codicefiscale, numero di telefono), chi fungeva da centralinista, chi effettuavamaterialmente le frodi, chi effettuava i prelievi agli sportelli ATM; c.2) siamateriale, attesa l’esistenza dei “beni strumentali” costituiti dalle menzionatecarte, da telefoni, da basi logistiche, dal know-how tecnico.A fronte di tale motivazione, del tutto logica e in linea con i principi affermatidalla Corte di cassazione in tema di elementi fondamentali del reato diassociazione per delinquere, le censure del ricorrente appaiono dirette aprospettare una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice delmerito, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità.Quanto, comunque, alla censura che si incentra sul fatto che le intercettazionieffettuate avevano evidenziato un’operatività del sodalizio limitata a pochesettimane, il Tribunale di Napoli ha correttamente ritenuto che tale limitataoperatività nel tempo non escludesse, a fronte dell’accertamento della sussistenzadegli elementi costitutivi del reato associativo sopra indicati, la gravità indiziariacirca la contestata associazione per delinquere.Quanto alla censura che si appunta sulla tesi secondo cui non sarebberavvisabile «l’esistenza di una struttura già operativa», «bensì meramente infieri», essa risulta apertamente smentita dai diversi passaggi di conversazioniintercettate nei quali gli interlocutori fanno esplicito riferimento ai consistentiprofitti delle frodi informatiche (pag. 21, nella quale si dà atto che gli interlocutoriparlavano «di decine di migliaia di euro» di “incassi”; pag. 22, nella quale èriportata la frase «stanno mangiando tutti quanti»; pag. 24, dove si sottolineal’esistenza di un “bottino” superiore a € 50.000,00; pag. 26, nella quale sisottolinea come le carte che erano state “lavorate” dal gruppo avevano fruttatocirca € 30.000,00).Quanto alla censura secondo cui il Tribunale di Napoli avrebbe valorizzato dei“beni strumentali” «inevitabilmente connessi alla realizzazione dei reati-fine e nongià indicativi della esistenza di una struttura associativa autonoma», si deveosservare come da quanto si è esposto risulti evidente come i medesimi benifossero collegati alla realizzazione non di singole frodi informatiche ma allacommissione di una serie indeterminata di delitti di tale specie, con la conseguenzache gli stessi beni si devono ritenere essere stati correttamente reputati come“strumentali” dell’associazione per delinquere.Quanto alla denuncia secondo cui vi sarebbe stata «piena fungibilità deisoggetti coinvolti», si deve osservare, anche a prescindere da quanto si è dettocirca la sussistenza, in realtà, di una suddivisione di ruoli, che, in ogni caso, laCorte di cassazione ha chiarito che, per la sussistenza del delitto di associazioneper delinquere, non è necessaria una distinzione precisa di ruoli tra le persone chene fanno parte (Sez. 1, n. 34043 del 22/09/2006, D’Attis, Rv. 234800-01).Con riguardo, in particolare, al ruolo di capo di [OSCURATO:PERSONA], esso è statoargomentato dal Tribunale di Napoli in numerosi passaggi dell’ordinanzaimpugnata, nei quali è stato evidenziato come tale ruolo fosse rivendicato econcretamente esercitato dal ricorrente (pagg. 10, 13, 22), il quale aveva ancherassicurato [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe finanziato l’operazione (pag. 10dell’ordinanza impugnata). Con tali argomentazioni del Tribunale di Napoli ilricorrente ha omesso di confrontarsi, con la conseguenza che la censura su talepunto risulta, prima ancora che manifestamente infondata, anche a-specifica e,perciò, non consentita.4. Il secondo motivo non è fondato.Si deve premettere che la Corte di cassazione ha chiarito che la circostanzaaggravante dell’agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso,prevista dall’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., è applicabile anche al reatoassociativo (Sez. 6, n. 53646 del 04/10/2017, Aperi, Rv. 271685-01).Ciò premesso, il Tribunale di Napoli ha argomentato che, posto che lerisultanze investigative avevano acclarato come il settore delle frodi informatichefosse divenuto di interesse dei clan di camorra, i quali si rifornivano di carte daGennaro Cuomo, referente del “[OSCURATO:PERSONA]”, sicché il settore era controllatodalla camorra, e posto che [OSCURATO:PERSONA], che aveva costituito l’associazione perdelinquere finalizzata alla commissione di frodi informatiche di cui era il capo, eraanche capo del clan di camorra che porta il suo nome, con la conseguenza che erain realtà tale clan di camorra ad assicurare la piena operatività dell’associazioneper delinquere finalizzata alla commissione di frodi informatiche, se ne dovevaricavare che l’azione di tale associazione tendeva, oltre che ad assicurare profittia tutti i partecipi, anche al consapevole rafforzamento del clan camorristico“[OSCURATO:PERSONA]”, nell’articolazione di esso che era capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], alquale clan la stessa associazione, con la sua azione, assicurava maggiori presenza,prestigio, autorevolezza, forza e capacità pervasiva nel controllo degli affari illecitisul territorio, inclusi quelli, lucrosi, “di nuova generazione”, nei quali lo stesso clanpoteva così infiltrarsi.Tale motivazione risulta priva di contraddizioni e di illogicità, tanto menomanifeste, e si pone in linea con l’orientamento della Corte di cassazione secondocui la circostanza aggravante in questione è configurabile con riferimento allacondotta del partecipe di un’associazione per delinquere “semplice” che svolga unafunzione strumentale e agevolatrice a vantaggio di un’associazione per delinqueredi tipo mafioso (Sez. 2, n. 11987 del 18/02/2016, Pantisano, Rv. 266681-01,relativa a una fattispecie in cui la circostanza aggravante è stata ritenutaapplicabile al partecipe di un gruppo organizzato che, in esecuzione di un condivisoprogramma criminoso finalizzato alla commissione di una pluralità di delitticonnessi all’esercizio abusivo di attività di giochi e scommesse, agendo sotto ledirettive di personaggio di vertice di un’associazione mafiosa e avvalendosi dellaforza intimidatrice scaturente dal sodalizio criminoso collegato, perseguiva loscopo di consentire alla cosca di infiltrarsi in maniera determinate nel settore deigiochi e delle scommesse on line).Il fatto che gli associati perseguissero anche l’autonomo fine di procurarsi iprofitti delle truffe informatiche non esclude la sussistenza della circostanzaaggravante, atteso che essa è configurabile anche nel caso in cui l’agente persegual’ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad essosi accompagni la consapevolezza di favorire l’interesse della cosca beneficiata(Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713-01).5. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Si deve anzitutto evidenziare che, come è stato correttamente affermato dalTribunale di Napoli, per il delitto di associazione per delinquere aggravatodall’agevolazione mafiosa opera la doppia presunzione relativa – di sussistenzadelle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – cheè prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.Tale presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla normagenerale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguardai reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione faritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza delpericolo (Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470-01).In particolare, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautelache è sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata, conriguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.,a condizione che si dia conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziatidalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti,in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fattoe alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso delcosiddetto “tempo silente”, atteso che è escluso, in materia, qualsiasi automatismovalutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698-01).Tali principi sono stati rispettati dal Tribunale di Napoli.Nell’escludere il rilievo del mero decorso del cosiddetto “tempo silente”, ilTribunale di Napoli ha infatti congruamente argomentato come la tipologia didelitto in contestazione, associazione per delinquere finalizzata alla commissione“seriale” di frodi informatiche della quale il ricorrente era il capo, e le concretemodalità del fatto – in quanto connotato: dall’inserimento di esso nel contestodell’infiltrazione dei clan camorristici nel settore criminale delle frodi informatiche(ciò che ne accresceva la pericolosità e il rischio di prosecuzione); dalle notevolidimensioni, quali erano evidenziate dalla capacità di reperire, sfruttando lerelazioni criminali, centinaia di carte di credito o di carte bancomat necessarie percommettere le frodi; dall’avvenuta acquisizione di un sofisticato know-how, ciòche aumentava ancora la possibilità di insistenza nella commissione delle condottecriminose; dalla volontà, che era stata manifestata dagli associati, di allargare ilproprio raggio di azione e di conseguire una maggiore autonomia operativa –militassero nel senso di un concreto e attuale rischio di reiterazione del reato,rendendo del tutto recessivo l’elemento del menzionato “tempo silente”.Tale motivazione non evidenzia alcuna violazione di norme di legge e alcunaillogicità, sicché si sottrae a censure in questa sede.Quanto a quella che si incentra, in particolare, sulla considerazione «che ilconsesso associativo di cui all’art. 416 c.p. è ormai interamente disarticolato»,essa trascura che tale asserita disarticolazione non esclude ovviamente il rischioche, in assenza di adeguate cautele, un analogo consesso criminoso vengaricostituito, come è stato congruamente argomentato dal Tribunale di Napoli.Quanto, infine, alla denuncia che attiene alla scelta della misura, essa risultasia generica, in quanto non specificamente argomentata, sia a-specifica, in quantonon si confronta con la motivazione che è stata resa sul punto dal Tribunale diNapoli (penultimo capoverso della motivazione dell’ordinanza impugnata).6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 10/09/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34852/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris