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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2024

Cassazione n. 41485/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 maggio 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha accolto l'istanza di ricusazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale Presidente del Collegio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deputato alla trattazione del processo penale n. 224/2024 R.G.T. e di quello riunito nr. 225/2024 R.G.T.; ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'anzidetta istanza con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 2001) e ha dichiarato assorbita l'istanza di ricusazione presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '61).

2. Nell'istanza di ricusazione si era rappresentato che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era Presidente del Collegio deputato alla trattazione del procedimento 9601/2015 R.G.N.R.

D.D.A., in cui erano confluiti tre procedimenti in cui la stessa, in qualità di Giudice per le indagini preliminari, aveva autorizzato intercettazioni.

3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione degli artt. 17, 19, 34, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale, nella valutazione dell'incompatibilità della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale Presidente del Collegio deputato alla trattazione del procedimento n. 9601/2015 R.G.N.R.

D.D.A., valutato in maniera erronea taluni provvedimenti asseritamente implicanti l'esame del merito della regiudicanda, emessi quale Giudice per le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte ha già affermato che costituisce causa di incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare l'aver autorizzato, quale giudice delle indagini preliminari, la proroga delle intercettazioni telefoniche, trattandosi di attività che comporta valutazioni di merito delle questioni oggetto del giudizio, quali la permanenza degli indizi di reato e dei presupposti normativi legittimanti l'attività captativa (Sez. 2, n. 55231 del 28/11/2018, Clemente, Rv. 274300 - 01).

Si è osservato, in particolare, che è noto che, per legittimare la compressione di un diritto di rilievo anche costituzionale, quale quello alla segretezza delle comunicazioni, il Giudice per le indagini preliminari è tenuto a verificare tra l'altro — alla luce degli elementi acquisiti e dedotti dal Pubblico ministero a sostegno della richiesta di intercettazione o di proroga — la sussistenza o la persistenza di gravi indizi di reato (art. 267 cod. proc. pen.), ovvero, nelle ipotesi di cui all'art. 13 L. n. 203 del 1991, di sufficienti indizi di reato.

Trattasi, con ogni evidenza, di attività non assimilabile in alcun modo alle ipotesi di deroga all'incompatibilità, elencate ai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 34 cod. proc. perì., proprio perché caratterizzata da una valutazione contenutistica dell'ipotesi accusatoria, operata nel medesimo procedimento (pur se al solo fine di autorizzare le captazioni e pur se non necessariamente ancorata all'individuazione delle responsabilità di un determinato soggetto).

Valutazione, questa, che, invece, manca totalmente nelle fattispecie di cui ai commi 2-ter e 2- quater dell'art. 34 cit. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, che autorizza l'intercettazione o la proroga dell'attività captativa, non si limita ad un intervento di natura formale o comunque estraneo all'oggetto dell'imputazione; né si limita a "conoscere" il contenuto degli atti procedimentali acquisiti a sostegno di un'ipotesi accusatoria.

Egli è tenuto a una delibazione delle risultanze allegate a sostegno della richiesta, in funzione squisitamente valutativa della configurabilità, su quelle basi, di gravi (o sufficienti) indizi del reato ipotizzato dal Pubblico ministero richiedente.

3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che i provvedimenti, analiticamente indicati nell'ordinanza impugnata, emessi in qualità di Giudice per le indagini preliminari dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di tre dei quattro procedimenti riuniti al momento della richiesta di rinvio a giudizio, erano connotati da valutazioni di merito convergenti o, comunque, direttamente collegate all'oggetto delle attuali imputazioni sottoposte al vaglio della medesima dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale presidente del Collegio giudicante, assumendo, pertanto, significato pregiudicante in rapporto non soltanto a specifiche contestazioni ma essenzialmente alla contestazione associativa di tipo mafioso di cui al capo 1).

Alla luce di quanto precede deve ritenersi, quindi, che non può dubitarsi dell'esercizio da parte del Giudice per le indagini preliminari dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di attività comportanti valutazioni di merito delle questioni oggetto del giudizio, dovendosi aggiungere che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non ha rilievo la mera diversità del numero di ruolo del procedimento, in cui erano confluiti quelli in cui il Giudice per le indagini preliminari aveva esercitato le funzioni, così come la dedotta natura unitaria del procedimento, in assenza di ulteriori specifici elementi idonei a fare ritenere sussistente, in senso sostanziale, un nuovo e diverso procedimento.

Ne consegue che il provvedimento, con cui è stata accolta l'istanza di ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], è privo di vizi.4.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 maggio 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha accolto l'istanza di ricusazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale Presidente del Collegio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deputato alla trattazione del processo penale n. 224/2024 R.G.T. e di quello riunito nr. 225/2024 R.G.T.; ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'anzidetta istanza con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 2001) e ha dichiarato assorbita l'istanza di ricusazione presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '61). 2. Nell'istanza di ricusazione si era rappresentato che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era Presidente del Collegio deputato alla trattazione del procedimento 9601/2015 R.G.N.R. D.D.A., in cui erano confluiti tre procedimenti in cui la stessa, in qualità di Giudice per le indagini preliminari, aveva autorizzato intercettazioni. 3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione degli artt. 17, 19, 34, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale, nella valutazione dell'incompatibilità della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale Presidente del Collegio deputato alla trattazione del procedimento n. 9601/2015 R.G.N.R. D.D.A., valutato in maniera erronea taluni provvedimenti asseritamente implicanti l'esame del merito della regiudicanda, emessi quale Giudice per le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha già affermato che costituisce causa di incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare l'aver autorizzato, quale giudice delle indagini preliminari, la proroga delle intercettazioni telefoniche, trattandosi di attività che comporta valutazioni di merito delle questioni oggetto del giudizio, quali la permanenza degli indizi di reato e dei presupposti normativi legittimanti l'attività captativa (Sez. 2, n. 55231 del 28/11/2018, Clemente, Rv. 274300 - 01). Si è osservato, in particolare, che è noto che, per legittimare la compressione di un diritto di rilievo anche costituzionale, quale quello alla segretezza delle comunicazioni, il Giudice per le indagini preliminari è tenuto a verificare tra l'altro — alla luce degli elementi acquisiti e dedotti dal Pubblico ministero a sostegno della richiesta di intercettazione o di proroga — la sussistenza o la persistenza di gravi indizi di reato (art. 267 cod. proc. pen.), ovvero, nelle ipotesi di cui all'art. 13 L. n. 203 del 1991, di sufficienti indizi di reato. Trattasi, con ogni evidenza, di attività non assimilabile in alcun modo alle ipotesi di deroga all'incompatibilità, elencate ai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 34 cod. proc. perì., proprio perché caratterizzata da una valutazione contenutistica dell'ipotesi accusatoria, operata nel medesimo procedimento (pur se al solo fine di autorizzare le captazioni e pur se non necessariamente ancorata all'individuazione delle responsabilità di un determinato soggetto). Valutazione, questa, che, invece, manca totalmente nelle fattispecie di cui ai commi 2-ter e 2- quater dell'art. 34 cit. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, che autorizza l'intercettazione o la proroga dell'attività captativa, non si limita ad un intervento di natura formale o comunque estraneo all'oggetto dell'imputazione; né si limita a "conoscere" il contenuto degli atti procedimentali acquisiti a sostegno di un'ipotesi accusatoria. Egli è tenuto a una delibazione delle risultanze allegate a sostegno della richiesta, in funzione squisitamente valutativa della configurabilità, su quelle basi, di gravi (o sufficienti) indizi del reato ipotizzato dal Pubblico ministero richiedente. 3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che i provvedimenti, analiticamente indicati nell'ordinanza impugnata, emessi in qualità di Giudice per le indagini preliminari dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di tre dei quattro procedimenti riuniti al momento della richiesta di rinvio a giudizio, erano connotati da valutazioni di merito convergenti o, comunque, direttamente collegate all'oggetto delle attuali imputazioni sottoposte al vaglio della medesima dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale presidente del Collegio giudicante, assumendo, pertanto, significato pregiudicante in rapporto non soltanto a specifiche contestazioni ma essenzialmente alla contestazione associativa di tipo mafioso di cui al capo 1). Alla luce di quanto precede deve ritenersi, quindi, che non può dubitarsi dell'esercizio da parte del Giudice per le indagini preliminari dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di attività comportanti valutazioni di merito delle questioni oggetto del giudizio, dovendosi aggiungere che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non ha rilievo la mera diversità del numero di ruolo del procedimento, in cui erano confluiti quelli in cui il Giudice per le indagini preliminari aveva esercitato le funzioni, così come la dedotta natura unitaria del procedimento, in assenza di ulteriori specifici elementi idonei a fare ritenere sussistente, in senso sostanziale, un nuovo e diverso procedimento. Ne consegue che il provvedimento, con cui è stata accolta l'istanza di ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], è privo di vizi.4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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