CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 08201/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 15 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Forlì, in data 9 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 648-bis, 493-ter, 476 e 497-bis cod. pen. Rilevato che la prima e la quarta doglianza dedotte con il ricorso, che contestano una violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio ed un vizio di motivazione per avere, i giudici di merito, escluso il concorso di questi nel delitto presupposto, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal secondo giudice (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ritenuto integrato il delitto di riciclaggio, sottolineando come la presentazione all'incasso di assegni sottratti ai beneficiari e falsificati fosse idonea ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa degli stessi, stante la loro facile sostituzione con denaro pulito, ed escludendo, altresì, il concorso nel delitto presupposto per mancanza di prove in tal senso); Considerato che la seconda doglianza, che deduce una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis comma terzo, cod. pen. è manifestamente infondato e comunque generico, atteso che la Corte di appello ha evidenziato che non risulta con esattezza quali siano i reati presupposti e che neanche l'appellante ha indicato alcunché al riguardo, così che il motivo risultava aspecifico; Osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato trattandosi di diniego giustificato da motivazione ampia ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Rilevato che l'ultimo motivo di ricorso, che deduce una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento alla dichiarazione di delinquenza abituale pronunciata dal primo giudice nei confronti dell'imputato, è aspecifico, in quanto non si confronta con le conclusioni della corte di appello, che ha evidenziato la correttezza delle valutazioni del tribunale sul punto, dichiarando inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere e