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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34638/2026

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ID nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità, è proposto fuori dei casi previsti poiché, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); che la stessa censura, anche se intesa come volta a contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentita dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-9), esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 494 cod. pen., si risolve nella manifestazione di un mero dissenso, a fronte della specifica motivazione della sentenza impugnata, che ha dato ampiamente atto della sostituzione dell'imputato alla persona di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento volto a legittimare l'uso dell'immobile da parte di connazionali di [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, che contesta violazione degli artt. 131-bis e 163 cod. pen., è - quanto al primo punto - generico, poiché si risolve in una merapetizione di principio, senza indicare quali decisivi elementi sarebbero stati dedotti ed ingiustificatamente ignorati; quanto al secondo punto, manifestamente infondato, dovendosi ritenere il riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena contenuto nell'esordio del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto" un mero errore materiale; -[OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo, è aspecifico e manifestamente infondato: quanto alla censura rivolta alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorrente si riferisce ad un diverso e non contestato delitto di ricettazione, in tal guisa svolgendo doglianze non pertinenti; quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la relativa doglianza non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata, in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); -[OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo, che reitera doglianze sul punto della sospensione condizionale della pena già proposte con il terzo motivo, è generico e manifestamente infondato, poiché non si confronta con i precedenti ostativi e con la concessione del beneficio - peraltro revocato - per due volte; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M1.2J en [OSCURATO:PERSONA] dente Il Consigliere estensore• u4 Alessan9.r4ia [OSCURATO:PERSONA]1 Iv) Cf1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ID nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità, è proposto fuori dei casi previsti poiché, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); che la stessa censura, anche se intesa come volta a contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentita dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-9), esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 494 cod. pen., si risolve nella manifestazione di un mero dissenso, a fronte della specifica motivazione della sentenza impugnata, che ha dato ampiamente atto della sostituzione dell'imputato alla persona di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento volto a legittimare l'uso dell'immobile da parte di connazionali di [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, che contesta violazione degli artt. 131-bis e 163 cod. pen., è - quanto al primo punto - generico, poiché si risolve in una merapetizione di principio, senza indicare quali decisivi elementi sarebbero stati dedotti ed ingiustificatamente ignorati; quanto al secondo punto, manifestamente infondato, dovendosi ritenere il riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena contenuto nell'esordio del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto" un mero errore materiale; -[OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo, è aspecifico e manifestamente infondato: quanto alla censura rivolta alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorrente si riferisce ad un diverso e non contestato delitto di ricettazione, in tal guisa svolgendo doglianze non pertinenti; quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la relativa doglianza non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata, in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); -[OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo, che reitera doglianze sul punto della sospensione condizionale della pena già proposte con il terzo motivo, è generico e manifestamente infondato, poiché non si confronta con i precedenti ostativi e con la concessione del beneficio - peraltro revocato - per due volte; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M1.2J en [OSCURATO:PERSONA] dente Il Consigliere estensore• u4 Alessan9.r4ia [OSCURATO:PERSONA]1 Iv) Cf1
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