CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 36254/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34465-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentanto e difeso 2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed 1895 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo pec: n - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA]" in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con la medesima elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 3 03, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] PA, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1186/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: 1.[OSCURATO:PERSONA] di Credito popolare società cooperativa, assumendo di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] quale fideiussore di [OSCURATO:PERSONA], suo debitore principale, con atto di citazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare intercorso tra i convenuti o, in subordine, la sua inefficacia ex art. 2901 c.c. in quanto pregiudizievole alla soddisfazione del credito. Istituitosi il contraddittorio con i Sarno, altri due creditori dei medesimi- [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] SpA- svolsero intervento volontario a sostegno delle domande dell'attrice. Nel corso del giudizio fu dichiarato il fallimento della società di fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" e il curatore fu autorizzato a proseguire il giudizio di simulazione e revocatoria a tutela degli interessi della massa dei creditori del fallimento. 2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 94 del 2009 dichiarò improcedibili le domande degli interventori ed accolse la domanda di simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare, dichiarandone la nullità. 3. La sentenza fu impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e decisa dalla Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 1186 del 2017, nel senso del rigetto dell'appello. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza ed il curatore dei due fallimenti ha resistito con controricorso. Nelle more della fissazione della presente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alle parti resistenti un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da lui e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il quale ha dato atto dell'intervenuto accordo con la Curatela. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della società di fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA]" ha a sua volta notificato a [OSCURATO:PERSONA] adesione alla rinuncia al ricorso, sottoscritta dal curatore e dal legale [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]). Entrambi gli atti, su richiesta di questa Corte, sono stati depositati con le relate di notifica e le attestazioni della notifica telematica. Considerato che: La rinuncia del ricorrente appare ritualmente formulata e risulta accompagnata dall'adesione della parte resistente. Ne discende che si deve dichiarare estinto il giudizio di cassazione e non si deve provvedere sulle spese. Né sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Nulla sulle spese. Nulla sul doppio contributo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 6 luglio 2021 residente le Frasca