Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15150/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con i conseguenti provvedimenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, previa riqualificazione in violenza privata del fatto provvisoriamente contestato come tentato omicidio, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora in luogo di quella della custodia in carcere richiesta dal Pubblico Ministero.

Secondo la provvisoria ricostruzione del fatto contenuta nell'ordinanza genetica, [OSCURATO:PERSONA] spinse [OSCURATO:PERSONA] mentre quest'ultima si trovava sulla banchina della stazione della metropolitana in attesa di un treno, in Milano, il 25 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, sulla base delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, escludeva che la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] fosse idonea a cagionare l'evento morte.

Sul punto lo stesso giudice rilevava che, nonostante la forza della spinta, comunque la distanza iniziale di [OSCURATO:PERSONA] dalla linea gialla di sicurezza - che non fu comunque superata nonostante la spinta - e la tardività dell'azione, avvenuta quando il treno si era appena fermato, erano di fatto incompatibili con l'eventualità che la stessa [OSCURATO:PERSONA] cadesse sul piano ferrato.

Nell'ordinanza genetica si escludeva inoltre la rilevanza, ai fini della provvisoria qualificazione del fatto come tentato omicidio, delle parole pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto e a quello dell'arresto, poiché, secondo quanto affermato nel citato provvedimento, l'azione era comunque in sé inidonea a cagionare l'evento morte. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, stante la qualificazione del fatto come violenza privata e la conseguente diversità della cornice edittale, ritenute sussistenti le esigenze cautelari sulla base dell'estrema pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e dei conclamati problemi derivanti dall'uso di alcol e di droga, riteneva adeguata la misura cautelare del divieto di dimora.

2. Avverso l'ordinanza del 28 maggio 2022, il Pubblico Ministero proponeva appello, censurando la qualificazione del fatto adottata dal Giudice per le indagini preliminari e richiamando a tal fine le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] circa la forza della spinta e circa il fatto che la caduta era stata evitata solo in virtù della pronta reazione di costei.

3. Con ordinanza del 6 luglio 2022, il Tribunale di Milano accoglieva l'appello del Pubblico Ministero e, previa riqualificazione provvisoria del fatto in tentato omicidio, applicava la misura cautelare della custodia in carcere.

Il Tribunale premetteva che nelle more del giudizio di impugnazione il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza emessa in data 1° giugno 2022, aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in aggiunta al divieto di dimora già applicato.

Il Tribunale precisava inoltre che, con ordinanza del 17 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari aveva rilevato l'ulteriore sistematica violazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle prescrizioni impostele e aveva perciò sostituito le citate misure cautelari con quella della custodia in carcere, sempre in relazione al reato provvisoriamente qualificato come violenza privata.

Richiamati tali dati, il Tribunale riteneva ammissibile l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 28 maggio 2022.

In particolare, lo stesso giudice affermava che, nonostante [OSCURATO:PERSONA] si trovasse già in stato di custodia cautelare, la diversa qualificazione provvisoria del fatto come tentato omicidio aveva determinato una maggiore estensione del termine di durata della misura cautelare.

Il Tribunale riteneva inoltre sussistente il requisito dell'idoneità della condotta a cagionare l'evento morte, mediante la possibile caduta di [OSCURATO:PERSONA] sui binari elettrificati o comunque in prossimità del convoglio in transito, seppure lo stesso fosse in fase di rallentamento.

Secondo quanto provvisoriamente ricostruito dal Tribunale sulla base delle immagini catturate dalle videocamere, [OSCURATO:PERSONA] mosse alcuni passi in velocità per poi dare una spinta violenta ed energica ad [OSCURATO:PERSONA], la quale superò con un passo la linea gialla di sicurezza quando il treno, a differenza di quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari, ancora era in movimento e non aveva raggiunto la posizione occupata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale affermava che tale ricostruzione provvisoria del fatto era confermata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], testimoni del fatto.

Lo stesso giudice affermava, infine, la sussistenza del dolo omicidiario, sulla base delle parole pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] poco prima del fatto e al momento dell'arresto, parole con le quali la stessa aveva esternato la volontà di uccidere quantomeno una persona.

4. Avverso l'ordinanza del 6 luglio 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.4.1.

Con il primo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato lamentando la violazione dell'art. 310 cod. proc. pen.

In base alle doglianze difensive, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Pubblico Ministero, per carenza sopravvenuta di interesse.

La ricorrente sostiene che, dopo l'emissione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e a partire dal 17 giugno 2022, la misura cautelare del divieto di dimora era stata aggravata e sostituita con quella della custodia in carcere.

La ricorrente afferma che, perciò, l'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero non avrebbe potuto produrre alcun effetto concreto circa la situazione cautelare già in essere.

Né si potrebbe identificare l'interesse ad impugnare nella possibilità di ottenere una nuova e diversa qualificazione del fatto rispetto a quella adottata dal Giudice per le indagini preliminari.

La ricorrente sostiene che, infatti, la diversa qualificazione del fatto ipotizzata dall'accusa ben avrebbe potuto essere riproposta nel giudizio di cognizione.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione.

In base alle doglianze difensive, il giudice di appello avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini della decisione, le sole percezioni soggettive della persona offesa in relazione all'intensità e alla potenza della spinta.

In realtà, secondo quanto esposto nel ricorso, il giudice di appello avrebbe dovuto valorizzare le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza, dalle quali il Giudice per le indagini preliminari aveva tratto elementi a favore della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen.

La ricorrente sostiene che il giudice di appello non abbia adeguatamente analizzato la posizione iniziale della persona offesa, la posizione di quest'ultima dopo aver subìto la spinta e infine la posizione del convoglio ferroviario in arrivo.

La ricorrente precisa, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] si trovava distante diversi metri dalla fine della banchina, che costei superò di pochi centimetri la linea gialla di sicurezza e che comunque la spinta non fu nemmeno di intensità tale da cagionare una caduta.

Né si potrebbe affermare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto impattare con il treno in arrivo e sarebbe potuta morire nel caso in cui fosse rimasta impigliata.

Infatti, secondo quanto affermato nel ricorso, al momento della spinta il treno era già all'altezza del punto della banchina dove si trovavano [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e, in quel momento, esso era già in fase inoltrata di rallentamento e frenata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la violazione dell'art. 310 cod. proc. pen., è manifestamente infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990-01).

È stato altresì stabilito che sussiste l'interesse concreto ed attuale del Pubblico Ministero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia diversamente qualificato il reato oggetto della contestazione cautelare, quando da tale decisione consegua un diverso e più ridotto termine di durata massima della misura applicata, attesi gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata impugnazione (Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014, Bartolone, Rv. 258049-01; Sez. 6, n. 48764 del 06/12/2011, Leone, Rv. 251569-01).

Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di misure cautelari personali, vi è interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Pisano, Rv. 258984-01; fattispecie in cui la qualificazione dei fatti prospettata dall'indagato con ricorso per cassazione nei termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, invece che di violenza privata, come ritenuto in sede di appello cautelare, incideva sulla stessa adottabilità della misura, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., in ragione dei diversi limiti massimi di pena previsto per i due reati).

1.2. Nel caso ora in esame, l'ordinanza qui impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dalla ricorrente.

Infatti, il Tribunale ha aderito agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità prima richiamati, secondo i quali, ai fini di quanto previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve farsi riferimento a un interesse concreto e attuale piuttosto che a quello meramente teorico e formale consistente nella sola correttezza della decisione.

In particolare, nell'ordinanza ora impugnata è stato correttamente affermato che la qualificazione provvisoria del fatto come tentato omicidio, piuttosto che come violenza privata, ebbe l'effetto di determinare una estensione dei termini di durata della custodia in carcere, come previsti dall'art. 303 cod. proc. pen.

Non colgono nel segno le doglianze difensive, poiché il Pubblico Ministero con il proprio atto di appello non si limitò a censurare la qualificazione provvisoria del fatto ai soli fini della correttezza formale della decisione.

Di conseguenza, non rileva in questa sede la circostanza che, nelle more del procedimento di impugnazione, il Giudice per le indagini preliminari aveva già sostituito le misure cautelari nel frattempo adottate con quella della custodia in carcere.

Infatti, tale circostanza avrebbe potuto comportare una carenza sopravvenuta dell'interesse ad impugnare del Pubblico Ministero solo se quest'ultimo si fosse limitato a lamentare il rigetto della sua richiesta riguardante il tipo di misura cautelare.

Al contrario, l'aggravamento della misura cautelare nelle more del giudizio di appello non influiva sul diverso tema sollevato dal Pubblico Ministero relativo alla qualificazione del fatto e, conseguentemente, alla diversa entità dei termini di durata della custodia in carcere, i quali, ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen., sono individuati sulla base del massimo previsto dalla cornice edittale per il reato provvisoriamente contestato.

2. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce vizi di motivazione circa la qualificazione provvisoria del fatto come tentato omicidio, è manifestamente infondato.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di delitto tentato, l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032-02), tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305-01), senza che tale accertamento possa essere condizionato dagli effetti realmente raggiunti (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio, Rv. 256991-01).

È stato altresì affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

2.2. Nel caso ora in esame, non risulta che l'ordinanza impugnata sia affetta dai vizi denunciati dalla ricorrente.

Infatti, il Tribunale ha provvisoriamente qualificato il fatto avvalendosi non solo delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ma anche delle immagini catturate dalle telecamere e delle dichiarazioni rese dai testimoni Milanno e Giulieri.

Sulla base degli elementi probatori disponibili, il Tribunale ha fornito plausibile motivazione circa la sussistenza dell'idoneità degli atti ai sensi dell'art. 56 cod. pen., e ha indicato a tale fine la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] superò con un passo la linea di sicurezza a seguito della spinta violenta ed energica mossa da [OSCURATO:PERSONA] e in un momento in cui il treno, a differenza di quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari, ancora era in movimento e non aveva raggiunto la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto non colgono nel segno le doglianze difensive, le quali si limitano a prospettare un'alternativa ricostruzione del fatto e delle relative circostanze, senza però evidenziare specifiche contraddittorietà e manifeste illogicità della motivazione del provvedimento qui valutato.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra esposte.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione del ricorso.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con i conseguenti provvedimenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, previa riqualificazione in violenza privata del fatto provvisoriamente contestato come tentato omicidio, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora in luogo di quella della custodia in carcere richiesta dal Pubblico Ministero. Secondo la provvisoria ricostruzione del fatto contenuta nell'ordinanza genetica, [OSCURATO:PERSONA] spinse [OSCURATO:PERSONA] mentre quest'ultima si trovava sulla banchina della stazione della metropolitana in attesa di un treno, in Milano, il 25 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, sulla base delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, escludeva che la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] fosse idonea a cagionare l'evento morte. Sul punto lo stesso giudice rilevava che, nonostante la forza della spinta, comunque la distanza iniziale di [OSCURATO:PERSONA] dalla linea gialla di sicurezza - che non fu comunque superata nonostante la spinta - e la tardività dell'azione, avvenuta quando il treno si era appena fermato, erano di fatto incompatibili con l'eventualità che la stessa [OSCURATO:PERSONA] cadesse sul piano ferrato. Nell'ordinanza genetica si escludeva inoltre la rilevanza, ai fini della provvisoria qualificazione del fatto come tentato omicidio, delle parole pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto e a quello dell'arresto, poiché, secondo quanto affermato nel citato provvedimento, l'azione era comunque in sé inidonea a cagionare l'evento morte. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, stante la qualificazione del fatto come violenza privata e la conseguente diversità della cornice edittale, ritenute sussistenti le esigenze cautelari sulla base dell'estrema pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e dei conclamati problemi derivanti dall'uso di alcol e di droga, riteneva adeguata la misura cautelare del divieto di dimora. 2. Avverso l'ordinanza del 28 maggio 2022, il Pubblico Ministero proponeva appello, censurando la qualificazione del fatto adottata dal Giudice per le indagini preliminari e richiamando a tal fine le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] circa la forza della spinta e circa il fatto che la caduta era stata evitata solo in virtù della pronta reazione di costei. 3. Con ordinanza del 6 luglio 2022, il Tribunale di Milano accoglieva l'appello del Pubblico Ministero e, previa riqualificazione provvisoria del fatto in tentato omicidio, applicava la misura cautelare della custodia in carcere. Il Tribunale premetteva che nelle more del giudizio di impugnazione il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza emessa in data 1° giugno 2022, aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in aggiunta al divieto di dimora già applicato. Il Tribunale precisava inoltre che, con ordinanza del 17 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari aveva rilevato l'ulteriore sistematica violazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle prescrizioni impostele e aveva perciò sostituito le citate misure cautelari con quella della custodia in carcere, sempre in relazione al reato provvisoriamente qualificato come violenza privata. Richiamati tali dati, il Tribunale riteneva ammissibile l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 28 maggio 2022. In particolare, lo stesso giudice affermava che, nonostante [OSCURATO:PERSONA] si trovasse già in stato di custodia cautelare, la diversa qualificazione provvisoria del fatto come tentato omicidio aveva determinato una maggiore estensione del termine di durata della misura cautelare. Il Tribunale riteneva inoltre sussistente il requisito dell'idoneità della condotta a cagionare l'evento morte, mediante la possibile caduta di [OSCURATO:PERSONA] sui binari elettrificati o comunque in prossimità del convoglio in transito, seppure lo stesso fosse in fase di rallentamento. Secondo quanto provvisoriamente ricostruito dal Tribunale sulla base delle immagini catturate dalle videocamere, [OSCURATO:PERSONA] mosse alcuni passi in velocità per poi dare una spinta violenta ed energica ad [OSCURATO:PERSONA], la quale superò con un passo la linea gialla di sicurezza quando il treno, a differenza di quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari, ancora era in movimento e non aveva raggiunto la posizione occupata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale affermava che tale ricostruzione provvisoria del fatto era confermata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], testimoni del fatto. Lo stesso giudice affermava, infine, la sussistenza del dolo omicidiario, sulla base delle parole pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] poco prima del fatto e al momento dell'arresto, parole con le quali la stessa aveva esternato la volontà di uccidere quantomeno una persona. 4. Avverso l'ordinanza del 6 luglio 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.4.1. Con il primo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato lamentando la violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. In base alle doglianze difensive, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Pubblico Ministero, per carenza sopravvenuta di interesse. La ricorrente sostiene che, dopo l'emissione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e a partire dal 17 giugno 2022, la misura cautelare del divieto di dimora era stata aggravata e sostituita con quella della custodia in carcere. La ricorrente afferma che, perciò, l'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero non avrebbe potuto produrre alcun effetto concreto circa la situazione cautelare già in essere. Né si potrebbe identificare l'interesse ad impugnare nella possibilità di ottenere una nuova e diversa qualificazione del fatto rispetto a quella adottata dal Giudice per le indagini preliminari. La ricorrente sostiene che, infatti, la diversa qualificazione del fatto ipotizzata dall'accusa ben avrebbe potuto essere riproposta nel giudizio di cognizione. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione. In base alle doglianze difensive, il giudice di appello avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini della decisione, le sole percezioni soggettive della persona offesa in relazione all'intensità e alla potenza della spinta. In realtà, secondo quanto esposto nel ricorso, il giudice di appello avrebbe dovuto valorizzare le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza, dalle quali il Giudice per le indagini preliminari aveva tratto elementi a favore della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen. La ricorrente sostiene che il giudice di appello non abbia adeguatamente analizzato la posizione iniziale della persona offesa, la posizione di quest'ultima dopo aver subìto la spinta e infine la posizione del convoglio ferroviario in arrivo. La ricorrente precisa, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] si trovava distante diversi metri dalla fine della banchina, che costei superò di pochi centimetri la linea gialla di sicurezza e che comunque la spinta non fu nemmeno di intensità tale da cagionare una caduta. Né si potrebbe affermare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto impattare con il treno in arrivo e sarebbe potuta morire nel caso in cui fosse rimasta impigliata. Infatti, secondo quanto affermato nel ricorso, al momento della spinta il treno era già all'altezza del punto della banchina dove si trovavano [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e, in quel momento, esso era già in fase inoltrata di rallentamento e frenata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la violazione dell'art. 310 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990-01). È stato altresì stabilito che sussiste l'interesse concreto ed attuale del Pubblico Ministero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia diversamente qualificato il reato oggetto della contestazione cautelare, quando da tale decisione consegua un diverso e più ridotto termine di durata massima della misura applicata, attesi gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata impugnazione (Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014, Bartolone, Rv. 258049-01; Sez. 6, n. 48764 del 06/12/2011, Leone, Rv. 251569-01). Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di misure cautelari personali, vi è interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Pisano, Rv. 258984-01; fattispecie in cui la qualificazione dei fatti prospettata dall'indagato con ricorso per cassazione nei termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, invece che di violenza privata, come ritenuto in sede di appello cautelare, incideva sulla stessa adottabilità della misura, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., in ragione dei diversi limiti massimi di pena previsto per i due reati). 1.2. Nel caso ora in esame, l'ordinanza qui impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dalla ricorrente. Infatti, il Tribunale ha aderito agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità prima richiamati, secondo i quali, ai fini di quanto previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve farsi riferimento a un interesse concreto e attuale piuttosto che a quello meramente teorico e formale consistente nella sola correttezza della decisione. In particolare, nell'ordinanza ora impugnata è stato correttamente affermato che la qualificazione provvisoria del fatto come tentato omicidio, piuttosto che come violenza privata, ebbe l'effetto di determinare una estensione dei termini di durata della custodia in carcere, come previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. Non colgono nel segno le doglianze difensive, poiché il Pubblico Ministero con il proprio atto di appello non si limitò a censurare la qualificazione provvisoria del fatto ai soli fini della correttezza formale della decisione. Di conseguenza, non rileva in questa sede la circostanza che, nelle more del procedimento di impugnazione, il Giudice per le indagini preliminari aveva già sostituito le misure cautelari nel frattempo adottate con quella della custodia in carcere. Infatti, tale circostanza avrebbe potuto comportare una carenza sopravvenuta dell'interesse ad impugnare del Pubblico Ministero solo se quest'ultimo si fosse limitato a lamentare il rigetto della sua richiesta riguardante il tipo di misura cautelare. Al contrario, l'aggravamento della misura cautelare nelle more del giudizio di appello non influiva sul diverso tema sollevato dal Pubblico Ministero relativo alla qualificazione del fatto e, conseguentemente, alla diversa entità dei termini di durata della custodia in carcere, i quali, ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen., sono individuati sulla base del massimo previsto dalla cornice edittale per il reato provvisoriamente contestato. 2. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce vizi di motivazione circa la qualificazione provvisoria del fatto come tentato omicidio, è manifestamente infondato. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di delitto tentato, l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032-02), tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305-01), senza che tale accertamento possa essere condizionato dagli effetti realmente raggiunti (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio, Rv. 256991-01). È stato altresì affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). 2.2. Nel caso ora in esame, non risulta che l'ordinanza impugnata sia affetta dai vizi denunciati dalla ricorrente. Infatti, il Tribunale ha provvisoriamente qualificato il fatto avvalendosi non solo delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ma anche delle immagini catturate dalle telecamere e delle dichiarazioni rese dai testimoni Milanno e Giulieri. Sulla base degli elementi probatori disponibili, il Tribunale ha fornito plausibile motivazione circa la sussistenza dell'idoneità degli atti ai sensi dell'art. 56 cod. pen., e ha indicato a tale fine la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] superò con un passo la linea di sicurezza a seguito della spinta violenta ed energica mossa da [OSCURATO:PERSONA] e in un momento in cui il treno, a differenza di quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari, ancora era in movimento e non aveva raggiunto la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto non colgono nel segno le doglianze difensive, le quali si limitano a prospettare un'alternativa ricostruzione del fatto e delle relative circostanze, senza però evidenziare specifiche contraddittorietà e manifeste illogicità della motivazione del provvedimento qui valutato. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione del ricorso. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
Sentenza Cassazione n. 15150/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris