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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 luglio 1988

Cassazione n. 08732/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/07/1988 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, essendo lo stupefacente destinato all'uso personale.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalle modalità di occultamento della sostanza , occultata nel vano del serbatoio dell'automobile, sebbene nell'abitazione fosse presente già una consistente scorta, dal quantitativo complessivo di sostanza stupefacente detenuta, da cui sono estraibili nel complesso 68 dosi medie singole, dalla mancanza di mezzi economici per l'acquisto, trattandosi di soggetto disoccupato e ritenendo non credibile la tesi che la compagna gli abbia fornito un sostegno economico pur avendolo allontanato, dalla propria abitazione, dal rinvenimento di un bilancino, dalla sussistenza di messaggi rilevati sul cellulare con possibili clienti, nonché da una precedente condanna specifica, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente in un'occasione di rave party.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensor [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/07/1988 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, essendo lo stupefacente destinato all'uso personale. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalle modalità di occultamento della sostanza , occultata nel vano del serbatoio dell'automobile, sebbene nell'abitazione fosse presente già una consistente scorta, dal quantitativo complessivo di sostanza stupefacente detenuta, da cui sono estraibili nel complesso 68 dosi medie singole, dalla mancanza di mezzi economici per l'acquisto, trattandosi di soggetto disoccupato e ritenendo non credibile la tesi che la compagna gli abbia fornito un sostegno economico pur avendolo allontanato, dalla propria abitazione, dal rinvenimento di un bilancino, dalla sussistenza di messaggi rilevati sul cellulare con possibili clienti, nonché da una precedente condanna specifica, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente in un'occasione di rave party. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensor [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08732/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris