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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 32866/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 689-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2915/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 3681/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del giudizio R.G.N.689/2023 Cron.

Rep.

Ud21/10/2025 Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda di superiore inquadramento per intervenuta conciliazione in sede sindacale del 20.10.2017.

La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in relazione al procedimento pregiudicante, volto alla declaratoria di nullità o annullabilità dell’accordo conciliativo, definito con sentenza del tribunale di Venezia 339/2022, di rigetto del ricorso.

Ha negato la sospensione facoltativa di cui all’art. 337 c.p.c.

Nel merito, ha condiviso l’interpretazione del primo giudice sul contenuto e sulla portata dell’accordo transattivo come idonei a coprire anche la rivendicazione di superiore inquadramento.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

RFI –[OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione.

1. Preliminarmente, si dà atto che è stata depositata rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente.

Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, c.p.c., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia.

2. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M La Corte dichiara esti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 689-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2915/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 3681/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del giudizio R.G.N.689/2023 Cron. Rep. Ud21/10/2025 Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda di superiore inquadramento per intervenuta conciliazione in sede sindacale del 20.10.2017. La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in relazione al procedimento pregiudicante, volto alla declaratoria di nullità o annullabilità dell’accordo conciliativo, definito con sentenza del tribunale di Venezia 339/2022, di rigetto del ricorso. Ha negato la sospensione facoltativa di cui all’art. 337 c.p.c. Nel merito, ha condiviso l’interpretazione del primo giudice sul contenuto e sulla portata dell’accordo transattivo come idonei a coprire anche la rivendicazione di superiore inquadramento. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. RFI –[OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione. 1. Preliminarmente, si dà atto che è stata depositata rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, c.p.c., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia. 2. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M La Corte dichiara esti
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