CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 15542/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12683/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12; -ricorrentee controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro J [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocatoLORIS TOSI ; -controricorrente e ricorrente incidentale- e contro T.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza d ella C ommissione tributaria reg i onale di VENEZIAn. 1460/ 07/ 2018 depositata i l 18/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. L’agenzia delle dogane di Venezia contestò all’armatore [OSCURATO:SOCIETA]. ed al gerente del deposito [OSCURATO:SOCIETA] la cessione di carburante in esenzione di accise in quanto la motonave ( oggetto di noleggio ) era da ritenersi d a diporto ed aveva lasciato il porto ben oltre 8 ore dall’avvenuto rifornimento, con conseguente recupero di accise. Gli avvisi di pagamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni vennero impugnati ed il giudice di prime cure accolse il ricorso delle società contribuenti le quali osservarono la tardività dell’intervento (le contestazioni erano relative agli anni 2009 e 2010 e gli avvisi di contestazione erano stati notificati oltre i tre anni) e come nella specie si trattasse di imbarcazione ad uso commerciale alla quale fosse, pertanto, applicabile il disposto di cui all’art. 254, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.) con conseguente non imponibilità ai fini IVA ed accise. In particolare, la CTP accolse l’eccezione di decadenza proposta con riferimento all’avviso n. 155 del 2013 ed al corrispondente atto di irrogazione sanzione prot. 35704-RU. La decisione venne appellata dall’Ufficio, sostanzialmente ribadendo che il natante non fosse commerciale ma da diporto e la CTR confermò la decisione di prime cure così confermando l’annullamento degli atti originariamente impugnati. 2. La decisione richiamò altra, similare, pronunciata tra le medesime parti e fece propria la motivazione della stessa. In particolare si affermò che “dal momento in cui l’unità navale viene noleggiata dall’armatore a terzi sulla base di un contratto a fronte del quale vi sia un corrispettivo pagato dal noleggiatore all’armatore l’unità navale viene adibita ad una attività commerciale e come tale il regime applicabile non può che essere quello stabilito per le unità commerciali dal comma 1, art. 254 del TULD; ciò indipendentemente dalla lista dei passeggeri imbarcati, dalla navigazione programmata, dalle caratteristiche e dimensioni dell’imbarcazione e solo così non si dà luogo ad inc ertezza applicativa tale da rendere difficile definire il carico fiscale applicabile”. Quella decisione venne poi confermata da questa Corte. L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza con due motivi, resistono con controricorso le società intimate e la J . [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, (incorporante [OSCURATO:SOCIETA]) propone ricorso incidentale affidato a due motivi, e [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. In prossimità dell’adunanza [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso sollevate dalle controricorrenti J. [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, (incorporante [OSCURATO:SOCIETA]), e [OSCURATO:SOCIETA]. Nel dettaglio si assume che il ricorso dell’agenzia delle dogane, notificato a mezzo pec, non conterrebbe una copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e di quella di consegna. Si contesta la conformità delle copie analogiche del ricorso, dei messaggi PEC e della relata di notifica sia state prodotte senza l’attestazione di conformità all’originale ovvero con attestazione priva di sottoscrizione autografa. L’eccezione è infondata essendo presente in atti la “attestazione cumulativa di notifica pec” corredata da sottoscrizione autografa dell’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. Si eccepisce inoltre che il ricorso sia inammissibile poiché non sarebbero stati prodotti gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso di fonda nonché per violazione del principio di autosufficienza, atteso che sarebbe stato omesso di riportare con esattezza e completezza il contenuto degli atti di causa, ivi compresi i documenti dimessi nel corso dei giudizi di merito che vengono richiamati nel ricorso. Di tali eccezioni si darà conto esaminando i motivi di ricorso. Infine, si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la coesistenza di una pluralità di censure in un unico motivo e per prospettare inammissibili valutazioni di merito sulla ulteriore documentazione comprovante la natura commerciale della unità. Le eccezioni sono prive di pregio essendo chiaramente intellegibile il vizio di legittimità invocato e l’unicità della censura formulata dall’Agenzia, volta a stigmatizzare la decisione di seconde cure nella parte in cui ha qualificato l’imbarcazione come unità commerciale e non da diporto con conseguente ritenuta, erronea, applicazione dell’art. 254 T.U.L.D. 2.Possono a questo punto trattarsi le singole censure. 3. Con il primo motivo l’Agenzia delle dogane denuncia la violazione dell’art. 254 TULD in combinato disposto con gli artt. 2, co 1 e 4 del d.lgs. n. 171 del 2005, art. 1 della legge n. 60 del 1971. Nella sostanza l’Agenzia ritiene che il natante, nella specie, ancorché noleggiato sia da qualificarsi da diporto di talché per applicarsi l’agevolazione avrebbe dovuto ripartire entro 8 ore, cosa non avvenuta. 4. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza sarebbe nulla in quanto la CTR non si sarebbe pronunciata su un motivo di appello relativo alla decadenza dell’azione del Fisco, non potendosi ritenere tale motivo assorbito dalla pronuncia sul primo motivo d’appello. Sempre con il secondo motivo si denuncia un “ulteriore profilo” di violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché sarebbe “mancata una pronuncia sul fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva sollevato l’eccezione di prescrizione/decadenza”. 5. Il primo motivo , che è ammiss ibile in quanto contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, è comunque infondato per le ragioni esplicitate da questa Corte con la sentenza n. 15337 del 2019, in giudizio intercorso tra le medesime parti e per le medesime questioni, che questo Collegio condivide. L’art. 245, comma 1, TULD prevede in via generale che i beni costituenti provviste di bordo sulle navi in partenza (oggetto di bunkeraggio) si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati. Si configura pertanto una eccezione al principio che i beni utilizzati come provviste di bordo siano immessi in consumo. Fanno eccezione al principio le navi da diporto, alle quali, peraltro, si applica la stessa disciplina in presenza della triplice condizione che siano in partenza dal porto entro otto ore dall’imbarco, che la partenza venga annotata sul giornale delle partenze e arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale delle partenze e degli arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale dell’autorità marittima o doganale estera (art. 254, coma 2, TULD). Per imbarcazioni da diporto che non rispettino tali condizioni e negli altri casi in cui non si applica il primo comma dell’art. 254 TULD. In questo caso i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale. Premesso quanto innanzi questa Corte ha già al riguardo chiarito che deve ritenersi che nell’ordinamento esista una presunzione che le navi di trasporto siano navi mercantili o commerciali e che possano, quindi, avvantaggiarsi di questa agevolazione, non essendo equiparabili alle imbarcazioni da diporto. La destinazione al trasporto può essere, inoltre, ricavata anche sulla base di impegni contrattuali che individuino linee prestabile e precise scadenze, salva la prova di una simulazione delle pratiche di partenza volta a beneficiare fraudolentemente della agevolazione. La sentenza impugnata, laddove ha ritenuto di qualificare le navi in oggetto come navi mercantili, ha fatto corretto utilizzo del suddetto principio,applicando l’art. 254, comma 1, TULD. 6. Il secondo motivo, in relazione ad entrambi i profili evidenziati, è inammissibile poiché difetta di specificità, non avendo la parte ricorrente trascritto il contenuto delle domande poste ai giudici di merito che non risultano dalla sentenza impugnata, né ha provveduto a localizzarle all’interno degli atti di causa, che ha pure omesso di allegare al ricorso. In ogni caso, va osservato che il giudice d’appello si è pronunciato sul merito della vicenda processuale sicché risulta evidente che sulla questione della decadenza del potere accertativo (come sulla mancata proposizione di tale eccezione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]) vi sia pronuncia implicita di rigettosicché il motivo è anche infondato. 7. Deve, quindi, pass arsi all’esame dei due motivi di ricorso incidentaleproposti dalla J. [OSCURATO:PERSONA] srlc. 8. Con il primo si denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. atteso che la CTR non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di illegittimità degli atti impugnati per carenza assoluta di legittimazione passiva della contribuente. 9. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciata sul vizio eccepito in sede di prime cure ed in via pregiudiziale in merito alla legittimità degli atti di irrogazione sanzioni per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997. 10. Tale motivo viene proposto con ricorso incidentale anche dalla controricorrente T. [OSCURATO:PERSONA]. 11. I motivi sono inammissibili alla stregua del principio giurisprudenziale secondo il quale «Il ricorsoincidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l'interesseprocessuale a proporre ricorso per cassazione), cosicché èinammissibile il ricorsoincidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perché non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza» (Cass.n. 23458 del 2018; conf. Cass., n. 22095 del 2017 e Cass. n. 11270 del 2020). 12. Le spese di lite sono compensate essendo stata decisa la causa sulla scorta di una pronuncia emessa da questa Corte tra le stesse parti in epoca successiva alla proposizione del ricorso. P.Q.M. rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibili i ricorsi incidentalie compensa le spese processuali . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle