CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 21977/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 23 marzo 20212di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'identificazione nella prevenuta dell'autore del delitto di truffa; - alla valutazione del numero di serie apposto sulla banconota spesa; - al mancato assorbimento del delitto di truffa nel delitto di cui all'art. 455 cod. pen.. Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la declaratoria di penale responsabilità della prevenuta si fondasse sull'affidabile riconoscimento della stessa ad opera della persona offesa, prima su una foto pubblicata sul giornale (per un analogo episodio delittuoso), poi, nel corso delle indagini e, infine, nel dibattimento. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine al mancato assorbimento del delitto di truffa è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (da ultimo [OSCURATO:PERSONA]. 277810); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DgPOSITATO IN