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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29804/2026

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erso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 30/09/1975visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio con riferimento al quarto e quinto motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento al 4 motivo del ricorso di FagoneAntonio, e l’inammissibilità dei restanti motivi dei ricorsi nonché l’inammissibilitàdei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avvocatoMassimo [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che si è associato alprocuratore generale chiedendo l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e hadepositato nota spese;udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia, in parzialeriforma della sentenza del GUP del Tribunale di Verona emessa in data15/10/2024 che in esito a giudizio abbreviato aveva condannato gli odierniricorrenti ed altri imputati non ricorrenti, per una serie di delitti di truffaconsumata o tentata ex art. 640 bis cod. pen. (capi da 1 a 10) e diautoriciclaggio ai sensi dell’art. 648 ter.1 cod. pen. (capi da 11 a 21), nonché peril delitto di associazione per delinquere (capo 22), irrogando anche le peneaccessorie e disponendo la confisca diretta e per equivalente del profitto delreato in relazione a ciascun imputato, previa esclusione della circostanzaaggravante di cui all’art. 61 bis cod. pen., ha rideterminato le pene per tutti gliimputati in relazione ai reati di cui ai capi 11) e 22) ed ha assolto FagoneTommaso dal reato di truffa di cui al capo 6).I giudici di merito hanno accertato la consumazione da parte degli odierniricorrenti di una serie di truffe consistite nell’indurre in errore mediante artifici oraggiri e cioè dichiarando mediante piattaforma telematica l’esistenza di creditifittizi per l’esecuzione di lavori di recupero o restauro (c.d. bonus facciate) inrealtà mai eseguiti, [OSCURATO:PERSONA] ultima cessionaria dei crediti fittizi, cheerogava i relativi importi, conseguendo così un ingiusto profitto; oltre ad unaserie di reati di autoriciclaggio poiché, quali autori dei delitti presupposto,impiegavano o trasferivano in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali ildenaro proveniente dai delitti di truffa da loro commessi, ostacolando cosìconcretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.2.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso, [OSCURATO:PERSONA], FagoneTommaso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali lamentano:3. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge in relazione agli artt. 416 cod. pen.,530, 533 cod. proc. pen, e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza deldelitto associativo di cui al capo 22).3.1.

La Corte di appello non avrebbe valutato le censure difensive, liquidatecome inammissibili, con le quali si contestava la sussistenza del reato associativoviolando il canone ermeneutico dell’oltre ragionevole dubbio e valorizzando, a finidi condanna, elementi indiziari, suscettibili di interpretazione multipla ealternativa in presenza dei quali si sarebbe dovuta emettere una sentenzaassolutoria nel rispetto dell’art. 530 cod. proc. pen, tanto più che anche ilTribunale del riesame, nella fase cautelare, aveva escluso la gravità indiziaria inordine a tale fattispecie.In particolare, la Corte di appello avrebbe motivato in maniera carente edinappagante quanto alla sussistenza della fattispecie associativa, accertata sullabase delle modalità operative ripetitive dello schema truffaldino che, nellaprospettiva difensiva avrebbero una valenza probatoria non univoca potendoquesti stessi elementi ( in particolare le conversazioni da cui emergerebbe loscambio di informazioni e di “istruzioni operative”), giustificare la versionealternativa circa la sussistenza di un concorso di persone nei reati fine.

Leconversazioni intercettate, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, nondimostrerebbero affatto l’esistenza di una struttura stabile, di un programmacriminoso indefinito ovvero una ripartizione di ruoli, posto che l’accordo erafunzionale alla realizzazione di una serie di reati volti al conseguimento deicontributi pubblici, la cui esecuzione era temporalmente circoscritta ai terminidella normativa sul bonus facciate.3.2.

Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di truffa consumata otentata di cui ai capi da 1 a 10, in luogo del delitto di cui all’art. 316 ter cod. pen.posto che l’erogazione dei benefici economici sarebbe avvenuta in assenza diartifici o raggiri ed in assenza di induzione in errore in quanto gli enti destinatarisi sarebbero limitati ad una mera presa d’atto: [OSCURATO:PERSONA] non effettuò alcunaverifica dei documenti ricevuti ed anche l’Agenzia delle Entrate svolse i controllisuccessivamente all’erogazione dei beneficio (sul punto richiama Sez. 6 n. 46354del 29/10/2024).3.3.

Con il successivo motivo lamenta violazione di legge e vizio idimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di autoriciclaggio(capi da 11 a 21 ).La Corte di appello si sarebbe limitata a motivare per relationem rinviando aparti della sentenza di primo grado e al contenuto dell’informativa chepresentavano identità di argomenti ed erano sovrapponibili, senza nullaaggiungere se non poche scarne considerazioni circa l’utilizzo abusivo del bonusfacciate, insufficienti a giustificare l’affermazione di responsabilità non essendostata provata l’identità delle somme conseguite dalle truffe e le somme oggettodi investimenti immobiliari posto che gli acquisti vennero effettuati dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA] con somme proprie e del tutto regolari.3.4.

Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e difetto dimotivazione in relazione alla dosimetria della pena tenuto conto dell’eliminazionedella aggravante della transnazionalità.3.5.

Con il quinto motivo (erroneamente rubricato come quarto) il ricorrentelamenta difetto di motivazione in relazione alla confisca (diretta o perequivalente) del profitto del reato fino alla concorrenza indicata per ciascunimputato in quanto la Corte di merito non avrebbe risposto alla censura difensivaconcernente “ogni punto di condanna e ogni sanzione relativa”, nulla disponendoin merito al mantenimento della misura.4. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo denuncia:4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza del delitto associativo di cui al capo 22) sviluppando argomentazioniperfettamente sovrapponibili a quelle esposte da [OSCURATO:PERSONA] nel primomotivo di ricorso cui, per brevità, si rinvia.4.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al delitto di autoriciclaggio di cui al capo 14), nonavendo la Corte di appello individuato la condotta materialmente posta in esseredal’imputato, limitandosi ad un rinvio a parti della sentenza di primo grado ed alcontenuto dell’informativa, che non riguarderebbero il capo 14), posto chel’imputato non era presente alla stipula del contratto preliminare di venditadell’immobile “[OSCURATO:PERSONA] “ di cui all’imputazione.4.3.

Con il terzo motivo, relativo ai capi 16, 17, 18, 19 riproduce motivi dicensura analoghi a quelli sollevati da [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo diricorso relativo ai delitti di autoriciclaggio, cui si rinvia.4.4.

Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e difetto dimotivazione in relazione alla dosimetria della pena posto che l’esclusione dellaaggravante della transnazionalità e l’assoluzione dell’imputato dal delitto di cui alcapo 6), avrebbero dovuto condurre ad una proporzionale riduzione di pena;inoltre, gli incrementi di pena per la continuazione sarebbero stati calcolati inmaniera errata.

Infatti, tra i i reati posti in continuazione la Corte di meritoavrebbe omesso il capo 4) con la conseguenza che i singoli aumenti per i restanticapi sarebbero superiori a quelli determinati dal primo giudice; ancora, l’aumentoper il delitto di cui al capo 22) pari a mesi 3 di reclusione ed euro 3.000,00 dimulta, avrebbe dovuto condurre ad una pena finale di anni 8 e mesi 1 direclusione ed euro 16.500,00 e non alla pena di anni 8 ed euro 15.500,00, poiridotta per il rito: l’itinerario seguito sarebbe pertanto censurabile perchéillegittimo.4.5.

Con il quinto motivo (rubricato come quarto), il ricorrente contestal’omessa decisione sulla confisca posto che l’atto di appello investiva ogni capo epunto della sentenza e dunque anche la misura ablativa5. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo eccepisce:5.1. violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del delittoassociativo (capo 22).Assume il ricorrente che la Corte di appello avrebbe ravvisato gli elementicostitutivi della fattispecie associativa: esistenza di un piano criminosoindeterminato, un vincolo stabi le e tendenzialmente permanente,un’organizzazione di mezzi e di uomini idonei al raggiungimento degli scopidell’associazione, la consapevolezza di ciascun componente di contribuire con lapropria condotta alla vita dell’associazione ed al raggiungimento degli obiettividei reati scopo, basandosi su dati inesistenti ovvero ambivalenti.

Il ricorrente, insostanza ripercorre gli stessi argomenti esposti da [OSCURATO:PERSONA] e FagoneTommaso nei propri ricorsi, ai quali, per brevità, si rinvia.5.2.

Con il secondo e terzo motivo il ricorrente contesta il diniego dellecircostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena, ritenuta eccessiva afronte della eliminazione dell’aggravante di cui all’art. 61 bis cod. pen.6. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo lamenta:6.1. violazione di legge in relazione agli artt. 640 bis cod. pen. e 316 tercod. pen. per avere la Corte di appello qualificato la condotta dei ricorrenti,consistita nella cessione dei crediti, come truffa aggravata anzichè come indebitapercezione di erogazioni pubbliche, senza considerare che il sistema previgenteall’art. 122 bis del D.L. 34/2020, entrato in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non prevedevaai fini della erogazione del beneficio alcuna attività valutativa da parte dell’Entepubblico, sicchè non poteva darsi alcuna induzione in errore ai fini della truffa.6.2.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza della fattispecie di cui all’art. 640 bis cod. pen., in presenzanon già della cessione del credito originario collegato alla pratica edilizia, madella rappresentazione numerica del suo valore, fungibile e priva di individualità.In tal senso richiama giurisprudenza di questa Corte secondo cui inpresenza della sola circolazione del credito sia pure fittizio, non si avrebbe latruffa.5.3.

Con il terzo motivo contesta l’affermazione di responsabilità per ildelitto di cui al capo 11) posto che la Corte di merito avrebbe valorizzato ai finidell’autoriciclaggio la consapevolezza della fittizietà dei crediti di imposta e lapartecipazione del ricorrente al sistema illecito, nonché l’esecuzione dei bonificiin favore della società spagnola [OSCURATO:PERSONA] comecondotte volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa deldenaro, senza spiegare quale fosse il coinvolgimento del ricorrente neitrasferimenti “ di ritorno” e quali fossero le condotte dissimulatorie poste inessere.Aggiunge che ove si pervenisse alla riqualificazione del delitto presupposto aisensi dell’art. 316 ter cod. pen., sarebbe applicabile la diminuzione di pena di cuiall’art. 648 ter. 1, comma 2, cod. pen.5.4.

Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza della fattispecie associativa di cui mancherebbero glielementi strutturali, nonché alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziocriminoso, posto che secondo quanto ricostruito in sentenza, egli mise adisposizione cinque società, ma la Corte non avrebbe indicato quali fossero néquando vi sarebbe stato l’ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine associativaovvero quale contributo l’imputato ha apportato alla vita dell’associazione.La sentenza impugnata non avrebbe valutato l’ipotesi alternativaprospettata dalla difesa circa la sussistenza del concorso nel reato continuato edavrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali, nel secondo bloccomotivazionale, ha indicato lo [OSCURATO:PERSONA] come “snodo organizzativo”assenza di elementi dimostrativi della sua capacità gestionale.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono basati su motivi in parte generici poiché difettano di una criticapuntuale al provvedimento impugnato e non prendono in considerazione, perconfutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi digravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521;Sez. 4, n.38202 del 07/07/2016, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013,Rv. 256133) limitandosi a riprodurre pedissequamente le censure dedotte inappello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini assertivi eapodittici, la correttezza della sentenza impugnata; in parte non consentitiperché volti a sindacare la scelta interpretativa delle fonti probatorie inveroampiamente giustificata con sentenze sostanzialmente conformi da entrambi igiudici di merito, sottoponendo al vaglio della Corte di legittimità una personale,alternativa lettura delle medesime fonti di prova, in assenza di realitravisamenti; e, in parte, infondati pertanto, vanno rigettati.1.

La genericità delle impugnazioni si apprezza in primo luogo conriferimento alle censure, comuni a tutti i ricorrenti, concernenti la sussistenza deldelitto associativo e la partecipazione dei singoli alla consorteria criminale,ciascuno con un proprio ruolo (primo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA], FagoneTommaso, [OSCURATO:PERSONA] e quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]).La Corte di merito ha adeguatamente delineato i requisiti essenziali dellafattispecie, ovvero la stabilità nel tempo della struttura organizzativa, lacontinuità e sistematicità dell'attività criminosa e ha ribadito, con riferimento allacensura in esame, che l'evidente organizzazione della struttura associativa, lacontinuità e l'intensa frequenza della commissione delle frodi pubbliche e deireati di autoriciclaggio, non potevano lasciare alcun dubbio, in capo agli imputati,circa il loro fattivo apporto ad uno stabile sodalizio criminale.Sul punto va ribadito che il discrimine tra partecipazione a detto delittoassociativo e concorso di persone nel reato continuato va individuato nella naturadell'accordo criminoso che, nel secondo caso, si manifesta in via occasionale etemporanea, per quanto funzionale alla consumazione di più reati determinati,commessi i quali le singole volontà non convergono ulteriormente verso unoscopo unitario; nella partecipazione al reato associativo, invece, l'accordocriminoso persegue il fine di realizzare un più vasto programma di azioniantigiuridiche indeterminate da compiere nell'indistinto futuro e con lapermanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali vuole,e tale è considerato dagli altri, essere associato per dare esecuzione al progettocondiviso (Sez. 5, n.1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Rv. 274442; Sez. 6, n.36131 del 13/05/2014, Rv. 260292; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014,Rv. 258009; Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, Rv. 255471).1.2.

Altro principio rilevante ai fini che qui interessano, è quello secondo ilquale è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto aireati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dallacommissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalitàesecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l'operativitàdell'associazione medesima, specie quando ricorrano elementi che dimostrino iltipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità diesecuzione (Sez.

U, n. 10 del 28/03/2001, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del31/03/2016, Rv.266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv.254233; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435).2.

Ciò detto, osserva il collegio che, nella specie, i giudici di merito si sonoassociativa, hanno richiamato ampie risultanze probatorie (derivanti daintercettazioni e da perquisizioni che hanno portato al sequestro di documenti)rendendo una motivazione immune da tutti i vizi di legittimità cumulativamentedenunciati dai ricorrenti, a nulla rilevando che il Tribunale del Riesame, abbiaannullato l’ordinanza cautelare trattandosi di annullamento, come osservato insentenza a pag. 125, determinato solo per motivi formali e riferita, tra gliodierni ricorrenti, al solo [OSCURATO:PERSONA] ( e non ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], né a Ibrailmllari peri quali il riesame è stato dichiarato inammissibile).3.

La Corte di appello, con pertinenti argomentazioni (pagg. 77 e segg. dellasentenza impugnata) e con ponderati richiami alla sentenza di primo grado, harimarcato che la sinergia funzionale – a partire dal giugno 2021 per circa unbiennio- nella realizzazione dei meccanismi truffaldini volti all’acquisizione divantaggi del cd.

“ bonus facciate” mediante la creazione di crediti fittizi, la lorocessione e il reinvestimento del denaro così ottenuto in attività economiche,dimostrava con chiarezza la presenza della “affectio societatis” e cioè laconsapevole e stabile adesione di ciascuno degli imputati alla consorteriacriminale.I giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e logicamenteineccepibili hanno fondato il proprio convincimento circa l’esistenzadell’organismo associativo ex art. 416 cod. pen., e non del concorso di personenel reato continuato su elementi probatori : documenti acquisisti in esito aperquisizioni e intercettazioni telefoniche in cui gli interlocutori nemmenoricorrendo ad un linguaggio criptico, discutevano della ricerca di “ pratiche” e di“cristiani” e cioè di persone disponibili ad effettuare false dichiarazioni edilizie edintestarsi società e imprese necessarie alla realizzazione dello schemafraudolento, da cui derivavano profitti illeciti dell’importo di svariati milioni dieuro che venivano poi, per la maggior parte, trasferiti in Spagna e in Albania epoi ritrasferiti in Italia e reinvestiti in attività commerciali, rimarcando la stabilitàdel vincolo associativo, l’esistenza di una base logistica, la duratadell’associazione, l’indeterminatezza del programma criminoso, l’affectiosocietatis e cioè il comune afflato verso la realizzazione del programmacriminoso, il protrarsi nel tempo dei reati fine secondo uno schema operativocollaudato in ossequio al criterio secondo cui il discrimen tra reato associativo econcorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimol'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto allacommissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevedetutti (Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Rv.260292 - 01).Va poi ribadito che secondo la giurisprudenza di questa Corte le condotte dipartecipazione e promozione delle associazioni criminose possono essere provateprogettati e consumati, le relazioni tra i concorrenti, gli strumenti apprestati perla loro costituzione siano indicativi della sussistenza di una organizzazione stabileed autonoma, dotata di una capacità progettuale che persiste anche "oltre" laconsumazione dei reati-scopo.

I reati scopo costituiscono, infatti, solo unepifenomeno del potenziale criminale del consorzio, ma non lo esauriscono, datoche il pericolo correlato alla associazione persiste "oltre e dopo" la consumazionedei reati-fine: è tale pericolo che giustifica la punizione dei partecipi per unacondotta che "si aggiunge" alla attività criminosa concorsuale, che si rileva nellaconsumazione dei reati-scopo e che, dunque, deve profilarsi come autonoma.Nella specie tale valutazione, per quanto sopra evidenziato, è stataeffettuata in maniera completa in quanto la sentenza impugnata non solo falegittimo riferimento alla consumazione dei reati fine, ma individua con chiarezzae specificità gli indicatori della autonomia del consorzio rispetto all'accordocriminoso funzionale alla consumazione delle truffe e definisce con chiarezza especificità il ruolo dei singoli partecipi in seno all'associazione.

Si segnala, inparticolare, che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] risultavano essere gli ideatori epromotori del meccanismo fraudolento, con ruoli interscambiabili, mentreSchembri era un fondamentale “snodo organizzativo” dell’intera associazionecome dimostrato dal suo concreto attivarsi per il reperimento di sempre nuovesocietà da inserire nel circuito criminoso e dalla reazione del gruppo al suoindebito impossessamento di somme di denaro ( cfr. in particolare pagg. 81 esegg., pagg. 113 e segg. e pag. 110 e 130 e segg. ).Diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, non si profila alcuna illogicitànella sentenza impugnata laddove si è ritenuto che all’interno dell’associazione vifossero più soggetti di vertice, posto che il gruppo non si esauriva con lapresenza dei ricorrenti, ma annoverava altri partecipi e d’altra parte, in linea diprincipio, l'esistenza di un organismo collettivo di vertice, non confligge conl’esistenza dell’associazione stessa ma può essere giustificata, come avvenutonel caso di specie, dalla ripartizione di specifiche competenze tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], chiamati ad operare su più fronti organizzativi in Italia e all’estero( cfr. pag. 81 della sentenza impugnata).4.

Parimenti generici sono i motivi che contestano la sussistenza dei delitti ditruffa e quelli che riguardano la qualificazione giuridica della condotta ai sensidell’art. 640 bis cod. pen. (motivo secondo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sui capida 1 a 10 e motivi primo e secondo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sui capi 1, 4, 6 ).I giudici di merito con valutazione conforme del materiale probatorio hannoritenuto integrate più fattispecie di truffa ai sensi dell’art. 640 bis cod. pen.essendo pacifico che gli imputati avessero artificiosamente creato crediti diimposta per lavori edilizi inesistenti, provvedendo poi a cederli, quale ultimacessionaria, a [OSCURATO:PERSONA] che, indotta in errore circa la sussistenza dei crediti,li liquidava monetizzando i relativi importi per un ammontare complessivo dieuro 4.963.160.Ciò che viene posto in discussione dai ricorrenti è la mancanza di induzionein errore degli enti ([OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate) limitatisi ad una merapresa d’atto legata alla ricezione delle istanze e della documentazione, per cui lacondotta degli imputati avrebbe, al più, potuto inquadrata nella fattispecie di cuiall’art. 316 ter cod. pen.Al riguardo va ricordato che per giurisprudenza costante il reato di indebitapercezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316 ter cod.pen. si differenzia daquello di truffa aggravata ex art. 640 bis cod.pen. per la mancata inclusione, tragli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, cheinvece connota la truffa.Nel caso della indebita percezione di cui al primo reato, il soggetto erogatoreè chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell'esistenza dellaformale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisitiautocertificati e non anche a compiere un'autonoma attività di accertamento (trale tante, Sez.

F, n. 44878 del 06/08/2019, Rv. 279036; Sez. 6, n. 51962 del02/10/2018, Rv. 274510; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979).Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 16568 del19/04/2007, Carchivi, hanno indicato alcuni principi cardine che non sono maistati messi in discussione dalla giurisprudenza successiva evidenziando, in primoluogo, come la verifica circa la distinzione tra i due reati debba avvenire caso percaso proprio in forza della problematicità astratta della questione.In secondo luogo, che l'applicazione dell'art. 316 ter cod.pen. deve averecarattere residuale, consono alla sua natura di norma volta ad “estendere lapunibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa” (fg. 7 dellasentenza SS.UU.

Carchivi), come dimostra anche il fatto che il legislatore, neldelineare la fattispecie, ha previsto una apposita clausola di riserva ("salvo che ilfatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod.pen.").Tale carattere residuale, indirizzato a limitare la portata applicativa dell'art.316 ter cod.pen. a “situazioni del tutto marginali”, ne riduce l'ambito a condottecome “il silenzio antidoveroso”, ovvero a quelle che non inducano“effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale”.A tal proposito è stato evidenziato come particolarmente problematicoproprio il caso in cui il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioninon presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presuppostidel singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessadeterminazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sullamera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a unafase successiva le opportune verifiche.

Sicché in questi casi, l'erogazione può nondipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da partedell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza dellaformale dichiarazione del richiedente.La successiva sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 7537 del16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, ha ribadito tutti i citati principi, rimarcandoancora il carattere sussidiario e residuale dell'art. 316-ter cod.pen. rispetto allatruffa (anche citando, in proposito, l'ordinanza della Corte cost. n. 95 del 2004),la valutazione in concreto e caso per caso dell'accertamento in ordine allasussistenza degli artifici e raggiri e della induzione in errore, stabilendo che«l'art. 316 ter cod.pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie ditruffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni odall'uso di atti o documenti falsi,ma nelle quali l'erogazione non discende da unafalsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore,che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta solo l'esistenzadella formale attestazione del richiedente» (fgg. 7 e 8 della sentenza SS.UU.Pizzuto).Dunque, nelle ipotesi in cui la condotta illecita, per le sue modalità -adeguate alla specifica normativa del singolo procedimento ma tenendo conto ditutto lo svolgimento dell'azione nel caso concreto - si esaurisca in una falsadichiarazione all'ente erogatore, potrà aversi il reato di cui all'art. 316 ter cod.pen., dal momento che l'ente, in assenza di controlli preventivi e, dunque, di unaautonoma e preliminare attività di accertamento, baserà la sua potestàdeliberativa a favore del richiedente l'incentivo, solo sulla effettiva esistenza delladichiarazione mendace che costituisce sostanzialmente l'unica condottapenalmente rilevante messa in atto dall'agente vale a dire il fatto di reato in sé,che può prescindere dalla esistenza di artifici e raggiri pur rimanendopenalmente rilevante in quanto punito dalla fattispecie residuale ("chiunquemediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere,ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue...").E difatti le sentenze volte a ritenere sussistente il reato di cui all'art. 316 tercod.pen. - ivi comprese quelle delle SS.UU. prima citate – hanno valutato casiconcreti nei quali, da un lato, il procedimento per l'erogazione di un qualchebeneficio pubblico era assai semplice; dall'altro, la condotta dell'agente siesauriva nella presentazione della dichiarazione falsa, della cui (sola) esistenzal'ente prendeva atto (cosi in Sez. 2, n. 6915 del 25/01/2011, Rv. 249470; Sez.2, n. 46064 del 19/10/2012, Rv. 254354; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Rv.261000; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Rv. 274510).Nel caso esaminato assumono i ricorrenti ( in particolare la DifesaSchembri), che la mancanza di previsione normativa di preventivi controlliall'epoca in cui sono state consumate alcune truffe ( quelle dei capi da 1 a 8)non darebbe luogo a tale delitto ma a quello di cui all’art. 316 ter cod. pen., .Effettivamente alcune condotte truffaldine contestate, risultano commesseprima dell’introduzione, per mezzo del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito conmodificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) dell'art. 122-bis, entrato in vigoredal 12 novembre 2021 proprio nell'ambito, previsto espressamente dallegislatore, di adottare “misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni deicrediti.

Rafforzamento dei controlli preventivi”.L'originaria disciplina del d.l. 34 del 2020 - tendente a favorire al massimo lacircolazione dei crediti tutelando il cessionario di buona fede – non prevedeva,infatti, alcun controllo a monte, relativo alla verifica della correttezza dei datiinseriti nell'apposito portale della Agenzia delle Entrate e neanche in relazionealla cessione del credito di imposta, che era stata, prevista, in origine, comeillimitata dall'art. 121 del decreto citato.La conclusione cui perviene la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non è condivisibile in dirittoin quanto eccessivamente formalistica e foriera di una non giustificata dilatazionedell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316 ter cod.pen., non rispondentealla natura della fattispecie ed ai principi di diritto sopra esposti, applicabili a casicome quello in esame in cui è incontestata la commissione di una complessaed idonea ad indurre in errore il soggetto passivo attraverso la falsadichiarazione all'ente, che si pone solo come uno dei tanti segmenti della azionedelittuosa, della cui ampia portata occorre tener conto nella ricostruzioned'insieme del caso concreto e della consequenziale sua definizione giuridica.Infatti, è tutto l'insieme delle condotte commesse dagli indagati perperseguire il loro obbiettivo illecito, addirittura raggiunto attraverso lacostituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento dellarilevante serie di condotte decettive antecedenti e susseguenti allacomunicazione a [OSCURATO:PERSONA] e all'Agenzia delle Entrate, che viene in rilievo aifin della qualificazione giuridica posto che l’ente ha ritenuto falsamente esistentiin base alla dichiarazione presentata, una innumerevole serie di requisiti in capoai richiedenti il beneficio fiscale, venendo indotto in errore sulla sussistenza ditutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla mera comunicazionecome dimostra la lunga serie di attività altamente fraudolente poste in essere.Occorre quindi ribadire che “Integra il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen.l'attività organizzata di natura fraudolenta posta in essere per conseguireerogazioni pubbliche, nel caso in cui la falsa dichiarazione all'ente si ponga comeuno dei segmenti dell'azione delittuosa, presupponendo essa il mancato possessodi una serie di requisiti dichiarati falsamente esistenti per indurre in errore l'enteerogatore. (Fattispecie relativa all'illecita percezione di falsi crediti d'impostarelativi all'utilizzo di "bonus" previsti dalla legislazione emergenziale pandemica –"bonus" locazioni, "sisma-bonus", "bonus" facciate – ottenuti attraverso lacostituzione di un'associazione per delinquere finalizzata alla predisposizione dientrate) (Sez. 2, n.19841 del 12/01/2023, Rv. 285397 – 01; Sez. 2 , n. 13573del 02/02/2024, Rv. 286319 – 02: Sez. 2, n. 40015 del 23/10/2024, Rv. 287083– 01).5.

Esaurita la trattazione dei motivi concernenti le truffe, occorre oraesaminare quelli relativi ai delitti di autoriciclaggio (motivo secondo del ricorsorelativo al capo 11) ) che appaiono tutti generici, oltre che manifestamenteinfondati.[OSCURATO:PERSONA] contesta genericamente l’affermazione di responsabilità per ildelitto di cui all’art. 648 ter. 1 cod. pen., senza tener conto del contenuto diintercettazioni e dell’informativa finale della Guardia di Finanza, trasfuse nellasentenza di primo grado e pertinentemente richiamate dalla Corte di appello cheha individuato le condotte dissimulatorie integrative delle varie fattispecie (pagg.124 e segg. della sentenza di appello), considerato che il gruppo dopo la primafase di creazione e liquidazione dei crediti fittizi, era passato alla ripulitura deldenaro mediante operazioni di bonifico da parte di soggetti giuridici riconducibilianche a [OSCURATO:PERSONA] su conti esteri riconducibili anche a [OSCURATO:PERSONA] altra parte della provvista illecita veniva utilizzata per acquisti di attivitàcommerciali quali quelle indicate nei capi di imputazione.6.

Parimenti inammissibile è la censura sollevata da [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al delitto di autoricilaggio di cui al capo 11, che non si confronta con ladiffusa motivazione riportata a pag. 136 e segg. della sentenza impugnata in cuila Corte di merito ha descritto la condotta autoriclatoria consista nei bonifici daparte d [OSCURATO:PERSONA] del profitto delle truffe, su conti esteri in favore di una società,riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] secondo le indicazioni operative fornite propriodai fratelli [OSCURATO:PERSONA].In sostanza tutte le censure difensive relative a tali capi, già valutate comeinammissibili in sede di appello perchè affette da genericità intrinseca edestrinseca, si risolvono in una contestazione del fatto, con termini assertivi eapodittici senza che sia dato rilevare lacune motivazionali o errori di diritto,dovendosi ribadire in principio secondo cui “Risponde del delitto di autoriciclaggiol'autore anche di uno solo di più reati-presupposto che, consapevole dell'originedelittuosa delle utilità derivanti dal reato al quale ha concorso, pone in essereuna successiva condotta tipica causalmente orientata ad ostacolarel'accertamento della loro provenienza (Sez. 2, n. 18847 del 13/02/2025, Rv.288062 – 01) .

In motivazione, la Corte ha affermato, inoltre, che, in presenza dipiù reati-presupposto, la configurabilità del delitto di cui all'art. 648 ter.1 cod.pen. non richiede l'identità fisica tra tutti gli autori dei predetti reati e coloro cherealizzano la successiva condotta autoriciclatoria.Preme poi ribadire che in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non ènecessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da unasentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fattocostitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella suamaterialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio oautoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanzaimponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n.42052 del 19/06/2019, Rv. 277609 – 02).7.

Rimangono da esaminare i motivi concernenti il trattamento sanzionatorioe la confisca ( motivo secondo e terzo di Irbrhaillmari, motivi quarto e quinto deiricorsi [OSCURATO:PERSONA]).

Si tratta, anche in questo caso, di motivi inammissibili avutoriguardo alla genericità dei motivi di appello ed alla puntuale risposta resa dallaCorte di merito che con argomentazioni giuridicamente corrette, esaustive edesenti da palesi illogicità ( cfr. pagg. 125 e segg. della sentenza impugnata) harimarcato la sostanziale omogeneità delle condotte contestate ai ricorrenti, tutticoncordemente operanti senza distinzioni soggettive di sorta nel meccanismodelittuoso, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza,peraltro, di elementi positivamente valutabili e, quanto alla continuazione, hasufficientemente giustificato l’incremento di pena, previa individuazione del reatopiù grave per ciascun ricorrente con una valutazione di complessiva congruitàdella pena,.

A tal riguardo preme ricordare che le Sez.

Unite con la sentenza n.47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01, hanno spiegato che “il grado diimpegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlatoall'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato ilrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si siaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene”.8.

I motivi concernenti la confisca,poi, non sono inammissibili perché nondevoluti in appello non potendosi ritenere che la censura possa discendere, comepretendono i ricorrenti, per implicito, dalla contestazione relativa allaaffermazione di responsabilità per i singoli capi di imputazione.La parte della sentenza relativa alla confisca, infatti, in assenza diimpugnazione, è diventata cosa giudicata trattandosi di statuizione aventeun’autonomia giuridico concettuale, rispetto alla statuizione sulla responsabilitàper i singoli reati (cfr. Sez.

U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Rv. 186165,che — ricordando la totale sovrapponibilità tra l'art. 545 vecchio codice di rito equella dell'art. 624 cod.proc. pen. — ha definito "parte" della sentenza,suscettibile di giudicato parziale, ogni statuizione avente una sua autonomiagiuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio inrelazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle chenell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili diriesame).Alla luce delle considerazioni che precedono tutti ricorsi vanno dichiaratiinammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualioltre che alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civilePoste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate come da dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,condanna,inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euroseimila, oltre accessori di legge.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 30/09/1975visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio con riferimento al quarto e quinto motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento al 4 motivo del ricorso di FagoneAntonio, e l’inammissibilità dei restanti motivi dei ricorsi nonché l’inammissibilitàdei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avvocatoMassimo [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che si è associato alprocuratore generale chiedendo l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e hadepositato nota spese;udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia, in parzialeriforma della sentenza del GUP del Tribunale di Verona emessa in data15/10/2024 che in esito a giudizio abbreviato aveva condannato gli odierniricorrenti ed altri imputati non ricorrenti, per una serie di delitti di truffaconsumata o tentata ex art. 640 bis cod. pen. (capi da 1 a 10) e diautoriciclaggio ai sensi dell’art. 648 ter.1 cod. pen. (capi da 11 a 21), nonché peril delitto di associazione per delinquere (capo 22), irrogando anche le peneaccessorie e disponendo la confisca diretta e per equivalente del profitto delreato in relazione a ciascun imputato, previa esclusione della circostanzaaggravante di cui all’art. 61 bis cod. pen., ha rideterminato le pene per tutti gliimputati in relazione ai reati di cui ai capi 11) e 22) ed ha assolto FagoneTommaso dal reato di truffa di cui al capo 6).I giudici di merito hanno accertato la consumazione da parte degli odierniricorrenti di una serie di truffe consistite nell’indurre in errore mediante artifici oraggiri e cioè dichiarando mediante piattaforma telematica l’esistenza di creditifittizi per l’esecuzione di lavori di recupero o restauro (c.d. bonus facciate) inrealtà mai eseguiti, [OSCURATO:PERSONA] ultima cessionaria dei crediti fittizi, cheerogava i relativi importi, conseguendo così un ingiusto profitto; oltre ad unaserie di reati di autoriciclaggio poiché, quali autori dei delitti presupposto,impiegavano o trasferivano in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali ildenaro proveniente dai delitti di truffa da loro commessi, ostacolando cosìconcretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso, [OSCURATO:PERSONA], FagoneTommaso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali lamentano:3. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge in relazione agli artt. 416 cod. pen.,530, 533 cod. proc. pen, e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza deldelitto associativo di cui al capo 22).3.1. La Corte di appello non avrebbe valutato le censure difensive, liquidatecome inammissibili, con le quali si contestava la sussistenza del reato associativoviolando il canone ermeneutico dell’oltre ragionevole dubbio e valorizzando, a finidi condanna, elementi indiziari, suscettibili di interpretazione multipla ealternativa in presenza dei quali si sarebbe dovuta emettere una sentenzaassolutoria nel rispetto dell’art. 530 cod. proc. pen, tanto più che anche ilTribunale del riesame, nella fase cautelare, aveva escluso la gravità indiziaria inordine a tale fattispecie.In particolare, la Corte di appello avrebbe motivato in maniera carente edinappagante quanto alla sussistenza della fattispecie associativa, accertata sullabase delle modalità operative ripetitive dello schema truffaldino che, nellaprospettiva difensiva avrebbero una valenza probatoria non univoca potendoquesti stessi elementi ( in particolare le conversazioni da cui emergerebbe loscambio di informazioni e di “istruzioni operative”), giustificare la versionealternativa circa la sussistenza di un concorso di persone nei reati fine. Leconversazioni intercettate, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, nondimostrerebbero affatto l’esistenza di una struttura stabile, di un programmacriminoso indefinito ovvero una ripartizione di ruoli, posto che l’accordo erafunzionale alla realizzazione di una serie di reati volti al conseguimento deicontributi pubblici, la cui esecuzione era temporalmente circoscritta ai terminidella normativa sul bonus facciate.3.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di truffa consumata otentata di cui ai capi da 1 a 10, in luogo del delitto di cui all’art. 316 ter cod. pen.posto che l’erogazione dei benefici economici sarebbe avvenuta in assenza diartifici o raggiri ed in assenza di induzione in errore in quanto gli enti destinatarisi sarebbero limitati ad una mera presa d’atto: [OSCURATO:PERSONA] non effettuò alcunaverifica dei documenti ricevuti ed anche l’Agenzia delle Entrate svolse i controllisuccessivamente all’erogazione dei beneficio (sul punto richiama Sez. 6 n. 46354del 29/10/2024).3.3. Con il successivo motivo lamenta violazione di legge e vizio idimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di autoriciclaggio(capi da 11 a 21 ).La Corte di appello si sarebbe limitata a motivare per relationem rinviando aparti della sentenza di primo grado e al contenuto dell’informativa chepresentavano identità di argomenti ed erano sovrapponibili, senza nullaaggiungere se non poche scarne considerazioni circa l’utilizzo abusivo del bonusfacciate, insufficienti a giustificare l’affermazione di responsabilità non essendostata provata l’identità delle somme conseguite dalle truffe e le somme oggettodi investimenti immobiliari posto che gli acquisti vennero effettuati dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA] con somme proprie e del tutto regolari.3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e difetto dimotivazione in relazione alla dosimetria della pena tenuto conto dell’eliminazionedella aggravante della transnazionalità.3.5. Con il quinto motivo (erroneamente rubricato come quarto) il ricorrentelamenta difetto di motivazione in relazione alla confisca (diretta o perequivalente) del profitto del reato fino alla concorrenza indicata per ciascunimputato in quanto la Corte di merito non avrebbe risposto alla censura difensivaconcernente “ogni punto di condanna e ogni sanzione relativa”, nulla disponendoin merito al mantenimento della misura.4. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo denuncia:4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza del delitto associativo di cui al capo 22) sviluppando argomentazioniperfettamente sovrapponibili a quelle esposte da [OSCURATO:PERSONA] nel primomotivo di ricorso cui, per brevità, si rinvia.4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al delitto di autoriciclaggio di cui al capo 14), nonavendo la Corte di appello individuato la condotta materialmente posta in esseredal’imputato, limitandosi ad un rinvio a parti della sentenza di primo grado ed alcontenuto dell’informativa, che non riguarderebbero il capo 14), posto chel’imputato non era presente alla stipula del contratto preliminare di venditadell’immobile “[OSCURATO:PERSONA] “ di cui all’imputazione.4.3. Con il terzo motivo, relativo ai capi 16, 17, 18, 19 riproduce motivi dicensura analoghi a quelli sollevati da [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo diricorso relativo ai delitti di autoriciclaggio, cui si rinvia.4.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e difetto dimotivazione in relazione alla dosimetria della pena posto che l’esclusione dellaaggravante della transnazionalità e l’assoluzione dell’imputato dal delitto di cui alcapo 6), avrebbero dovuto condurre ad una proporzionale riduzione di pena;inoltre, gli incrementi di pena per la continuazione sarebbero stati calcolati inmaniera errata. Infatti, tra i i reati posti in continuazione la Corte di meritoavrebbe omesso il capo 4) con la conseguenza che i singoli aumenti per i restanticapi sarebbero superiori a quelli determinati dal primo giudice; ancora, l’aumentoper il delitto di cui al capo 22) pari a mesi 3 di reclusione ed euro 3.000,00 dimulta, avrebbe dovuto condurre ad una pena finale di anni 8 e mesi 1 direclusione ed euro 16.500,00 e non alla pena di anni 8 ed euro 15.500,00, poiridotta per il rito: l’itinerario seguito sarebbe pertanto censurabile perchéillegittimo.4.5. Con il quinto motivo (rubricato come quarto), il ricorrente contestal’omessa decisione sulla confisca posto che l’atto di appello investiva ogni capo epunto della sentenza e dunque anche la misura ablativa5. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo eccepisce:5.1. violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del delittoassociativo (capo 22).Assume il ricorrente che la Corte di appello avrebbe ravvisato gli elementicostitutivi della fattispecie associativa: esistenza di un piano criminosoindeterminato, un vincolo stabi le e tendenzialmente permanente,un’organizzazione di mezzi e di uomini idonei al raggiungimento degli scopidell’associazione, la consapevolezza di ciascun componente di contribuire con lapropria condotta alla vita dell’associazione ed al raggiungimento degli obiettividei reati scopo, basandosi su dati inesistenti ovvero ambivalenti. Il ricorrente, insostanza ripercorre gli stessi argomenti esposti da [OSCURATO:PERSONA] e FagoneTommaso nei propri ricorsi, ai quali, per brevità, si rinvia.5.2. Con il secondo e terzo motivo il ricorrente contesta il diniego dellecircostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena, ritenuta eccessiva afronte della eliminazione dell’aggravante di cui all’art. 61 bis cod. pen.6. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo lamenta:6.1. violazione di legge in relazione agli artt. 640 bis cod. pen. e 316 tercod. pen. per avere la Corte di appello qualificato la condotta dei ricorrenti,consistita nella cessione dei crediti, come truffa aggravata anzichè come indebitapercezione di erogazioni pubbliche, senza considerare che il sistema previgenteall’art. 122 bis del D.L. 34/2020, entrato in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non prevedevaai fini della erogazione del beneficio alcuna attività valutativa da parte dell’Entepubblico, sicchè non poteva darsi alcuna induzione in errore ai fini della truffa.6.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza della fattispecie di cui all’art. 640 bis cod. pen., in presenzanon già della cessione del credito originario collegato alla pratica edilizia, madella rappresentazione numerica del suo valore, fungibile e priva di individualità.In tal senso richiama giurisprudenza di questa Corte secondo cui inpresenza della sola circolazione del credito sia pure fittizio, non si avrebbe latruffa.5.3. Con il terzo motivo contesta l’affermazione di responsabilità per ildelitto di cui al capo 11) posto che la Corte di merito avrebbe valorizzato ai finidell’autoriciclaggio la consapevolezza della fittizietà dei crediti di imposta e lapartecipazione del ricorrente al sistema illecito, nonché l’esecuzione dei bonificiin favore della società spagnola [OSCURATO:PERSONA] comecondotte volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa deldenaro, senza spiegare quale fosse il coinvolgimento del ricorrente neitrasferimenti “ di ritorno” e quali fossero le condotte dissimulatorie poste inessere.Aggiunge che ove si pervenisse alla riqualificazione del delitto presupposto aisensi dell’art. 316 ter cod. pen., sarebbe applicabile la diminuzione di pena di cuiall’art. 648 ter. 1, comma 2, cod. pen.5.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza della fattispecie associativa di cui mancherebbero glielementi strutturali, nonché alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziocriminoso, posto che secondo quanto ricostruito in sentenza, egli mise adisposizione cinque società, ma la Corte non avrebbe indicato quali fossero néquando vi sarebbe stato l’ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine associativaovvero quale contributo l’imputato ha apportato alla vita dell’associazione.La sentenza impugnata non avrebbe valutato l’ipotesi alternativaprospettata dalla difesa circa la sussistenza del concorso nel reato continuato edavrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali, nel secondo bloccomotivazionale, ha indicato lo [OSCURATO:PERSONA] come “snodo organizzativo”assenza di elementi dimostrativi della sua capacità gestionale.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono basati su motivi in parte generici poiché difettano di una criticapuntuale al provvedimento impugnato e non prendono in considerazione, perconfutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi digravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521;Sez. 4, n.38202 del 07/07/2016, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013,Rv. 256133) limitandosi a riprodurre pedissequamente le censure dedotte inappello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini assertivi eapodittici, la correttezza della sentenza impugnata; in parte non consentitiperché volti a sindacare la scelta interpretativa delle fonti probatorie inveroampiamente giustificata con sentenze sostanzialmente conformi da entrambi igiudici di merito, sottoponendo al vaglio della Corte di legittimità una personale,alternativa lettura delle medesime fonti di prova, in assenza di realitravisamenti; e, in parte, infondati pertanto, vanno rigettati.1. La genericità delle impugnazioni si apprezza in primo luogo conriferimento alle censure, comuni a tutti i ricorrenti, concernenti la sussistenza deldelitto associativo e la partecipazione dei singoli alla consorteria criminale,ciascuno con un proprio ruolo (primo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA], FagoneTommaso, [OSCURATO:PERSONA] e quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]).La Corte di merito ha adeguatamente delineato i requisiti essenziali dellafattispecie, ovvero la stabilità nel tempo della struttura organizzativa, lacontinuità e sistematicità dell'attività criminosa e ha ribadito, con riferimento allacensura in esame, che l'evidente organizzazione della struttura associativa, lacontinuità e l'intensa frequenza della commissione delle frodi pubbliche e deireati di autoriciclaggio, non potevano lasciare alcun dubbio, in capo agli imputati,circa il loro fattivo apporto ad uno stabile sodalizio criminale.Sul punto va ribadito che il discrimine tra partecipazione a detto delittoassociativo e concorso di persone nel reato continuato va individuato nella naturadell'accordo criminoso che, nel secondo caso, si manifesta in via occasionale etemporanea, per quanto funzionale alla consumazione di più reati determinati,commessi i quali le singole volontà non convergono ulteriormente verso unoscopo unitario; nella partecipazione al reato associativo, invece, l'accordocriminoso persegue il fine di realizzare un più vasto programma di azioniantigiuridiche indeterminate da compiere nell'indistinto futuro e con lapermanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali vuole,e tale è considerato dagli altri, essere associato per dare esecuzione al progettocondiviso (Sez. 5, n.1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Rv. 274442; Sez. 6, n.36131 del 13/05/2014, Rv. 260292; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014,Rv. 258009; Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, Rv. 255471).1.2. Altro principio rilevante ai fini che qui interessano, è quello secondo ilquale è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto aireati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dallacommissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalitàesecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l'operativitàdell'associazione medesima, specie quando ricorrano elementi che dimostrino iltipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità diesecuzione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del31/03/2016, Rv.266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv.254233; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435).2. Ciò detto, osserva il collegio che, nella specie, i giudici di merito si sonoassociativa, hanno richiamato ampie risultanze probatorie (derivanti daintercettazioni e da perquisizioni che hanno portato al sequestro di documenti)rendendo una motivazione immune da tutti i vizi di legittimità cumulativamentedenunciati dai ricorrenti, a nulla rilevando che il Tribunale del Riesame, abbiaannullato l’ordinanza cautelare trattandosi di annullamento, come osservato insentenza a pag. 125, determinato solo per motivi formali e riferita, tra gliodierni ricorrenti, al solo [OSCURATO:PERSONA] ( e non ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], né a Ibrailmllari peri quali il riesame è stato dichiarato inammissibile).3. La Corte di appello, con pertinenti argomentazioni (pagg. 77 e segg. dellasentenza impugnata) e con ponderati richiami alla sentenza di primo grado, harimarcato che la sinergia funzionale – a partire dal giugno 2021 per circa unbiennio- nella realizzazione dei meccanismi truffaldini volti all’acquisizione divantaggi del cd. “ bonus facciate” mediante la creazione di crediti fittizi, la lorocessione e il reinvestimento del denaro così ottenuto in attività economiche,dimostrava con chiarezza la presenza della “affectio societatis” e cioè laconsapevole e stabile adesione di ciascuno degli imputati alla consorteriacriminale.I giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e logicamenteineccepibili hanno fondato il proprio convincimento circa l’esistenzadell’organismo associativo ex art. 416 cod. pen., e non del concorso di personenel reato continuato su elementi probatori : documenti acquisisti in esito aperquisizioni e intercettazioni telefoniche in cui gli interlocutori nemmenoricorrendo ad un linguaggio criptico, discutevano della ricerca di “ pratiche” e di“cristiani” e cioè di persone disponibili ad effettuare false dichiarazioni edilizie edintestarsi società e imprese necessarie alla realizzazione dello schemafraudolento, da cui derivavano profitti illeciti dell’importo di svariati milioni dieuro che venivano poi, per la maggior parte, trasferiti in Spagna e in Albania epoi ritrasferiti in Italia e reinvestiti in attività commerciali, rimarcando la stabilitàdel vincolo associativo, l’esistenza di una base logistica, la duratadell’associazione, l’indeterminatezza del programma criminoso, l’affectiosocietatis e cioè il comune afflato verso la realizzazione del programmacriminoso, il protrarsi nel tempo dei reati fine secondo uno schema operativocollaudato in ossequio al criterio secondo cui il discrimen tra reato associativo econcorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimol'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto allacommissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevedetutti (Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Rv.260292 - 01).Va poi ribadito che secondo la giurisprudenza di questa Corte le condotte dipartecipazione e promozione delle associazioni criminose possono essere provateprogettati e consumati, le relazioni tra i concorrenti, gli strumenti apprestati perla loro costituzione siano indicativi della sussistenza di una organizzazione stabileed autonoma, dotata di una capacità progettuale che persiste anche "oltre" laconsumazione dei reati-scopo. I reati scopo costituiscono, infatti, solo unepifenomeno del potenziale criminale del consorzio, ma non lo esauriscono, datoche il pericolo correlato alla associazione persiste "oltre e dopo" la consumazionedei reati-fine: è tale pericolo che giustifica la punizione dei partecipi per unacondotta che "si aggiunge" alla attività criminosa concorsuale, che si rileva nellaconsumazione dei reati-scopo e che, dunque, deve profilarsi come autonoma.Nella specie tale valutazione, per quanto sopra evidenziato, è stataeffettuata in maniera completa in quanto la sentenza impugnata non solo falegittimo riferimento alla consumazione dei reati fine, ma individua con chiarezzae specificità gli indicatori della autonomia del consorzio rispetto all'accordocriminoso funzionale alla consumazione delle truffe e definisce con chiarezza especificità il ruolo dei singoli partecipi in seno all'associazione. Si segnala, inparticolare, che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] risultavano essere gli ideatori epromotori del meccanismo fraudolento, con ruoli interscambiabili, mentreSchembri era un fondamentale “snodo organizzativo” dell’intera associazionecome dimostrato dal suo concreto attivarsi per il reperimento di sempre nuovesocietà da inserire nel circuito criminoso e dalla reazione del gruppo al suoindebito impossessamento di somme di denaro ( cfr. in particolare pagg. 81 esegg., pagg. 113 e segg. e pag. 110 e 130 e segg. ).Diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, non si profila alcuna illogicitànella sentenza impugnata laddove si è ritenuto che all’interno dell’associazione vifossero più soggetti di vertice, posto che il gruppo non si esauriva con lapresenza dei ricorrenti, ma annoverava altri partecipi e d’altra parte, in linea diprincipio, l'esistenza di un organismo collettivo di vertice, non confligge conl’esistenza dell’associazione stessa ma può essere giustificata, come avvenutonel caso di specie, dalla ripartizione di specifiche competenze tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], chiamati ad operare su più fronti organizzativi in Italia e all’estero( cfr. pag. 81 della sentenza impugnata).4. Parimenti generici sono i motivi che contestano la sussistenza dei delitti ditruffa e quelli che riguardano la qualificazione giuridica della condotta ai sensidell’art. 640 bis cod. pen. (motivo secondo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sui capida 1 a 10 e motivi primo e secondo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sui capi 1, 4, 6 ).I giudici di merito con valutazione conforme del materiale probatorio hannoritenuto integrate più fattispecie di truffa ai sensi dell’art. 640 bis cod. pen.essendo pacifico che gli imputati avessero artificiosamente creato crediti diimposta per lavori edilizi inesistenti, provvedendo poi a cederli, quale ultimacessionaria, a [OSCURATO:PERSONA] che, indotta in errore circa la sussistenza dei crediti,li liquidava monetizzando i relativi importi per un ammontare complessivo dieuro 4.963.160.Ciò che viene posto in discussione dai ricorrenti è la mancanza di induzionein errore degli enti ([OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate) limitatisi ad una merapresa d’atto legata alla ricezione delle istanze e della documentazione, per cui lacondotta degli imputati avrebbe, al più, potuto inquadrata nella fattispecie di cuiall’art. 316 ter cod. pen.Al riguardo va ricordato che per giurisprudenza costante il reato di indebitapercezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316 ter cod.pen. si differenzia daquello di truffa aggravata ex art. 640 bis cod.pen. per la mancata inclusione, tragli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, cheinvece connota la truffa.Nel caso della indebita percezione di cui al primo reato, il soggetto erogatoreè chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell'esistenza dellaformale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisitiautocertificati e non anche a compiere un'autonoma attività di accertamento (trale tante, Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Rv. 279036; Sez. 6, n. 51962 del02/10/2018, Rv. 274510; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979).Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 16568 del19/04/2007, Carchivi, hanno indicato alcuni principi cardine che non sono maistati messi in discussione dalla giurisprudenza successiva evidenziando, in primoluogo, come la verifica circa la distinzione tra i due reati debba avvenire caso percaso proprio in forza della problematicità astratta della questione.In secondo luogo, che l'applicazione dell'art. 316 ter cod.pen. deve averecarattere residuale, consono alla sua natura di norma volta ad “estendere lapunibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa” (fg. 7 dellasentenza SS.UU. Carchivi), come dimostra anche il fatto che il legislatore, neldelineare la fattispecie, ha previsto una apposita clausola di riserva ("salvo che ilfatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod.pen.").Tale carattere residuale, indirizzato a limitare la portata applicativa dell'art.316 ter cod.pen. a “situazioni del tutto marginali”, ne riduce l'ambito a condottecome “il silenzio antidoveroso”, ovvero a quelle che non inducano“effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale”.A tal proposito è stato evidenziato come particolarmente problematicoproprio il caso in cui il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioninon presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presuppostidel singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessadeterminazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sullamera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a unafase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi, l'erogazione può nondipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da partedell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza dellaformale dichiarazione del richiedente.La successiva sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 7537 del16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, ha ribadito tutti i citati principi, rimarcandoancora il carattere sussidiario e residuale dell'art. 316-ter cod.pen. rispetto allatruffa (anche citando, in proposito, l'ordinanza della Corte cost. n. 95 del 2004),la valutazione in concreto e caso per caso dell'accertamento in ordine allasussistenza degli artifici e raggiri e della induzione in errore, stabilendo che«l'art. 316 ter cod.pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie ditruffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni odall'uso di atti o documenti falsi,ma nelle quali l'erogazione non discende da unafalsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore,che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta solo l'esistenzadella formale attestazione del richiedente» (fgg. 7 e 8 della sentenza SS.UU.Pizzuto).Dunque, nelle ipotesi in cui la condotta illecita, per le sue modalità -adeguate alla specifica normativa del singolo procedimento ma tenendo conto ditutto lo svolgimento dell'azione nel caso concreto - si esaurisca in una falsadichiarazione all'ente erogatore, potrà aversi il reato di cui all'art. 316 ter cod.pen., dal momento che l'ente, in assenza di controlli preventivi e, dunque, di unaautonoma e preliminare attività di accertamento, baserà la sua potestàdeliberativa a favore del richiedente l'incentivo, solo sulla effettiva esistenza delladichiarazione mendace che costituisce sostanzialmente l'unica condottapenalmente rilevante messa in atto dall'agente vale a dire il fatto di reato in sé,che può prescindere dalla esistenza di artifici e raggiri pur rimanendopenalmente rilevante in quanto punito dalla fattispecie residuale ("chiunquemediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere,ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue...").E difatti le sentenze volte a ritenere sussistente il reato di cui all'art. 316 tercod.pen. - ivi comprese quelle delle SS.UU. prima citate – hanno valutato casiconcreti nei quali, da un lato, il procedimento per l'erogazione di un qualchebeneficio pubblico era assai semplice; dall'altro, la condotta dell'agente siesauriva nella presentazione della dichiarazione falsa, della cui (sola) esistenzal'ente prendeva atto (cosi in Sez. 2, n. 6915 del 25/01/2011, Rv. 249470; Sez.2, n. 46064 del 19/10/2012, Rv. 254354; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Rv.261000; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Rv. 274510).Nel caso esaminato assumono i ricorrenti ( in particolare la DifesaSchembri), che la mancanza di previsione normativa di preventivi controlliall'epoca in cui sono state consumate alcune truffe ( quelle dei capi da 1 a 8)non darebbe luogo a tale delitto ma a quello di cui all’art. 316 ter cod. pen., .Effettivamente alcune condotte truffaldine contestate, risultano commesseprima dell’introduzione, per mezzo del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito conmodificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) dell'art. 122-bis, entrato in vigoredal 12 novembre 2021 proprio nell'ambito, previsto espressamente dallegislatore, di adottare “misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni deicrediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”.L'originaria disciplina del d.l. 34 del 2020 - tendente a favorire al massimo lacircolazione dei crediti tutelando il cessionario di buona fede – non prevedeva,infatti, alcun controllo a monte, relativo alla verifica della correttezza dei datiinseriti nell'apposito portale della Agenzia delle Entrate e neanche in relazionealla cessione del credito di imposta, che era stata, prevista, in origine, comeillimitata dall'art. 121 del decreto citato.La conclusione cui perviene la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non è condivisibile in dirittoin quanto eccessivamente formalistica e foriera di una non giustificata dilatazionedell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316 ter cod.pen., non rispondentealla natura della fattispecie ed ai principi di diritto sopra esposti, applicabili a casicome quello in esame in cui è incontestata la commissione di una complessaed idonea ad indurre in errore il soggetto passivo attraverso la falsadichiarazione all'ente, che si pone solo come uno dei tanti segmenti della azionedelittuosa, della cui ampia portata occorre tener conto nella ricostruzioned'insieme del caso concreto e della consequenziale sua definizione giuridica.Infatti, è tutto l'insieme delle condotte commesse dagli indagati perperseguire il loro obbiettivo illecito, addirittura raggiunto attraverso lacostituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento dellarilevante serie di condotte decettive antecedenti e susseguenti allacomunicazione a [OSCURATO:PERSONA] e all'Agenzia delle Entrate, che viene in rilievo aifin della qualificazione giuridica posto che l’ente ha ritenuto falsamente esistentiin base alla dichiarazione presentata, una innumerevole serie di requisiti in capoai richiedenti il beneficio fiscale, venendo indotto in errore sulla sussistenza ditutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla mera comunicazionecome dimostra la lunga serie di attività altamente fraudolente poste in essere.Occorre quindi ribadire che “Integra il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen.l'attività organizzata di natura fraudolenta posta in essere per conseguireerogazioni pubbliche, nel caso in cui la falsa dichiarazione all'ente si ponga comeuno dei segmenti dell'azione delittuosa, presupponendo essa il mancato possessodi una serie di requisiti dichiarati falsamente esistenti per indurre in errore l'enteerogatore. (Fattispecie relativa all'illecita percezione di falsi crediti d'impostarelativi all'utilizzo di "bonus" previsti dalla legislazione emergenziale pandemica –"bonus" locazioni, "sisma-bonus", "bonus" facciate – ottenuti attraverso lacostituzione di un'associazione per delinquere finalizzata alla predisposizione dientrate) (Sez. 2, n.19841 del 12/01/2023, Rv. 285397 – 01; Sez. 2 , n. 13573del 02/02/2024, Rv. 286319 – 02: Sez. 2, n. 40015 del 23/10/2024, Rv. 287083– 01).5. Esaurita la trattazione dei motivi concernenti le truffe, occorre oraesaminare quelli relativi ai delitti di autoriciclaggio (motivo secondo del ricorsorelativo al capo 11) ) che appaiono tutti generici, oltre che manifestamenteinfondati.[OSCURATO:PERSONA] contesta genericamente l’affermazione di responsabilità per ildelitto di cui all’art. 648 ter. 1 cod. pen., senza tener conto del contenuto diintercettazioni e dell’informativa finale della Guardia di Finanza, trasfuse nellasentenza di primo grado e pertinentemente richiamate dalla Corte di appello cheha individuato le condotte dissimulatorie integrative delle varie fattispecie (pagg.124 e segg. della sentenza di appello), considerato che il gruppo dopo la primafase di creazione e liquidazione dei crediti fittizi, era passato alla ripulitura deldenaro mediante operazioni di bonifico da parte di soggetti giuridici riconducibilianche a [OSCURATO:PERSONA] su conti esteri riconducibili anche a [OSCURATO:PERSONA] altra parte della provvista illecita veniva utilizzata per acquisti di attivitàcommerciali quali quelle indicate nei capi di imputazione.6. Parimenti inammissibile è la censura sollevata da [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al delitto di autoricilaggio di cui al capo 11, che non si confronta con ladiffusa motivazione riportata a pag. 136 e segg. della sentenza impugnata in cuila Corte di merito ha descritto la condotta autoriclatoria consista nei bonifici daparte d [OSCURATO:PERSONA] del profitto delle truffe, su conti esteri in favore di una società,riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] secondo le indicazioni operative fornite propriodai fratelli [OSCURATO:PERSONA].In sostanza tutte le censure difensive relative a tali capi, già valutate comeinammissibili in sede di appello perchè affette da genericità intrinseca edestrinseca, si risolvono in una contestazione del fatto, con termini assertivi eapodittici senza che sia dato rilevare lacune motivazionali o errori di diritto,dovendosi ribadire in principio secondo cui “Risponde del delitto di autoriciclaggiol'autore anche di uno solo di più reati-presupposto che, consapevole dell'originedelittuosa delle utilità derivanti dal reato al quale ha concorso, pone in essereuna successiva condotta tipica causalmente orientata ad ostacolarel'accertamento della loro provenienza (Sez. 2, n. 18847 del 13/02/2025, Rv.288062 – 01) . In motivazione, la Corte ha affermato, inoltre, che, in presenza dipiù reati-presupposto, la configurabilità del delitto di cui all'art. 648 ter.1 cod.pen. non richiede l'identità fisica tra tutti gli autori dei predetti reati e coloro cherealizzano la successiva condotta autoriciclatoria.Preme poi ribadire che in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non ènecessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da unasentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fattocostitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella suamaterialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio oautoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanzaimponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n.42052 del 19/06/2019, Rv. 277609 – 02).7. Rimangono da esaminare i motivi concernenti il trattamento sanzionatorioe la confisca ( motivo secondo e terzo di Irbrhaillmari, motivi quarto e quinto deiricorsi [OSCURATO:PERSONA]). Si tratta, anche in questo caso, di motivi inammissibili avutoriguardo alla genericità dei motivi di appello ed alla puntuale risposta resa dallaCorte di merito che con argomentazioni giuridicamente corrette, esaustive edesenti da palesi illogicità ( cfr. pagg. 125 e segg. della sentenza impugnata) harimarcato la sostanziale omogeneità delle condotte contestate ai ricorrenti, tutticoncordemente operanti senza distinzioni soggettive di sorta nel meccanismodelittuoso, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza,peraltro, di elementi positivamente valutabili e, quanto alla continuazione, hasufficientemente giustificato l’incremento di pena, previa individuazione del reatopiù grave per ciascun ricorrente con una valutazione di complessiva congruitàdella pena,. A tal riguardo preme ricordare che le Sez. Unite con la sentenza n.47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01, hanno spiegato che “il grado diimpegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlatoall'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato ilrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si siaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene”.8. I motivi concernenti la confisca,poi, non sono inammissibili perché nondevoluti in appello non potendosi ritenere che la censura possa discendere, comepretendono i ricorrenti, per implicito, dalla contestazione relativa allaaffermazione di responsabilità per i singoli capi di imputazione.La parte della sentenza relativa alla confisca, infatti, in assenza diimpugnazione, è diventata cosa giudicata trattandosi di statuizione aventeun’autonomia giuridico concettuale, rispetto alla statuizione sulla responsabilitàper i singoli reati (cfr. Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Rv. 186165,che — ricordando la totale sovrapponibilità tra l'art. 545 vecchio codice di rito equella dell'art. 624 cod.proc. pen. — ha definito "parte" della sentenza,suscettibile di giudicato parziale, ogni statuizione avente una sua autonomiagiuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio inrelazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle chenell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili diriesame).Alla luce delle considerazioni che precedono tutti ricorsi vanno dichiaratiinammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualioltre che alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civilePoste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,condanna,inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euroseimila, oltre accessori di legge.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29804/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris