CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35805/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8133/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate e del Trritorio, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Famagosta n. 8, presso lo studio, giusta procura speciale a margine del ricorso. - controricorrente - avverso la sentenza n. 9095/10/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata il 25/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 9095/10/2017, depositata il 25/10/2017, la CTR della Campania ha riformato la sentenza della CTP di Caserta ed annullato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso sulla base della operata rideterminazione del valore dichiarato nell'atto di cessione del ramo aziendale, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta [OSCURATO:PERSONA]. I giudici d'appello hanno ritenuto, in relazione al valore dell'avviamento, che l'Ufficio non ha correttamente applicato i criteri di cui agli artt. 51 e 52, d.p.r. n. 131 del 1986 e 1, I. n. 98 del 1994, perché in luogo degli elementi ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società cedente nell'ultimo triennio, ha fatto riferimento alla redditività media del tre anni precedenti la cessione del ramo d'azienda, dato ricavato dalle risultanze degli ultimi tre bilanci, ancorché difformi dai dati dei modelli di dichiarazione Unico 2011, 2012 e 2013, come invece previsto dall'art. 1, co. 1 terzo periodo, I. n. 98 del 1994, ritenendo la circostanza ininfluente. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in base a tre motivi, cui l'intimato resiste con controricorso. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52, d.p.r. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., e deduce che l'assunto della CTR, sopra riportato, contrasta con i criteri di legge e segnatamente con quelli di cui all'art. 2, punto 4, d.p.r. n. 460 del 1996 (Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili), il quale dispone che "per le aziende e per i diritti reali su di esse, il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati (o, in mancanza, dichiarati) ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo (...)". Con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., e deduce che l'assunto della CTR, secondo cui è sufficiente che il contribuente sporga denuncia per falso circa il bilancio depositato presso il Registro delle imprese, per escludere la rilevanza, ai fini probatori, dei relativi dati contabili. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione dell'art. 326 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., deducendo che la CTR, non ha considerato che sulla affermazione del giudice di primo grado secondo cui "il ricorrente nella qualità di I. r. della cedente non ha provveduto a depositare presso la CCIAA di Roma i bilanci che sostiene essere stati approvati dall'assemblea a saldo zero" si è formato il giudicato, non essendo stato oggetto di specifica impugnazione. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, appaiono manifestamente fondati.La CTR, accogliendo sostanzialmente la tesi della contribuente, ha rilevato la totale assenza di idonei elementi probatori, se si esclude il richiamo al metodo di cui agli artt. 2 e 4 del d.p.r. n. 460 del 1996, basato sulla considerazione dei ricavi e della percentuale di redditività, per gli anni 2010, 2011 e 2012, riferiti al complesso dell'azienda gestita dalla società [OSCURATO:PERSONA] in due distinti locali, uno ubicato a Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 79, l'altro ubicato in Benevento, Via dei Mulini n.75, desunti dai bilanci di esercizio depositati presso il [OSCURATO:PERSONA]. Precisano i giudici di appello, nell'impugnata sentenza, che la valenza probatoria di siffatta documentazione risulta inficiata dalla denuncia- querela sporta dal Mankù, come dimostrato nel giudizio di secondo grado, "in relazione all'avvenuto deposito da parte di soggetto estraneo alla società stessa e comunque diverso dal legale rappresentante", che il criterio utilizzato è in ogni caso inidoneo a giustificare la ripresa dell'Ufficio, in quanto riferibile a "fattispecie (...) del tutto estranea alla odierna vicenda processuale, e che dovevano essere invece considerati "gli elementi ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società nell'ultimo triennio (...) come espressamente sancito dall'art.51 d.p.r. 131/1986". Le affermazioni che precedono non sono condivisibili, atteso che, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte, a cui si intende dare continuità, i criteri di stima di cui al d.p.r. n. 460 del 1996, art. 2, determinano valori minima!' dell'avviamento, in funzione dell'accertamento con adesione, così che la loro applicazione, per un verso, integra un indizio a favore dell'Amministrazione, che potrà impiegare un criterio diverso dando conto della sua maggiore affidabilità specifica e, per il restante, pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare, ove lo ritenga, un valore di avviamento inferiore a quello indicato dietro applicazione di parametri diversi da quelli previsti dallo stesso d.p.r. n. 460 cit. (tra le altre, Cass. n. 12305/2020, n. 7750/2019, n. 9089/2017, n. 4931/2012, n. 16705/2007, n. 3505/2006). In altri termini, il contribuente non può limitarsi alla semplice opposizione all'utilizzo di una metodologia di calcolo, indicandone un'altra, senza tuttavia dimostrare l'incoerenza del metodo utilizzato, contestando la valutazione degli elementi di fatto che sono alla base dei criteri utilizzati, essendo onere del contribuente contestare l'accertamento, in base ad allegazioni puntuali e specifiche, che tengano conto dei fattori economici dell'azienda, e dimostrare le ragioni della divergenza dei propri dati da quelli medi indicati dall'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 7942/2021, n. 613/2005, n. 17787/2017, in motivazione). Quanto, poi, agli effetti, sul piano probatorio, derivanti dalla presentazione della denuncia-querela di cui sopra, è appena il caso di osservare che in difetto di qualsivoglia accertamento giudiziale in ordine alla veridicità dei fatti esposti nell'atto dal Mankù, stante financo la mancanza di prova dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, non si vede come i giudici di appello possano aver tratto elementi di giudizio di segno contrario. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito. In conclusione, la sentenza di secondo grado va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Vanno compensate le spese dei gradi di merito, in relazione all'andamento processuale della vicenda, mentre le spese del giudizio di legittimità, sono liquidate secondo il principio di soccombenza, come in dispositivo. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; liquida le spese del presente giudizio in C 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 21 ottobre 2021, tenuta da remoto. Il Presidente omenic