CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE -aludidiiplipE-E)I [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso : per [OSCURATO:PERSONA]: per l'accoglimento del ricorso in relazione ai secondo (erroneamente indicato come primo) motivo, assorbiti i restanti, e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; per [OSCURATO:PERSONA]: per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio; inammissibile nel resto. Lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Udine - che nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso tra loro e con altre due persone per cui si è proceduto separatamente, di due furti, ex art. 624 bis cod. pen., pluriaggravati, commessi presso due magazzini commerciali nell'area industriale di Cervignano del Friuli, condannandoli alla pena di giustizia - ha riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 624 cod. pen., ferme le circostanze aggravanti contestate e ritenute. 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vengono svolti sette motivi; due motivi articola, invece, il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]: 3.1. violazione degli artt. 178 e 108 cod. proc. pen., per la mancata concessione, da parte della Corte di appello, di un termine a difesa al nuovo difensore, subentrato due giorni prima dell'udienza del 5 febbraio 2020, al precedente, rinunciatario. 3.2. omessa motivazione in relazione alla riconducibilità all'imputato del numero di utenza cellulare n. 3483237335, contrassegnato nella rubrica del coimputato [OSCURATO:PERSONA] con la lettera A). 3.3. con il terzo e il quarto motivo si denunciano violazione degli artt. 110 - 624 cod. pen. in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] senza individuare il contributo causale da questi prestato alla commissione dei furti. Si segnalano le contraddizioni nelle quali la Corte di appello è incorsa nella ricostruzione della condotta del ricorrente. 3.4. violazione del divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597 cod. proc. pen. , giacchè la Corte di appello, dopo avere riqualificato il fatto nel meno grave reato di cui all'art. 624 cod. pen., ha lasciato il medesimo trattamento sanzionatorio, considerando la stessa pena base individuata, dal primo giudice, nel minimo edittale del più grave reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.. 3.5. violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e correlato vizio della motivazione, illogica, nel diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.6. Violazione degli artt. 81 co. 2 - 132 - 133 - 624 - 625 cod. pen. e omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena. In particolare, ci si duole del vizio argomentativo relativo agli aumenti di pena effettuati per il reato continuato. 4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Vizi della motivazione per illogicità, contradditorietà e omessa motivazione in ordine al profilo della responsabilità penale dell'imputato, giacche la Corte di appello, come il Tribunale, si affidano a elementi indiziari affatto univoci 4.2. omessa motivazione in relazione alla richiesta di ncleterminazione della pena, dolendosi che la Corte di appello ha omesso di esplicitare le ragioni del mantenimento del medesimo trattamento sanzionatorio, nonostante la derubricazione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibilmente proposti. 1.[OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Premesso che l'istanza di differimento dell'udienza venne inoltrata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., sul rilievo che la nomina, conseguente alla revoca del precedente difensore, era intervenuta appena due giorni prima, va ricordato che la eventuale nullità per mancata concessione del termine a difesa integra, per pacifico orientamento giurisprudenziale, una nullità intermedia ( in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore) che avrebbe dovuto essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura ritenuta incongrua (Sez. 1 - , n. 13401 del 05/02/2020 Rv. 278823; Sez. 1, n. 11030 del 25/2/2010, Rv. 246777; Sez. 5, n. 20475 del 14/2/2002, Rv. 221905; Sez. 5, n. 15098 del 7/3/2002, Rv. 221685 ). Nel caso di specie, l'eccezione è stata, invece, formulata solo con il ric:orso per cassazione. A tanto deve aggiungersi che la Corte di appello, a cui l'istanza di rinvio era stata inoltrata il giorno precedente all'udienza del 5 febbraio 2020, ha adottato una ordinanza ( pg. 48 dell'incarto processuale), nella quale si segnalano vizi formali incidenti sulla validità della nomina e, soprattutto, tali da non consentire al Giudice di verificare la circostanza, posta alla base della richiesta di termine difensivo, che la nomina fosse avvenuta effettivamente a ridosso dell'udienza. D'altro canto, a fondamento del rigetto dell'istanza difensiva, nell'ordinanza in questione, la Corte di appello ha stigmatizzato anche la tattica dilatoria del ricorrente, e il contrasto di tale condotta processuale con principi cadine del processo penale, secondo l'orientamento giurisprudenziale espressamente evocato, che ritiene legittimo il rigetto laddove l'istanza sia un espediente per procrastinare la definizione del procedimento in violazione dei doveri di lealtà e correttezza che devono orientare l'esercizio del mandato difensivo e delle facoltà processuali (Sez. 5 n. 23884 del 01/03/2019, R.v. 277244; 1Sez. I, 13401/2020). E' stato precisato, anche di recente, che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non dà luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna esigenza difensiva (nel senso che la difesa non abbia subito alcuna lesione o menomazione), ma integri un'evidente tattica dilatoria con "abuso del processo", in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso e in violazione dei doveri di lealtà e correttezza che devono orientare l'esercizio del mandato difensivo e delle facoltà processuali (Sez. 5, n. 23884del1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 277244 - 01; Sez. 2, n. 5773 del 10/1/2019, Rv. 275523 - 01; Sez. 2, n. 12306 del 15/3/2016, Rv. 266772 - 01; Sez. 5, n. 32135 del 7/3/2016, Rv. 267804 - 01).Tutto questo a conforto della manifesta infondatezza della doglianza. 2.E' infondato anche il secondo motivo con cui ci si duole dell'assenza di riscontro probatorio in ordine alla riconducibilità, della utenza cellulare contrassegnata con la lettera A al [OSCURATO:PERSONA]. Invero, già il Tribunale e poi la Corte di appello hanno dato atto che, dalle indagini svolte attraverso la consultazione dei tabulati, era emersa la riconducibilità dell'utenza in questione proprio al ricorrente, tenuto conto che la notte dei fatti quella utenza aveva contattato esclusivamente quella in uso al coimputato, [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto in flagranza e reo confesso. Senza considerare che i dubbi di intellegibilità espressi dal Giudice della fase cautelare hanno avuto chiaramente riferimento ad altri indagati, dal momento che lo stesso G.I.P. annota che, dalle fonti di prova utilizzate dal P.M., emergeva la abbinabilità delle utenze contrassegnate con le lettere N ed A anche ( tra gli altri) a [OSCURATO:PERSONA], cosìcchè le incertezze interpretative erano riferibili ad altri indagati (pg. 7 dell'ordinanza del G.I.P.). 3. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo svolto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si concentra sul ruolo e sul contributo causale del ricorrente, giacchè, come è noto, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf. Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521).Qui è di tutta evidenza l'apprezzabilità del contributo agevolatore del ricorrente, ancorabile agevolmente alla circostanza che egli si è spostato - evidentemente, sulla base di un pregresso accordo - dalla Puglia al Veneto, dove unitamente ai complici scortava l'autoarticolato condotto da [OSCURATO:PERSONA], prima e dopo la commissione dei furti, in tal modo dimostrando di essere pienamente consapevole dell'azione furtiva posta in essere ai danni di due esercizi commerciali della zona industriale di Cervignano del Friuli. Anche solo in tale condotta è possibile ravvisare un contributo idoneo a integrare la sua responsabilità concorsuale, a prescindere dalla materiale partecipazione all'azione furtiva. 4. Manifestamente infondato anche il motivo con il quale si denuncia la violazione del divieto di reformatio in pejus, giacchè la Corte di appello, pur avendo riqualificato ai sensi della più favorevole fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. i fatti contesati, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, che aveva accolto la tesi dell'Accusa, ravvisando il reato di cui all'art. 624 bis cod.pen., nondimeno aveva lasciato intatta la pena base. Si sostiene, cioè, che la Corte di appello non avrebbe rispettato il criterio del minimo edittale nella individuazione della pena base, dopo la riqualificazione. Niente di più errato. Invero, la pena edittale minima, ratione temporis vigente all'epoca dei fatti, ( maggio 2014) era la medesima sia per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. , pluri- aggravato ai sensi dell'art. 625 ult. co ., che per quello di cui all'art. 624 bis, aggravato ai sensi del terzo comma, in relazione al quale sono intervenute le modifiche di aggravamento della pena solo nel 2017 ( con la legge del 23 giugno 2017 n. 103, che ha portato il minimo editale da tre a quattro anni di reclusione), e poi nel 2019 ( con la legge n. 26 aprile 2019 n. 36, che ha portato all'attuale pena minima per il furto in luogo di privata dimora aggravato in cinque anni di reclusione). Cosicchè, la Corte di appello non ha fatto altro che mantenere la medesima pena base, integrante il minimo edittale per entrambe le fattispecie di reato, sia quella ritenuta dal Tribunale sia quella risultante dalla riqualificazione. 5. I motivi che attingono il trattamento sanzionatorio sono afflitti da assoluta genericità, in quanto meramente contestativi della valutazione in ordine alla dosimetria della pena, peraltro congruamente esplicitata dalla Corte di appello, che ha dato atto di come il Tribunale avesse già assestato nel minimo editale la pena base, ed operato un aumento benevolmente molto contenuto ( con riguardo all'unico reato posto in continuazione, riguardando la pronuncia di condanna due soli furti, contestati ai capi a) e b) della rubrica), a titolo di continuazione, a onta della gravità dei fatti in ragione degli evidenziati, specifici elementi circostanziali, e della negativa personalità degli imputati dotati di rilevante capacità a delinquere. Premesso che il motivo risulta di fatto nuovo rispetto al gravame di merito - atteso che la Corte di appello ha solo riqualificato il fatto, senza operare alcuna modifica della pena inflitta dal primo giudice, in ordine alla quale nel gravame di merito non è sollevata alcuna contestazione o eccezione - omette, altresì, il ricorrente di considerare che, poiché le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 , dep. 2019, Rv. 275640 ), nel caso di specie neppure evocati dalla Difesa. L'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta. (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014,Rv.260610). Pertanto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 6. [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazione ora svolte con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] valgono anche per [OSCURATO:PERSONA], che, nel secondo motivo, ha svolto analoga doglianza circ:a la misura della pena e la carenza di motivazione a sostegno del mantenimento della medesima sanzione già individuata dal Tribunale. 6.1. Parimenti infondato il primo motivo, che reitera pedissequamente una questione già congruamente valutata dal Giudice di appello, e insiste nei propugnare una diversa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità per sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione che ha specificamente vagliato le doglianze ricostruttive formulate dagli appellanti, dando atto della irragionevolezza di ogni altra spiegazione alternativa ( peraltro neppure prospettata) a giustificazione della circostanza, oggettiva, della confluenza da diverse parti della Penisola, di tre auto e un autoarticolato, in una piccola cittadina della pianura friulana. La Corte di appello ha inoltre esaltato altri dati probatori, costituiti dal collegamento telefonico tra i diversi equipaggi, e i riscontri provenienti dai tracciamenti delle celle, e non si è sottratta a uno specifico esame della posizione del [OSCURATO:PERSONA], rilevandone la non decisività a fronte di un quadro indiziario di "formidabile evidenza". In relazione ai suindicati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate. Con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseril:amente sbagliata in ordine alla co- responsabilità del ricorrente. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della clecisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Né la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, può dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013) Rv. 254988 ). 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento' delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle