CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2021
Cassazione n. 39092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare "la non esecutività e l'inefficacia" dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore generale il 19 aprile 2021. A sostegno della decisione ha evidenziato che il condannato, dopo essere stato restituito nel termine per impugnare con ordinanza del giudice dell'esecuzione, in data 28 ottobre 2019, non aveva proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia dalla Corte di appello di Roma del 24 ottobre 2016, emessa nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, con la conseguenza che tale decisione era divenuta irrevocabile in data 27 dicembre 2019 e che l'ordine di esecuzione nL3\ della pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa oggetto dell'incidente di esecuzione era stato legittimamente emesso. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per violazione del giudicato esecutivo con riferimento agli artt. 666, comma 6, 670 e 179 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha disatteso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in data 28 ottobre 2019, divenuta irrevocabile. Tale provvedimento, nel dichiarare inefficace l'ordine con cui il Procuratore generale della Corte di appello aveva disposto l'esecuzione della pena inflitta a Cecchetto con la sentenza della Corte di appello del 24 ottobre 2016, lo ha espressamente rimesso nel termine "in funzione della sua partecipazione" ai nuovo giudizio di rinvio, che avrebbe dovuto celebrarsi "nei limiti tracciati" dalla sentenza della Corte di cassazione, in data 17 marzo 2015. Non è sorto in capo al condannato alcun onere di sollecitare un nuovo giudizio di rinvio. D'altra parte, Cecchetto aveva già proposto l'atto di appello accolto nel giudizio definito dalla sentenza annullata dal giudice di legittimità. In assenza della celebrazione di un nuovo giudizio di rinvio nei termini previsti dal giudice dell'esecuzione, la sentenza non è mai divenuta irrevocabile con conseguente illegittimità dell'ordine di esecuzione. 2.2. Con i secondo motivo deduce vizio di motivazione L'ordinanza impugnata ha attribuito un significato totalmente differente alla precedente decisione del giudice dell'esecuzione. Tale provvedimento, infatti, aveva restituito nel termine Cecchetto affinché partecipasse ad un nuovo giudizio di appello e non per impugnare la sentenza con ricorso per cassazione al fine di ottenerne l'annullamento ed un nuovo giudizio di rinvio, con conseguente ingiustificato allungamento dei tempi del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. 2. L'ordinanza impugnata ha correttamente interpretato il precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione, in data 28 ottobre 2019, che, nel dichiarare ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. inefficace l'ordine di esecuzione, perché formato in esito a giudizio di rinvio cui il condannato non aveva potuto partecipare per nullità della notifica del decreto di citazione, ha disposto, in applicazione della disposizione del terzo comma del medesimo articolo, anche la restituzione nel termine per proporre l'impugnazione avverso la sentenza che aveva definito il giudizio. L'unico effetto che può produrre la restituzione nel termine e quello di ridare alla parte la legittimazione ad esercitare un potere estintosi per il decorso di un termine previsto a pena di decadenza ("... il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza ..."), nel caso di specie costituito dal potere di impugnazione della sentenza estintosi per la decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 585 cod. proc. pen. Tale precipuo effetto è stato tenuto presente anche dal provvedimento del 28 ottobre 2019 che, sia pure con il ricorso ad espressionít involute, ha comunque sempre ricollegato la partecipazione del condannato al nuovo giudizio di rinvio all'eventuale "proposizione" da parte di quest'ultimo del mezzo di impugnazione divenuto nuovamente esercitabile a seguito della disposta restituzione nel termine. La circostanza pacifica che il Cecchetto non si sia avvalso del nuovo temine per impugnare ha prodotto, come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata, il passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio, a nulla rilevando la nullità del decreto di citazione pur posta a fondamento della restuzione nel termine. 2. Una volta ottenuta la restituzione nel termine, il rimedio a disposizione di Cecchetto per ottenere in sede di cognizione la dichiarazione di nullità del decreto di citazione nel giudizio di rinvio e, per derivazione, della sentenza che lo ha definito era il ricorso per cassazione avverso quest'ultima pronuncia. Non ha valore surrogatorio l'accertamento incidentale del giudice dell'esecuzione che è finalizzato esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti della restituzione nel termine. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in R