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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 37930/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4484/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M65 B563S), rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c. , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] 2000” ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), Condominio F “I Carraresi e [OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), Condominio B e C “I Tadi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei loro amministratori pro – tempore, elettivamente domiciliati in Venezia-Mestre, via Verdi n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in calce al controricorso; -controricorrenti - e Liquidazione compensi avvocato –Esecuzione mobiliare – Maggiorazione R.G.N. 4484/18 C.C.15/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68T56 Z131C); -intimata - avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova pubblicata il 27 novembre 2017, comunicata il 29 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 27 luglio 2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Padova, al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale del compenso di euro 22.052,40, oltre accessori, spettante per l’attività difensiva prestata quale legale del [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] 2000” e dei Condomini B, C, F e D – facenti parte di tale Complesso – , nel pr ocedimento esecutivo intrapreso davanti al Tribunale di Padova ed aventead oggetto lo svincolo della somma portata da un libretto di risparmio vincolato all’ordine del Giudice, depositato a titolo di cauzione in luogo del sequestro conservativo autorizzato, per l’importo di euro 1.040.000,00, nonché del connesso procedimento di opposizione all’esecuzione, procedimenti conclusi con la transazione raggiunta nell’ottobre 2016.

Si costituivano in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] 2000” e i Condomini B, C, F e D (Condominio, quest’ultimo, che raggiungeva con l’istante un accordo transattivo in corso di causa), i quali resistevano alla domanda, chiedendone il rigetto.

In proposito, sostenevano: che l’attività relativa alla svolta fase esecutiva era di fatto consistita nella sola redazione dell’istanza di assegnazione, previo deposito del titolo esecutivo presso la cancelleria del Tribunale, non potendosi ravvisare una fase istruttoria e/o di trattazione, in quanto il procedimento, alla prima udienza del 7 luglio 2015, era stato rinviato a seguito della costituzione di Mps, con contestuale apertura dell’opposizione all’esecuzione; che nella fase interinale di opposizione all’esecuzione, all’udienza del 30 ottobre 2015 fissata per la discussione del ricorso, il procedimento era rinviato all’udienza dell’1 dicembre 2015, in cui era disposta la sospensione della procedura esecutiva; che non era stata presentata alcuna memoria difensiva nel giudizio di opposizione, risultando agli atti solo una nota a verbale, cui seguiva la rinuncia al giudizio, all’esito dell’avvenuta transazione tra le parti; che non spettavano i massimi dello scaglione di riferimento né l’aumento discrezionale per la difesa di più parti, in difetto di alcun particolare pregio e/o difficoltà dell’opera prestata; che, in ogni caso, era stata già liquidata, in favore del difensore, la somma di euro 8.183,48. 2.– Il Tribunale adito, con ordinanza del 27 novembre 2017, rigettava la domanda di liquidazione del compenso in favore del difensore istante e condannava la ricorrente alla refusione delle competenze di lite in favore dei resistenti.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice adito rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la liquidazione dei compensi richiesta dall’istante era incongrua, poiché erano stati applicati i parametri dettati con riferimento ai procedimenti di esecuzione presso terzi e non già ai procedimenti di esecuzione mobiliare, come avrebbe dovuto essere, atteso che, nel caso di specie, nessun terzo risultava essere stato interessato dalla procedura; b) che la praticata maggiorazione del 60%, relativa alla difesa in giudizio di più parti in causa, non era giustificata, posto che la possibilità di siffatto aumento – qualora l’avvocato avesse assistito più soggetti, aventi la stessa posizione processuale – sembrava fare riferimento a situazioni in cui ciascuna di esse fosse stata comunque portatrice di un qualche elemento differenziale nella propria posizione, tale da comportare un aggravio delle attività difensive a carico del legale; c) che non risultava, invece, che l’Avvocato avesse dovuto tratteggiare, in sede esecutiva, alcuna specifica questione di diritto differenziata per i soggetti in nome dei quali aveva agito, avendo inoltrato una semplice istanza di assegnazione di somme; d) che, pertanto, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione di riferimento, compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00, senza maggiorazioni, spettavano euro 2.467,00 quanto alla fase introduttiva ed euro 1.581,00 quanto alla fase istruttoria e/o di trattazione, così raggiungendosi un totale di euro 4.048,00, oltre IVA ed accessori di legge; e) che la somma ricavata da tale calcolo risultava inferiore a quanto già corrisposto dai resistenti, per un totale di euro 8.183,48, importo ricevuto a titolo di acconto. 3.– Avverso la richiamata ordin anza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] 2000”, il Condominio F “I Carraresi e [OSCURATO:PERSONA]”, i Condomini B e C “I Tadi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”.

È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Anzitutto, deve essere dichiarata l’inammissibilità – perché tardiva – della memoria illustrativa depositata da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., lunedì 7 novembre 2022, a fronte dell’adunanza camerale fissata per il giorno 15 novembre 2022.

Infatti, l’art. 155, quarto comma, c.p.c. – nella parte in cui dispone la proroga al primo giorno non festivo del termine che scada in un giorno festivo – ed il successivo quinto comma del medesimo articolo, introdotto dall’art. 2, primo comma, lett. f), della l. n. 263/2005 – nella parte in cui prevede la proroga al primo giorno non festivo del termine che scada nella giornata di sabato – , operano anche co n riguardo ai termini che si computano “a ritroso” (come, nella specie, quello previsto dall’art. 380-bis.1. c.p.c., introdotto dal d.l. n. 168/2016, conv., con modif., in l. n. 197/2016), ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo, prima del quale deve essere compiuta una determinata attività.

Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7068 del 12/03/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa “interpretazione” dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, per avere il Tribunale erroneamente quantificato il compenso sulla scorta del riferimento alle voci relative alle procedure esecutive mobiliari, anziché a quelle relative all’esecuzione pressoterzi.

Sul punto, l’istante precisa che l’instaurato procedimento esecutivo, all’esito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento (e della concessione di una cauzione), si era tradotto nell’istanza di assegnazione delle somme depositate in un libretto di risparmio intestato al [OSCURATO:PERSONA] e vincolato all’ordine del Giudice. 2.1.– Il motivo è inammissibile per difetto di interesse ad agire.

Infatti, la potenziale fondatezza del rilievo sui parametri applicabili in forza della proceduraesecutiva avviata non sarebbe, comunque, idonea a spiegare effetti sull’esito della lite.

E tanto nonostante il pignoramento di somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all’ordine del giudice debba essere effettuato nelle forme del pignoramento presso terzi.

Esso invero deve essere avviato nei confronti del soggetto presso il quale è stato acceso tale libretto mediante deposito delle dette somme, unico debitore della loro restituzione, seppure all’ordine del giudice del processo nel cui corso o al cui fine il deposito ha avuto luogo, il quale è il solo a poterne disporre, mentre titolare del diritto alla restituzione, sia pure dietro il citato ordine, resta colui che ne ha effettuato il deposito, fino a differente provvedimento di quello stesso giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8877 del 13/05/2020; Sez. 3, Sentenza n. 10028 del 09/10/1998; Sez. 3, Sentenza n. 6242 del 15/07/1987; Sez. 3, Sentenza n. 798 del 09/02/1981).

Ora, il pignoramento di somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all’ordine del giudice dell’esecuzione non ha ad oggetto il documento in sé e per sé considerato, trattandosi di un documento di legittimazione e non di un titolo di credito, bensì il credito del debitore esecutato a ricevere tali somme da parte dell’emittente e depositaria che, avendo acquisito la proprietà di detti importi in virtù del deposito, è titolare di quelli e del relativo debito restitutorio.

Nondimeno, la virtuale pertinenza del motivo scrutinato non incide sull’esito della lite.

E ciò benché il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato abbia fatto applicazione dei parametri medi di cui alla tabella n. 16, allegata al d.m. n. 55/2014, relativa alle procedure esecutive mobiliari, mentre avrebbe dovuto fare applicazione della tabella n. 17, relativa alle procedure esecutive presso terzi (oltre che alle procedure per consegna e rilascio e in forma specifica).

Senonché tale erroneo riferimento tabellare non ha comportato una diversa quantificazione della voce inerente alla fase di studio della controversia, che nelle due tabelle è identica (ossia è pari ad euro 2.467,00 per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00, tra cui rientra quella di specie, come stabilito dall’ordinanza impugnata, all’esito dell’applicazione dell’aumento del massimo consentito del 30% del parametro medio previsto per la liquidazione dei compensi per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00, che, a sua volta , si determina aumentando fino al 30% il parametro numerico medio di euro 1.460,00 previsto per le controversie di valore fino a euro 520.000,00, ai sensi dell’art. 6, primo comma, del citato d.m.). [OSCURATO:PERSONA] è, invece, approdato ad una diversa quantificazione della voce riconducibile alla fase di trattazione e conclusiva, che – applicando i richiama ti criteri di computo – avrebbe dovuto essere di euro 4.191,00 e non di euro 1.581,00, come statuito dall’ordinanza impugnata, all’esito dell’applicazione della voce inerente alla fase istruttoria e/o di trattazione prevista per le procedure esecutive mobiliari.

Per effetto di tale nuovo computo, il risultato finale tuttavia non muta, posto che il Tribunale ha respinto la domanda, sostenendo che la somma spettante sarebbe stata comunque inferiore a quanto già corrisposto dai resistenti, per un totale di euro 8.183,48, importo ricevuto a titolo di acconto.

Ebbene, anche all’esito dei nuovi calcoli, l’importo dovuto di euro 6.658,00 sarebbe inferiore a quello versato a titolo di acconto, il che non incide sull’esito della lite. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa “interpretazione” dell’art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, per avere il Tribunale negato la maggiorazione del 20% del compenso, per ogni parte assistita oltre la prima, ritenendo che essa fosse inapplicabile a priori in caso di attività professionale non differenziata.

Deduce, sul punto, l’istante che – per un verso – la norma avrebbe previsto la maggiorazione per il solo fatto che il difensore avesse assistito più soggetti nella stessa posizione processuale, anche se ab origine costituti nel medesimo procedimento, e – per altro verso – che, in ogni caso, le posizioni dei Condomini sarebbero state diverse tra loro, come sarebbe emerso dall’istanza di assegnazione e soprattutto dall’opposizione all’esecuzione. 3.1.–Il motivo è in fondato .

Ora, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, secondo la formulazione vigente ratione temporis , quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può, di regola, essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti.

La menzionata disposizione si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione, e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

Senonché, la disposizione di cui all’art. 4, secondo comma, della tariffa professionale approvata con d.m.

Giustizia n. 55/2014 prevede una mera facoltà di maggiorazione del compenso, rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 34667 del 16/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28505 del 15/12/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 3053 del 10/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 16153 del 08/07/2010).

Al riguardo, l’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto, sostenendo che la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale non aveva comportato alcun aggravio dell’attività difensiva, tale da giustificarne la maggiorazione.

E ha aggiunto che non risultava che l’Avvocato avesse tratteggiato, in sede esecutiva, alcuna specifica questione di diritto differenziata per i soggetti in nome dei quali aveva agito, essendosi limitato ad avanzare una semplice istanza di assegnazione di somme (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 32771 del 09/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza interlocutoria n. 30469 del 28/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020; con riferimento al regime pregresso, regolato dall’art. 4, quarto comma, del d.m. n. 140/2012: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 269 del 10/01/2017; con riferimento al regime regolato dall’art. 5, quarto comma, del d.m. n. 123/2004: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 21/07/2011).

Sicché l’ordinanza ha offerto le debite argomentazioni, non sindacabili in questa sede, circa l’integrazione delle ragioni idonee ad escludere l’aumento del compenso, che deve essere disposto “di regola” sull’implicito presupposto che le parti assistite dal medesimo difensore abbiano la stessa posizione processuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20104 del 22/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 17524 del 31/05/2022). 4.–Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non aver tenuto conto il Tribunale delle attività difensive espletate, ai fini della liquidazione del compenso spettante, nel giudizio di opposizione all’esecuzione e della raggiunta transazione. 4.1.–La censura è infondata.

E tanto perché i fatti asseritamente non considerati dall’ordinanza impugnata, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, sono stati in realtà presi in considerazione, posto che nella parte introduttiva il provvedimento esplicita che la pretesa ha avuto ad oggetto le competenze dovute per l’attività professionale svolta sia nel procedimento di esecuzione sia nel giudizio di opposizione all’esecuzione.

E nella parte argomentativa si richiamano le attività svolte in due udienze.

Così come è stato fatto espresso riferimento alla sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva (nel suo complesso) per effetto della transazione raggiunta.

A fronte di questi incombenti processuali – espressamente evocati dall’ordinanza impugnata – la doglianza è aspecifica, nella parte in cui si reclamano genericamente i compensi per l’attività ulteriore espletata, posto che sarebbe stato preciso onere del ricorrente individuare dettagliatamente le aggiuntive prestazioni processuali svolte e asseritamente non vagliate dal provvedimento di liquidazione. 5.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e i compensi del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4484/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M65 B563S), rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c. , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] 2000” ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), Condominio F “I Carraresi e [OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), Condominio B e C “I Tadi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei loro amministratori pro – tempore, elettivamente domiciliati in Venezia-Mestre, via Verdi n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in calce al controricorso; -controricorrenti - e Liquidazione compensi avvocato –Esecuzione mobiliare – Maggiorazione R.G.N. 4484/18 C.C.15/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68T56 Z131C); -intimata - avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova pubblicata il 27 novembre 2017, comunicata il 29 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 27 luglio 2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Padova, al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale del compenso di euro 22.052,40, oltre accessori, spettante per l’attività difensiva prestata quale legale del [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] 2000” e dei Condomini B, C, F e D – facenti parte di tale Complesso – , nel pr ocedimento esecutivo intrapreso davanti al Tribunale di Padova ed aventead oggetto lo svincolo della somma portata da un libretto di risparmio vincolato all’ordine del Giudice, depositato a titolo di cauzione in luogo del sequestro conservativo autorizzato, per l’importo di euro 1.040.000,00, nonché del connesso procedimento di opposizione all’esecuzione, procedimenti conclusi con la transazione raggiunta nell’ottobre 2016. Si costituivano in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] 2000” e i Condomini B, C, F e D (Condominio, quest’ultimo, che raggiungeva con l’istante un accordo transattivo in corso di causa), i quali resistevano alla domanda, chiedendone il rigetto. In proposito, sostenevano: che l’attività relativa alla svolta fase esecutiva era di fatto consistita nella sola redazione dell’istanza di assegnazione, previo deposito del titolo esecutivo presso la cancelleria del Tribunale, non potendosi ravvisare una fase istruttoria e/o di trattazione, in quanto il procedimento, alla prima udienza del 7 luglio 2015, era stato rinviato a seguito della costituzione di Mps, con contestuale apertura dell’opposizione all’esecuzione; che nella fase interinale di opposizione all’esecuzione, all’udienza del 30 ottobre 2015 fissata per la discussione del ricorso, il procedimento era rinviato all’udienza dell’1 dicembre 2015, in cui era disposta la sospensione della procedura esecutiva; che non era stata presentata alcuna memoria difensiva nel giudizio di opposizione, risultando agli atti solo una nota a verbale, cui seguiva la rinuncia al giudizio, all’esito dell’avvenuta transazione tra le parti; che non spettavano i massimi dello scaglione di riferimento né l’aumento discrezionale per la difesa di più parti, in difetto di alcun particolare pregio e/o difficoltà dell’opera prestata; che, in ogni caso, era stata già liquidata, in favore del difensore, la somma di euro 8.183,48. 2.– Il Tribunale adito, con ordinanza del 27 novembre 2017, rigettava la domanda di liquidazione del compenso in favore del difensore istante e condannava la ricorrente alla refusione delle competenze di lite in favore dei resistenti. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice adito rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la liquidazione dei compensi richiesta dall’istante era incongrua, poiché erano stati applicati i parametri dettati con riferimento ai procedimenti di esecuzione presso terzi e non già ai procedimenti di esecuzione mobiliare, come avrebbe dovuto essere, atteso che, nel caso di specie, nessun terzo risultava essere stato interessato dalla procedura; b) che la praticata maggiorazione del 60%, relativa alla difesa in giudizio di più parti in causa, non era giustificata, posto che la possibilità di siffatto aumento – qualora l’avvocato avesse assistito più soggetti, aventi la stessa posizione processuale – sembrava fare riferimento a situazioni in cui ciascuna di esse fosse stata comunque portatrice di un qualche elemento differenziale nella propria posizione, tale da comportare un aggravio delle attività difensive a carico del legale; c) che non risultava, invece, che l’Avvocato avesse dovuto tratteggiare, in sede esecutiva, alcuna specifica questione di diritto differenziata per i soggetti in nome dei quali aveva agito, avendo inoltrato una semplice istanza di assegnazione di somme; d) che, pertanto, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione di riferimento, compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00, senza maggiorazioni, spettavano euro 2.467,00 quanto alla fase introduttiva ed euro 1.581,00 quanto alla fase istruttoria e/o di trattazione, così raggiungendosi un totale di euro 4.048,00, oltre IVA ed accessori di legge; e) che la somma ricavata da tale calcolo risultava inferiore a quanto già corrisposto dai resistenti, per un totale di euro 8.183,48, importo ricevuto a titolo di acconto. 3.– Avverso la richiamata ordin anza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] 2000”, il Condominio F “I Carraresi e [OSCURATO:PERSONA]”, i Condomini B e C “I Tadi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Anzitutto, deve essere dichiarata l’inammissibilità – perché tardiva – della memoria illustrativa depositata da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., lunedì 7 novembre 2022, a fronte dell’adunanza camerale fissata per il giorno 15 novembre 2022. Infatti, l’art. 155, quarto comma, c.p.c. – nella parte in cui dispone la proroga al primo giorno non festivo del termine che scada in un giorno festivo – ed il successivo quinto comma del medesimo articolo, introdotto dall’art. 2, primo comma, lett. f), della l. n. 263/2005 – nella parte in cui prevede la proroga al primo giorno non festivo del termine che scada nella giornata di sabato – , operano anche co n riguardo ai termini che si computano “a ritroso” (come, nella specie, quello previsto dall’art. 380-bis.1. c.p.c., introdotto dal d.l. n. 168/2016, conv., con modif., in l. n. 197/2016), ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo, prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7068 del 12/03/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa “interpretazione” dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, per avere il Tribunale erroneamente quantificato il compenso sulla scorta del riferimento alle voci relative alle procedure esecutive mobiliari, anziché a quelle relative all’esecuzione pressoterzi. Sul punto, l’istante precisa che l’instaurato procedimento esecutivo, all’esito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento (e della concessione di una cauzione), si era tradotto nell’istanza di assegnazione delle somme depositate in un libretto di risparmio intestato al [OSCURATO:PERSONA] e vincolato all’ordine del Giudice. 2.1.– Il motivo è inammissibile per difetto di interesse ad agire. Infatti, la potenziale fondatezza del rilievo sui parametri applicabili in forza della proceduraesecutiva avviata non sarebbe, comunque, idonea a spiegare effetti sull’esito della lite. E tanto nonostante il pignoramento di somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all’ordine del giudice debba essere effettuato nelle forme del pignoramento presso terzi. Esso invero deve essere avviato nei confronti del soggetto presso il quale è stato acceso tale libretto mediante deposito delle dette somme, unico debitore della loro restituzione, seppure all’ordine del giudice del processo nel cui corso o al cui fine il deposito ha avuto luogo, il quale è il solo a poterne disporre, mentre titolare del diritto alla restituzione, sia pure dietro il citato ordine, resta colui che ne ha effettuato il deposito, fino a differente provvedimento di quello stesso giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8877 del 13/05/2020; Sez. 3, Sentenza n. 10028 del 09/10/1998; Sez. 3, Sentenza n. 6242 del 15/07/1987; Sez. 3, Sentenza n. 798 del 09/02/1981). Ora, il pignoramento di somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all’ordine del giudice dell’esecuzione non ha ad oggetto il documento in sé e per sé considerato, trattandosi di un documento di legittimazione e non di un titolo di credito, bensì il credito del debitore esecutato a ricevere tali somme da parte dell’emittente e depositaria che, avendo acquisito la proprietà di detti importi in virtù del deposito, è titolare di quelli e del relativo debito restitutorio. Nondimeno, la virtuale pertinenza del motivo scrutinato non incide sull’esito della lite. E ciò benché il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato abbia fatto applicazione dei parametri medi di cui alla tabella n. 16, allegata al d.m. n. 55/2014, relativa alle procedure esecutive mobiliari, mentre avrebbe dovuto fare applicazione della tabella n. 17, relativa alle procedure esecutive presso terzi (oltre che alle procedure per consegna e rilascio e in forma specifica). Senonché tale erroneo riferimento tabellare non ha comportato una diversa quantificazione della voce inerente alla fase di studio della controversia, che nelle due tabelle è identica (ossia è pari ad euro 2.467,00 per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00, tra cui rientra quella di specie, come stabilito dall’ordinanza impugnata, all’esito dell’applicazione dell’aumento del massimo consentito del 30% del parametro medio previsto per la liquidazione dei compensi per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00, che, a sua volta , si determina aumentando fino al 30% il parametro numerico medio di euro 1.460,00 previsto per le controversie di valore fino a euro 520.000,00, ai sensi dell’art. 6, primo comma, del citato d.m.). [OSCURATO:PERSONA] è, invece, approdato ad una diversa quantificazione della voce riconducibile alla fase di trattazione e conclusiva, che – applicando i richiama ti criteri di computo – avrebbe dovuto essere di euro 4.191,00 e non di euro 1.581,00, come statuito dall’ordinanza impugnata, all’esito dell’applicazione della voce inerente alla fase istruttoria e/o di trattazione prevista per le procedure esecutive mobiliari. Per effetto di tale nuovo computo, il risultato finale tuttavia non muta, posto che il Tribunale ha respinto la domanda, sostenendo che la somma spettante sarebbe stata comunque inferiore a quanto già corrisposto dai resistenti, per un totale di euro 8.183,48, importo ricevuto a titolo di acconto. Ebbene, anche all’esito dei nuovi calcoli, l’importo dovuto di euro 6.658,00 sarebbe inferiore a quello versato a titolo di acconto, il che non incide sull’esito della lite. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa “interpretazione” dell’art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, per avere il Tribunale negato la maggiorazione del 20% del compenso, per ogni parte assistita oltre la prima, ritenendo che essa fosse inapplicabile a priori in caso di attività professionale non differenziata. Deduce, sul punto, l’istante che – per un verso – la norma avrebbe previsto la maggiorazione per il solo fatto che il difensore avesse assistito più soggetti nella stessa posizione processuale, anche se ab origine costituti nel medesimo procedimento, e – per altro verso – che, in ogni caso, le posizioni dei Condomini sarebbero state diverse tra loro, come sarebbe emerso dall’istanza di assegnazione e soprattutto dall’opposizione all’esecuzione. 3.1.–Il motivo è in fondato . Ora, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, secondo la formulazione vigente ratione temporis , quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può, di regola, essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La menzionata disposizione si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione, e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Senonché, la disposizione di cui all’art. 4, secondo comma, della tariffa professionale approvata con d.m. Giustizia n. 55/2014 prevede una mera facoltà di maggiorazione del compenso, rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 34667 del 16/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28505 del 15/12/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 3053 del 10/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 16153 del 08/07/2010). Al riguardo, l’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto, sostenendo che la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale non aveva comportato alcun aggravio dell’attività difensiva, tale da giustificarne la maggiorazione. E ha aggiunto che non risultava che l’Avvocato avesse tratteggiato, in sede esecutiva, alcuna specifica questione di diritto differenziata per i soggetti in nome dei quali aveva agito, essendosi limitato ad avanzare una semplice istanza di assegnazione di somme (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 32771 del 09/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza interlocutoria n. 30469 del 28/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020; con riferimento al regime pregresso, regolato dall’art. 4, quarto comma, del d.m. n. 140/2012: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 269 del 10/01/2017; con riferimento al regime regolato dall’art. 5, quarto comma, del d.m. n. 123/2004: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 21/07/2011). Sicché l’ordinanza ha offerto le debite argomentazioni, non sindacabili in questa sede, circa l’integrazione delle ragioni idonee ad escludere l’aumento del compenso, che deve essere disposto “di regola” sull’implicito presupposto che le parti assistite dal medesimo difensore abbiano la stessa posizione processuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20104 del 22/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 17524 del 31/05/2022). 4.–Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non aver tenuto conto il Tribunale delle attività difensive espletate, ai fini della liquidazione del compenso spettante, nel giudizio di opposizione all’esecuzione e della raggiunta transazione. 4.1.–La censura è infondata. E tanto perché i fatti asseritamente non considerati dall’ordinanza impugnata, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, sono stati in realtà presi in considerazione, posto che nella parte introduttiva il provvedimento esplicita che la pretesa ha avuto ad oggetto le competenze dovute per l’attività professionale svolta sia nel procedimento di esecuzione sia nel giudizio di opposizione all’esecuzione. E nella parte argomentativa si richiamano le attività svolte in due udienze. Così come è stato fatto espresso riferimento alla sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva (nel suo complesso) per effetto della transazione raggiunta. A fronte di questi incombenti processuali – espressamente evocati dall’ordinanza impugnata – la doglianza è aspecifica, nella parte in cui si reclamano genericamente i compensi per l’attività ulteriore espletata, posto che sarebbe stato preciso onere del ricorrente individuare dettagliatamente le aggiuntive prestazioni processuali svolte e asseritamente non vagliate dal provvedimento di liquidazione. 5.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
Sentenza Cassazione n. 37930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris