CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23104/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1880/2020proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via deiPortoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 g ennai o 196 7 ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14 , presso lo studio dell' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C. F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , giusta procura conferita separatamente informato analogico ; -controricorrente – Avviso accertamento classamento capannoni da cat. D/10 a cat. D/1 – Reddito da attività agricola -avverso la sentenza n. 593 6 / 1 4 /20 20 emessa dalla CTR Sicilia il 04/11/2020e notificata il 18/11/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso l’avviso di accertamento relativo alla variazione del classa mento di quattro capannoni dalla cat. D/10 dichiarata (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) alla cat. D/1 (Opifici). 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, avendo rilevato la omessa produzione da parte dell’Ufficio di idonea documentazione in ordine alla effettiva mancata produzione di reddito riconducibile ad attività agricola. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e all’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR, a suo dire, erroneamente ricostruito e valutato i fatti afferenti la legittimità dell’avviso diaccertamento impugnato. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 c.c., 9, comma 3 bis, d.l. n. 557/1993, conv. dalla l. n. 133/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e all’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR fondato la propria decisione su una erronea, a suo dire, lettura di alcuni elementi istruttori (immagini fotografiche riprese e rilievi operati durante il sopralluogo; rapporto tra produttività agricola e produzione di energia elettrica). 3. Il primomotivo è inammissibile. Invero, con il motivo in esame, la ricorrente -lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente l’Agenzia nella prospettazione di una diversa ricostruzione deifatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. In ogni caso, essendosi al cospetto di una cd. “doppia conforme” (non avendo la ricorrente neppure dedotto che le sentenze emesse dai giudici di merito fossero fondate su ragioni differenti; applicabile anche al processo tributario, come chiarito da Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), la ricorrente non avrebbe potuto, ai sensi del quarto comma dell’art. 348 ter c.p.c., censurare l’impugnata sentenza sul piano motivazionale. A ben vedere, la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede. Del resto, se da un lato non vi è alcuna omissione di pronuncia (ex art. 112 c.p.c.) e non è dato comprendere in cosa si sostanzierebbe la violazione dell’art. 113 c.p.c., quanto alle dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., esse sono prive di consistenza, in quanto quella dell’art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha decisola causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). A tacer del fatto che risultano all’evidenza incompatibili, sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, le censure concernenti l’omissione di pronuncia e l’erronea valutazione delle prove. Senza tralasciare che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere il verbale di sopralluogo del 10.5.2012, essendosi limitata a riprodurre cinque rappresentazioni ortografiche dello stato dei luoghi alle date del 29.7.2013 e del 23.5.2020. 4. Il secondo motivo si rivela fondato per quanto di ragione. Invero, la CTR, traendo spunto dalla relazione tecnica prodotta dal contribuente, ha sostenuto che dalla stessa si ricaverebbe che, per quanto fino al 2016 (e, quindi, in epoca successiva al sopralluogo effettuato nel 2012) il volume d’affari della produzione di energia sarebbe stato superiore a quello derivante dall’attività agricola, “Per quel (che) riguarda la produttività agricola risultante dalla relazione tecnica prodotta occorre considerare che i dati ivi esposti sono il risultato di un periodo di avviamento della produzione di energia elettrica da integrarsi con la produzione agricola, fino a raggiungere i risultati documentati che giustificano il classamento dichiarato dal contribuente”. E’ evidente l’errore in cui sono incorsi i giudici di secondo grado nell’aver annullato un accertamento fiscale (svolto in una determinata data e finalizzato, con riferimento all’anno 2021, a verificare la sussistenza, a quella data, dei presupposti per beneficiare di un trattamento agevolato) sulla base di condizioni che, per loro stessa ammissione, si sarebbero verificate solo in un momento successivo all’accertamento (nel caso di specie, a distanza di quasi cinque anni). 5. La sentenza impugnata va, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, cassata, rinviando la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Sicilia, affinchè valuti altresì se i capannoni in oggetto fossero effettivamente, sulla base delle risultanze istruttorie, destinati all’attività agricola. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso , accoglie il secondo nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per lespese del presente giudizio,