Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 02073/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFTestoVuoto.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 4055/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Toscani R.G.N. 36011/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2073/2025 Roma, lì, 17/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava – ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241 – l’indulto concesso ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso, il 7 ottobre 2005, dalla Procura della Repubblica di Locri.

Era infatti sopraggiunta, a carico del condannato, sentenza (emessa il 16 giugno 2022 dalla medesima Corte di appello, divenuta definitiva il 16 giugno 2023) di condanna alla pena di nove anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con permanenza antecedente, concomitante e successiva al quinquennio posteriore l’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, citata.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, la sopraggiunta sentenza di condanna offriva sicuri elementi per l’esatta perimetrazione della condotta di partecipazione associativa, accertata nel processo per effetto di intercettazioni, anche ambientali, risalenti agli anni 2013 e 2014 e in grado di riflettere la sua intraneità al sodalizio, nonché per effetto delle fonti di prova riguardanti il reato fine di cui al capo W2) della rubrica, commesso a partire dal luglio 2012 e ritenuto espressivo, esso stesso, dell’esistenza del vincolo associativo.

L’affiliazione di tipo mafioso risulterebbe, pertanto, successiva al 1° agosto 2011, e tale da non giustificare la revoca del beneficio.

Né potrebbe deporre in senso contrario l’avvenuto riconoscimento della continuazione tra il reato associativo in discorso e quello per il quale il ricorrente aveva già riportato condanna con sentenza della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] 9 novembre 2002, divenuta definitiva il 6 ottobre 2003. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121-01; Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, Formicola, Rv. 257725-01; Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, Caliendo, Rv. 250828-01), a fronte di reato permanente contestato nella forma c.d. aperta, ossia senza l’indicazione della data di inizio e/o cessazione della condotta, qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla collocazione temporale della condotta stessa, al giudice dell’esecuzione spetta il relativo accertamento mediante l’analisi accurata degli elementi a sua disposizione, a partire dalle indicazioni fornite dalla sentenza di condanna.

L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio.

2. In effetti, dopo avere osservato come l’editto accusatorio del processo, sfociato nella sentenza 16 giugno 2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], delimitasse la partecipazione associativa solo con riferimento al dies ad quem (coincidente con la data dell’arresto, eseguito il 3 luglio 2017), l’ordinanza suddetta ha opportunamente richiamato, a proposito della decorrenza iniziale, le valutazioni effettuate in sede di cognizione, mettendo così anche in evidenza la riconosciuta perfetta continuità tra la condotta criminosa oggetto di rinnovata imputazione e la condotta omologa, consacrata dal giudicato del 2003.

Come ineccepibilmente rilevato dal giudice a quo, il riconoscimento della continuazione tra i due reati associativi, operato nella sentenza di condanna, si iscrive esattamente nel quadro di una partecipazione ininterrotta al sodalizio di ‘ndrangheta, e quindi perdurante nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge concessiva di clemenza.

Né, in alcuna sede, risultano allegate circostanze puntuali a sostegno dello scenario implicitamente prospettato, ossia tali da riflettere la risoluzione, temporanea ed intermedia, del vincolo associativo.

L’inizio della partecipazione associativa, nuovamente contestata, non deve essere confuso, del resto, con l’epoca cui risalgono le conversazioni intercettate acquisite al processo, comprovanti un’affiliazione già esistente e radicata; né con l’epoca di consumazione dei reati fine, che quell’affiliazione necessariamente presuppongono.

3. Il ricorso, infondato alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere respinto.

Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 4055/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Toscani R.G.N. 36011/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2073/2025 Roma, lì, 17/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava – ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241 – l’indulto concesso ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso, il 7 ottobre 2005, dalla Procura della Repubblica di Locri. Era infatti sopraggiunta, a carico del condannato, sentenza (emessa il 16 giugno 2022 dalla medesima Corte di appello, divenuta definitiva il 16 giugno 2023) di condanna alla pena di nove anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con permanenza antecedente, concomitante e successiva al quinquennio posteriore l’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, citata. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la sopraggiunta sentenza di condanna offriva sicuri elementi per l’esatta perimetrazione della condotta di partecipazione associativa, accertata nel processo per effetto di intercettazioni, anche ambientali, risalenti agli anni 2013 e 2014 e in grado di riflettere la sua intraneità al sodalizio, nonché per effetto delle fonti di prova riguardanti il reato fine di cui al capo W2) della rubrica, commesso a partire dal luglio 2012 e ritenuto espressivo, esso stesso, dell’esistenza del vincolo associativo. L’affiliazione di tipo mafioso risulterebbe, pertanto, successiva al 1° agosto 2011, e tale da non giustificare la revoca del beneficio. Né potrebbe deporre in senso contrario l’avvenuto riconoscimento della continuazione tra il reato associativo in discorso e quello per il quale il ricorrente aveva già riportato condanna con sentenza della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] 9 novembre 2002, divenuta definitiva il 6 ottobre 2003. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121-01; Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, Formicola, Rv. 257725-01; Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, Caliendo, Rv. 250828-01), a fronte di reato permanente contestato nella forma c.d. aperta, ossia senza l’indicazione della data di inizio e/o cessazione della condotta, qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla collocazione temporale della condotta stessa, al giudice dell’esecuzione spetta il relativo accertamento mediante l’analisi accurata degli elementi a sua disposizione, a partire dalle indicazioni fornite dalla sentenza di condanna. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio. 2. In effetti, dopo avere osservato come l’editto accusatorio del processo, sfociato nella sentenza 16 giugno 2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], delimitasse la partecipazione associativa solo con riferimento al dies ad quem (coincidente con la data dell’arresto, eseguito il 3 luglio 2017), l’ordinanza suddetta ha opportunamente richiamato, a proposito della decorrenza iniziale, le valutazioni effettuate in sede di cognizione, mettendo così anche in evidenza la riconosciuta perfetta continuità tra la condotta criminosa oggetto di rinnovata imputazione e la condotta omologa, consacrata dal giudicato del 2003. Come ineccepibilmente rilevato dal giudice a quo, il riconoscimento della continuazione tra i due reati associativi, operato nella sentenza di condanna, si iscrive esattamente nel quadro di una partecipazione ininterrotta al sodalizio di ‘ndrangheta, e quindi perdurante nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge concessiva di clemenza. Né, in alcuna sede, risultano allegate circostanze puntuali a sostegno dello scenario implicitamente prospettato, ossia tali da riflettere la risoluzione, temporanea ed intermedia, del vincolo associativo. L’inizio della partecipazione associativa, nuovamente contestata, non deve essere confuso, del resto, con l’epoca cui risalgono le conversazioni intercettate acquisite al processo, comprovanti un’affiliazione già esistente e radicata; né con l’epoca di consumazione dei reati fine, che quell’affiliazione necessariamente presuppongono. 3. Il ricorso, infondato alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere respinto. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani
Sentenza Cassazione n. 02073/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris