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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2023

Cassazione n. 20385/2023

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LTURALI e dell’IDENTITA’ SICILIANA della REGIONE SICILIA– c.f. 8001 2000826 - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già s.p.a.) – p . i . v.a. 0 0668880826 - in perso na del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5 , presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1762/2015della Corte d’Appello di Palermo, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione notificat a i l 19 . 1 0 .200 4 l’ “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. c onveniva dinanzi al Tribunale di Palermol’Assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia(cfr. ricorso, pag. 2).

Esponevache in data 25.1.1994 era risultata aggiudicataria d ella gara indetta per il restauro del castello di Castellammare del Golfo e che in data 13.8.1994 aveva stipulato il contratto d’appalto con la Sopraintendenza per i beni culturali di Trapani(cfr. ricorso, pag. 2).

Esponeva che nel corso dei lavori aveva richiesto la corresponsione del giusto prezzo per l’intervento riguardante la pavimentazione a “bologninato” dei piazzali(cfr. ricorso, pag. 2).

Esponeva che con atto stragiudiziale del settembre 1995 aveva inteso recedere dal contratto(cfr. ricorso, pag. 2).

Chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 322.140,07, oltre interessi e rivalutazione monetaria, corrispondente all’importo di talune riserve iscritte nel corso dei lavori(cfr. ricorso, pag. 2). 2.L’Assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia si costituiva(cfr. ricorso, pag. 2).

Instava per il rigetto dell’avversa domanda ed esperiva domanda riconvenzionale(cfr. ricorso, pag. 2).

3. Espletata c.t.u., con sentenza n. 455 /20 08 il Tribunale di P a lermo così statuiva(cfr. ricorso, pagg. 2 – 3 ; sentenza d’appello, pagg. 3 - 4 ) :in parziale accoglimento della domanda attorea condannava il convenuto al pagamento della somma di euro 17.986,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, di cui euro 751,36 a titolo di maggiori oneri (chiesti con la riserva n. 1.4)derivati dal ritardato svincolo della cauzione prestata mediante fideiussione assicurativa ed euro 17.235,70 a titolo di compenso (chiesto con la riserva n. 1.5) per i l differito conseguimento dell’utile di impresa dovuto alla ri tardata consegna dei lavori; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condannava l’attrice al pagamentodella somma di euro 14.612,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, atitolo di risarcimento del danno per l’esecuzione di alcuni intonaci non a regola d’arte. 4.Proponeva appello la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a .

Resisteva l ’ Assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia.

5. Con sentenza n. 176 2 /201 5 la Corte di P a lermo accoglieva in parte il gravame e, per l’effetto, condannava, peraltro, l’Assessorato appellato al pagamento in favore della società appellante dell’ulteriore somma di euro 106.825,04, oltre accessori.

Premetteva la corte, in ordine al quinto motivo d’appello, concernente la riserva n. 3, che il progetto dei lavori appaltatiprevedeva che la pavimentazione dei piazzali esterni fosse realizzatain “bologninato” con interfilari di calcestruzzo di larghezza non superiore a cm. 8(cfr. sentenza d’appello, pag. 11).

Premetteva che in corso d’opera la direzione lavori aveva chiesto che la larghezza degli interfilari fosse pari a cm. 0,8, sicché l’appaltatrice aveva lamentato la sostanziale variazione dei lavori da eseguire e la minore remuneratività del corrispettivo(cfr. sentenza d’appello, pag. 11).

Indi esponeva che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale e conformemente a quanto evidenziato dal consulente d’ufficio, l’eccessivo discostamento dalla misura orientativa degli interfilari, quale prevista nel capitolato speciale d’appalto, aveva comportato un mutamento essenziale della natura delle opere –“perché in luogo di una pavimentazione per la quale erano previsti degli interfilari veniva di fatto imposta l’esecuz i one di una pavimentazione continua” (così sentenza d’appello, pag. 12)– ed a veva posto a carico dell’appaltatrice oneri più gravosi rispetto a quelli risultanti dal contratto (cfr. sentenza d’appello, pag. 13).

6. Avverso tale s entenza l’Assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliaha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di un unicomotivo la cassazione con ogni conseguente statuizione .

La “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. (già s.p.a.) ha depositato controricors o; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 7.La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362cod. civ. e dell’art. 13 c.g.a.

Deduce che la voce F6 del prezziario della Regione Sicilia del 1991 allegato al contratto d’appalto prevedeva espressamente l’esecuzione di pavimentazione in “bologninato” con interfilari di larghezza non superiore a cm. 8.Deduce dunque che il lavoro previsto risultava remunerato con il prezzo pattuito qualunque fosse la “fuga”, qualoracompresa tra cm. 0,1 e cm.

8. Deduce quindi che, in assenza di indicazioni circa il limite minimo dell’interfilare, la prescrizione della direzione lavori di realizzare interfilari della larghezza di cm. 0,8 appieno era da ascrivere alla previsione contrattuale e per nulla era destinata aconnotarsi in guisa di “variazione di natura sostanziale”, di “variante”e ad incidere sul corrispettivo da riconoscere all’appaltatrice.

Deduce in conclusione che la Corte di Palermo ha erroneamente interpretato la clausola contrattuale ove è richiamata la voce F6 del prezziario della Regione Sicilia del 1991 (cfr. ricorso, pag. 6), viepiù che la corte d’appello ha indebitamente fatto riferimento al prezziario del 1999, inapplicabile nella fattispecie ratione temporis(cfr. ricorso, pag. 6). 9.Il motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 10.Evidentemente l’esperito mezzo di impugnazione veicola una quaestio ermeneutica, propriamente con riferimento alla clausola contrattuale ove è riferimento alla “voce di elenco F.6 del prezzario della Regione Sicilia del 1991”.

Cosicché esplicano valenza gli insegnamenti di questo Giudice.

Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355).Altresì, l’insegnamento secondo cui né la censura exn. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito -alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

11. Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione patrocinata dalla Corte di Palermo - oltre che immune da “anomalie motivazionali” (rilevanti alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite diquesta Corte e ) suscettibili di assumer rilievo in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., previsione cui, in verità, l’Assessorato ricorrente non ha fatto riferimento – è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.

12. Questa Corte spiega, in tema di interpretazione del contratto, che la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata alla luce de l sensoletterale delle parole - da verificare alla stregua dell’intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 cod. civ. - nonché, tra gli altri, del criterio d’interpretazione di cui all’art. 1366 cod. civ., volto, quest’ultimo, specificamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la sua ragione pratica o causa concreta ed in coerenza con la necessità di escludere, nel segno della doverosità di comportamenti improntati alla lealtà ed alla salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale, in contrasto con il ragionevole affidamento ingenerato nella controparte (cfr. Cass. 28.3.201 7, n. 7927; 19.3.2018, n. 6675). 13.Nei termini testé enunciati la corte d’appello , allorché ha puntualizzato – alla luce dei rilievi dell’ausiliario d’ufficio - che la necessità di indicare espressamente anche il limite inferiore della dimensione dell’interfilare era stata, sì, recepita in Sicilia con il prezzario del 1999 e tuttavia in tal guisa si era ratificato quanto già intuibile dal punto di vista tecnico mercé l’utilizzazione degli ordinari criteri di diligenza (cfr. sentenza d’appello, pag. 13), non ha inteso far luogo all’applicazione retroattiva del prezziario del 1999(cfr. ricorso, pag. 7), ha inteso, piuttosto, far luogo –correttamente -all’interpretazione della clausola contrattuale in aderenza al criterio ermeneutico della “buona fede”.

Ha inteso, cioè, salvaguardare ilragionevole affidamento dell’appaltatrice alla remuneratività dello specifico lavoro di realizzazione degli interfilari, se è vero, così come la corte di merito ha accertato, che già in epoca antecedente al 1999 era indubitabile che unicamente la realizzazione di “fughe” di larghezza compresa tra cm. 6 e cm. 8 avrebbe assicurato un’effettiva remuneratività.14.In questi termini è fuor di luogo il riferimento alla disciplina, in materia di appalto privato,in tema di “variazioni ordinate dal committente” (cfr. ricorso, pag. 8).

Propriamente, non si è al cospetto di varianti – ex art. 1661 cod. civ. - in corso d’opera richieste dal committente necessarie per l ’ esecuzione migliore ovvero a regola d’arte dell’appalto, varianti in ogni caso rientranti nel piano dell’opera (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9767).

Si è al cospetto, piuttosto,dell’esigenza, ineccepibilmente riconosciuta alla stregua del paradigma dell’interpretazione del contratto secondo buona fede, di assicurare remuneratività al corrispettivo d’appalto, in conformità al criterio dell’affidamento ragionevole, a fronte della specifica modalità , comunque riconducibile all’iniziale prefigurazionecontrattuale, di esecuzione dell’opera.

15. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 16.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso;condanna il ricorrente, Assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (già s.p.a.), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LTURALI e dell’IDENTITA’ SICILIANA della REGIONE SICILIA– c.f. 8001 2000826 - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già s.p.a.) – p . i . v.a. 0 0668880826 - in perso na del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5 , presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1762/2015della Corte d’Appello di Palermo, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione notificat a i l 19 . 1 0 .200 4 l’ “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. c onveniva dinanzi al Tribunale di Palermol’Assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia(cfr. ricorso, pag. 2). Esponevache in data 25.1.1994 era risultata aggiudicataria d ella gara indetta per il restauro del castello di Castellammare del Golfo e che in data 13.8.1994 aveva stipulato il contratto d’appalto con la Sopraintendenza per i beni culturali di Trapani(cfr. ricorso, pag. 2). Esponeva che nel corso dei lavori aveva richiesto la corresponsione del giusto prezzo per l’intervento riguardante la pavimentazione a “bologninato” dei piazzali(cfr. ricorso, pag. 2). Esponeva che con atto stragiudiziale del settembre 1995 aveva inteso recedere dal contratto(cfr. ricorso, pag. 2). Chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 322.140,07, oltre interessi e rivalutazione monetaria, corrispondente all’importo di talune riserve iscritte nel corso dei lavori(cfr. ricorso, pag. 2). 2.L’Assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia si costituiva(cfr. ricorso, pag. 2). Instava per il rigetto dell’avversa domanda ed esperiva domanda riconvenzionale(cfr. ricorso, pag. 2). 3. Espletata c.t.u., con sentenza n. 455 /20 08 il Tribunale di P a lermo così statuiva(cfr. ricorso, pagg. 2 – 3 ; sentenza d’appello, pagg. 3 - 4 ) :in parziale accoglimento della domanda attorea condannava il convenuto al pagamento della somma di euro 17.986,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, di cui euro 751,36 a titolo di maggiori oneri (chiesti con la riserva n. 1.4)derivati dal ritardato svincolo della cauzione prestata mediante fideiussione assicurativa ed euro 17.235,70 a titolo di compenso (chiesto con la riserva n. 1.5) per i l differito conseguimento dell’utile di impresa dovuto alla ri tardata consegna dei lavori; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condannava l’attrice al pagamentodella somma di euro 14.612,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, atitolo di risarcimento del danno per l’esecuzione di alcuni intonaci non a regola d’arte. 4.Proponeva appello la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a . Resisteva l ’ Assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia. 5. Con sentenza n. 176 2 /201 5 la Corte di P a lermo accoglieva in parte il gravame e, per l’effetto, condannava, peraltro, l’Assessorato appellato al pagamento in favore della società appellante dell’ulteriore somma di euro 106.825,04, oltre accessori. Premetteva la corte, in ordine al quinto motivo d’appello, concernente la riserva n. 3, che il progetto dei lavori appaltatiprevedeva che la pavimentazione dei piazzali esterni fosse realizzatain “bologninato” con interfilari di calcestruzzo di larghezza non superiore a cm. 8(cfr. sentenza d’appello, pag. 11). Premetteva che in corso d’opera la direzione lavori aveva chiesto che la larghezza degli interfilari fosse pari a cm. 0,8, sicché l’appaltatrice aveva lamentato la sostanziale variazione dei lavori da eseguire e la minore remuneratività del corrispettivo(cfr. sentenza d’appello, pag. 11). Indi esponeva che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale e conformemente a quanto evidenziato dal consulente d’ufficio, l’eccessivo discostamento dalla misura orientativa degli interfilari, quale prevista nel capitolato speciale d’appalto, aveva comportato un mutamento essenziale della natura delle opere –“perché in luogo di una pavimentazione per la quale erano previsti degli interfilari veniva di fatto imposta l’esecuz i one di una pavimentazione continua” (così sentenza d’appello, pag. 12)– ed a veva posto a carico dell’appaltatrice oneri più gravosi rispetto a quelli risultanti dal contratto (cfr. sentenza d’appello, pag. 13). 6. Avverso tale s entenza l’Assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliaha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di un unicomotivo la cassazione con ogni conseguente statuizione . La “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. (già s.p.a.) ha depositato controricors o; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 7.La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362cod. civ. e dell’art. 13 c.g.a. Deduce che la voce F6 del prezziario della Regione Sicilia del 1991 allegato al contratto d’appalto prevedeva espressamente l’esecuzione di pavimentazione in “bologninato” con interfilari di larghezza non superiore a cm. 8.Deduce dunque che il lavoro previsto risultava remunerato con il prezzo pattuito qualunque fosse la “fuga”, qualoracompresa tra cm. 0,1 e cm. 8. Deduce quindi che, in assenza di indicazioni circa il limite minimo dell’interfilare, la prescrizione della direzione lavori di realizzare interfilari della larghezza di cm. 0,8 appieno era da ascrivere alla previsione contrattuale e per nulla era destinata aconnotarsi in guisa di “variazione di natura sostanziale”, di “variante”e ad incidere sul corrispettivo da riconoscere all’appaltatrice. Deduce in conclusione che la Corte di Palermo ha erroneamente interpretato la clausola contrattuale ove è richiamata la voce F6 del prezziario della Regione Sicilia del 1991 (cfr. ricorso, pag. 6), viepiù che la corte d’appello ha indebitamente fatto riferimento al prezziario del 1999, inapplicabile nella fattispecie ratione temporis(cfr. ricorso, pag. 6). 9.Il motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 10.Evidentemente l’esperito mezzo di impugnazione veicola una quaestio ermeneutica, propriamente con riferimento alla clausola contrattuale ove è riferimento alla “voce di elenco F.6 del prezzario della Regione Sicilia del 1991”. Cosicché esplicano valenza gli insegnamenti di questo Giudice. Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355).Altresì, l’insegnamento secondo cui né la censura exn. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito -alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 11. Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione patrocinata dalla Corte di Palermo - oltre che immune da “anomalie motivazionali” (rilevanti alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite diquesta Corte e ) suscettibili di assumer rilievo in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., previsione cui, in verità, l’Assessorato ricorrente non ha fatto riferimento – è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale. 12. Questa Corte spiega, in tema di interpretazione del contratto, che la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata alla luce de l sensoletterale delle parole - da verificare alla stregua dell’intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 cod. civ. - nonché, tra gli altri, del criterio d’interpretazione di cui all’art. 1366 cod. civ., volto, quest’ultimo, specificamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la sua ragione pratica o causa concreta ed in coerenza con la necessità di escludere, nel segno della doverosità di comportamenti improntati alla lealtà ed alla salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale, in contrasto con il ragionevole affidamento ingenerato nella controparte (cfr. Cass. 28.3.201 7, n. 7927; 19.3.2018, n. 6675). 13.Nei termini testé enunciati la corte d’appello , allorché ha puntualizzato – alla luce dei rilievi dell’ausiliario d’ufficio - che la necessità di indicare espressamente anche il limite inferiore della dimensione dell’interfilare era stata, sì, recepita in Sicilia con il prezzario del 1999 e tuttavia in tal guisa si era ratificato quanto già intuibile dal punto di vista tecnico mercé l’utilizzazione degli ordinari criteri di diligenza (cfr. sentenza d’appello, pag. 13), non ha inteso far luogo all’applicazione retroattiva del prezziario del 1999(cfr. ricorso, pag. 7), ha inteso, piuttosto, far luogo –correttamente -all’interpretazione della clausola contrattuale in aderenza al criterio ermeneutico della “buona fede”. Ha inteso, cioè, salvaguardare ilragionevole affidamento dell’appaltatrice alla remuneratività dello specifico lavoro di realizzazione degli interfilari, se è vero, così come la corte di merito ha accertato, che già in epoca antecedente al 1999 era indubitabile che unicamente la realizzazione di “fughe” di larghezza compresa tra cm. 6 e cm. 8 avrebbe assicurato un’effettiva remuneratività.14.In questi termini è fuor di luogo il riferimento alla disciplina, in materia di appalto privato,in tema di “variazioni ordinate dal committente” (cfr. ricorso, pag. 8). Propriamente, non si è al cospetto di varianti – ex art. 1661 cod. civ. - in corso d’opera richieste dal committente necessarie per l ’ esecuzione migliore ovvero a regola d’arte dell’appalto, varianti in ogni caso rientranti nel piano dell’opera (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9767). Si è al cospetto, piuttosto,dell’esigenza, ineccepibilmente riconosciuta alla stregua del paradigma dell’interpretazione del contratto secondo buona fede, di assicurare remuneratività al corrispettivo d’appalto, in conformità al criterio dell’affidamento ragionevole, a fronte della specifica modalità , comunque riconducibile all’iniziale prefigurazionecontrattuale, di esecuzione dell’opera. 15. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 16.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso;condanna il ricorrente, Assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (già s.p.a.), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera
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