CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso !a sentenza emessa in data 10 novembre 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena a lui inflitta in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui a! capo 1 (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); ha rideterminato !a pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 1 ed alle restanti condotte di cui al capo 4 (artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90), confermando la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto responsabile del reato a lui ascritto al capo 13 (artt. 378 cod. pen., 7 I. n. 203/91) e condannato a pena di giustizia sospensivamente condizionata nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 1 con condanna a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con atti a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1. Con il primo motivo erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 in relazione all'accertamento del ruolo di stabile acquirente/partecipe del sodalizio, non avendo la Corte di appello vagliato la sussistenza delle relative condizioni riguardantot: la durata dell'accordo criminoso, le modalità di azione e (c4i, collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente rivestiva per l'associazione e nonostante la fornitura dello stupefacente riguardasse appena un mese ( da! 11.11.2015 a! 10.12.2015), senza che emergessero elementi per definire il contenuto economico delle transazioni né la rilevanza del ricorrente nell'ambito associativo. 3.2. Con il secondo motivo mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, essendosi svolta una mera clausola di stile a fronte della deduzione in appello che faceva leva suelimitato periodo temporale della condotta e dell'assenza di traffico di grossi quantitativi di stupefacente. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce: 4.1. Con il primo motivo motivazione apparente in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT 3307/2015 in quanto disposte in diverso procedimento ed in assenza di connessione qualificata tra i reati per i quali era stata concessa l'autorizzazione (art. 74 d.P.R. n. 309/90 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e quelli per i quali si è proceduto a carico del ricorrente ( art.378 cod. pen.). La Corte di appello riportandosi alla prima decisione non ha esaminato la questione devolutale in ordine alla assenza di connessione qualificata, essendo decisivo il ricorso alle indicate captazioni in relazione alla affermazione di responsabilità. 4.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 378 cod. pen. con riguardo alla inoffensività in concreto della condotta del ricorrente, risultando il [OSCURATO:PERSONA] già consapevole di essere sottoposto ad intercettazione anche presso la propria abitazione e risultando dalla stessa sentenza emessa nei confronti dei coimputati, acquisita ex art. 234 cod. proc. pen. che non è vero che il ritrovamento della microspia bloccò le indagini, risultando !a contestazione di fatti successivi alla data del ritrovamento (16/12/2015). Cosicché deve essere esclusa la idoneità della condotta a sviare o turbare l'attività investigativa. 4.3. Con il terzo motivo manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla identificazione del ricorrente, in relazione al progressivo 1065 del RIT 3307/2015, quale soggetto che aveva materialmente azionato locanner'essendo risultato da due perizie foniche che gli interlocutori fossero tre soggetti. Circostanza che avrebbe disarticolato il ragionamento deduttivo del Tribunale della attribuzione della condotta al Valente rispetto al rinvenimento di soltanto due di essi - tra cui il ricorrente con lo i'scanner - all'interno dell'auto. La Corte, alla predetta deduzione in appello, risponde facendo leva su un dato infedele quando ribadisce che le voci sarebbero soltanto due. 4.4. Con motivi aggiunti si deduce, a sostegno del terzo motivo di ricorso, l'errata conclusione in ordine alla identificazione del ricorrente quale soggetto che aveva operato con lo scanner desunta, per via di esclusione in ragione della certa identificazione della voce del [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell'assunto che i partecipanti al colloquio intercettato fossero - in contrasto con l'esito peritale che si allega - i soli [OSCURATO:PERSONA] e Valente, rinvenuti a bordo della autovettura controllata dalla polizia giudiziaria. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce con unico motivo manifesta illogicità e mancanza assoluta di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 15/6/2021. Il rigetto illogicamente ritiene che l'associazione per la quale è intervenuta condanna nell'ambito del presente procedimento non è la naturale prosecuzione di quella preesistente capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA], di cui alla sentenza passata in giudicato, che per ovvie ragioni legate alla applicazione di misure cautelari subì un mutamento della compagine associativa e tenuto conto della continuità spazio-temporale e delle modalità dell'azione del ricorrente, spacciatore per entrambi i contesti associativi. Del resto, specialmente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pagliuca, danno conto di tale continuità. Con motivi aggiunti il ricorrente assume di aver fornito prova, attraverso la produzione delle sentenze allegate in sede di appello, della circostanza secondo la quale l'imputato aveva proseguito a spacciare per conto della medesima organizzazione essendo quella oggetto di giudizio la prosecuzione della / preesistente capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA], mutata per ragioni di forza maggiore, indicando a proposito le propalazioni del collaboratore di giustizia Pagliuca, segnatamente quelle contenute a pg. 358/359 della sentenza di primo grado che danno ragione della continuità tra i due sodalizi. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce: 6.1. on il primo motivo erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in assenza di alcuna specifica contestazione al ricorrente di acquisto di sostanza stupefacente, in presenza di soli rapporti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] nell'arco di soli 40 giorni (dal 30 ottobre al 10/12 dicembre del 2015)/ di limitatissimo contenuto economico (pari a 300 euro per acquisto di sostanza stupefacente) ed in costanza di accertata flabituale assunzione di cocaina da parte del ricorrentehMulla ha accertato la sentenza in ordine al contributo effettivo del ricorrente alla compagine associativa(' 6.2. d,on il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla dosimetria della pena ed al diniego delle attenuanti generiche, non rinvenendosi motivazione a riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di merito (v. pg. 9 e ss. della sentenza impugnata in relazione a pg. 303 e ss. della prima sentenza) che individua lo stabile rapporto di fornitura a fini di spaccio tra il ricorrente, incaricato di collocare lo stupefacente sui mercati di Mondragone e provincia di Caserta, ed i vertici della associazione di cui è accertata la esistenza ed operatività. A tal riguardo non illogicamente sono valorizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pagliuca che indica il ricorrente quale soggetto da tempo operativo nell'ambito del traffico di stupefacenti e le captazioni delle quali è protagonista lo stesso Aruta (denominato "Gargamella") /che si rapporta con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acquistando sostanza stupefacente per rivenderla al dettaglio, dimostrandosi uno stabile rapporto di fornitura, un costante rapporto di debito/credito e la protezione a lui assicurata, proprio in ragione del legame associativo, dai vertici a fronte delle pretese impositive di altri. 2.2. Il secondo motivo costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito/ che ha escluso la sussistenza di elementi favorevoli in rapporto alle deduzioni difensive, tenuto conto di quanto già affermato dalla prima decisione circa la partecipazione del ricorrente al contesto associativo ben prima che fossero attivate le intercettazioni, proseguendo anche dopo il rinvenimento delle microspie (v. pg. 347 della prima sentenza). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato avendo dato la sentenza ineccepibile conto della connessione oggettiva ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen. tra il reato associativo per il quale erano state autorizzate le intercettazioni e quello di favoreggiamento (originariamente) aggravato ascritto al ricorrente, essendo quest'ultimo posto in essere per occultare il primo, versandosi nella medesimezza sostanziale e formale del procedimento in conformità all'autorevole orientamento secondo il quale in tema di intercettazioni/ il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 Ud., dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in ragione della irrilevanza del beneficio conseguito dal favorito e dell'irrilevanza del successivo accertamento di ulteriori reati, posto che,K come risulta dalla prima sentenza richiamata da quella impugnata (v. pg. 20), a seguito della rilevazione ad opera del ricorrente, furono rimosse le cimici e nell'autovettura non furono più registrati colloqui (v. pg. 463, della prima sentenza). 3.3. Il terzo motivo è generica deduzione in fatto rispetto all'ineccepibile condivisione del rilievo da parte del primo giudice della effettiva presenza di due interlocutori: si tratta del [OSCURATO:PERSONA] e del Valente ai quali sono attribuite le specifiche Il espressioni di rilievo pronunciate durante l'ispezione con !o scanner nella autovettura del [OSCURATO:PERSONA] (sia nella prima che seconda trascrizione) - e dei quali l'operante sentito in dibattimento distingue le voci, rispettivamente indicandole in quelle di [OSCURATO:PERSONA] e del Valente (v. pg. 20 della sentenza impugnata rispetto a pg. 440 e ss. della prima sentenza) alle quali fornisce ineccepibile riscontro il rinvenimento - dopo poco, a seguito della medesima captazione - del Valente e del [OSCURATO:PERSONA] nella vettura, risultando il primo in possesso dello scanneP utilizzato per la bonifica fatta poco prima. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto versato in fatto rispetto all'incensurabile motivazione che ha portato ad escludere la continuità tra le due associazioni alle quali è risultato partecipe il ricorrente - la seconda, ovvero quella oggetto di giudizio, nata dopo un anno dalla prima e con soggetti - tranne uno - completamente diversi, in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale in tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106 - 01), non potendo la necessaria indagine fondarsi - come pretende il ricorrente - sulla atomistica valutazione del propalato di un collaboratore di giustizia. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]°. 5.1. Il primo motivo è genericamente proposto rispetto all'incensurabile conferma della prima decisione secondo l'articolato dato captativo, interpretato senza incorrere in vizi logici e giuridici, che dimostra l'intraneità del ricorrente all'associazione, destinato a spacciare !o stupefacente acquistato in modo stabile dai suoi membri. A tal riguardo sono valorizzati i colloqui del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA]/che documentavano i rifornimenti ed i relativi problemi del ricorrente a riguardo con i correlati rapporti di debito/credito e la normale prassi - non illogicamente considerata espressione dello stabile rapporto fiduciario - di pagamento posticipato delle forniture da parte del ricorrente. Del pari incensurabile è la valutazione espressa dalla sentenza in ordine al valore sintomatico di alcune captazioni : in relazione alla consapevolezza di appartenere al gruppo associativo allorquando il ricorrente, nel rapportarsi al [OSCURATO:PERSONA], critica l'affidamento di quest'ultimo ad altri partecipi destinati a distribuire al dettaglio la sostanza (in particolare, del Galluccío) per i mancati pagamenti delle forniture; quelle che dimostrano la conoscenza del ricorrente di vicende riguardanti direttamente il [OSCURATO:PERSONA] e l'Aruta; quelle riguardanti le informazioni richieste dal Balestrieri al [OSCURATO:PERSONA] sulla attività di spaccio, riferendosi al ricorrente e un altro sodale; numerose altre significative della intraneità del ricorrente riportate a pg. 401 e ss. della prima sentenza, alle quali !a sentenza impugnata si riporta solo genericamente contestate in appello dalla difesa. 5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre ad essere generica censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito / che ha del tutto correttamente escluso che gli elementi addotti dalla difesa (provenienza familiare e incensuratezza) costituissero elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che stimasi equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.