CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 ottobre 2020
Cassazione n. 37455/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 02/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 02/10/2020 dal Tribunale di Milano, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen., per aver cagionato lesioni giudicate guaribili in giorni dodici a [OSCURATO:PERSONA], che colpiva con un coltello da cucina e con pugni; in Milano il 09/02/2020. 2. In data 12/04/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 52 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'esclusione della legittima difesa, alla luce dello svolgimento della vicenda e del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che consente di ritenere sussistente l'attualità del pericolo costituito anche da una minaccia (Sez. 5, n. 25810 del 17/05/2019); tale principio va applicato al caso di specie, a maggior ragione, considerato che l'imputato era stato attinto da una coltellata alla schiena da parte della persona offesa; anche la circostanza che la discussione iniziale fosse stata provocata dall'imputato non esclude - sempre alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019) e considerato l'allontanamento della persona offesa ed il suo ritorno con un coltello, con cui aveva colpito l'imputato - la sussistenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta, potendo essere ravvisata la richiamata scriminante anche in presenza di una reciproca aggressione; anche la proporzionalità tra difesa ed offesa appare sussistente, atteso che il Khachi ha colpito con pugni il suo aggressore, non essendovi alcuna prova che egli abbia utilizzato un coltello o altra arma, il che, in ogni caso, sarebbe stato legittimo a fronte dell'aggressione armata da lui subita, non essendo affatto condivisibile la prospettazione della Corte territoriale, secondo cui il Khachi avrebbe dovuto allontanarsi piuttosto che autotutelarsi; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 585 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha escluso l'uso di un coltello ed ha, tuttavia, ritenuto che il ricorrente avesse utilizzato un pezzo di ferro per colpire l'Amine, benché di tale circostanza non si sia raggiunta alcuna prova certa, non essendo stato rinvenuto detto strumento, né essendo stato visto da alcuno né, infine, essendone stato ammesso l'uso da parte dell'imputato, sul punto rilevandosi anche la contraddizione tra le due sentenze di merito; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo state valutate le condizioni di vita del ricorrente e la sua condotta processuale; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 2, cod. peri., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, sussistente proprio alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, posto che lo stato d'ira era derivato dal tono provocatorio e sprezzante della persona offesa, ed il fatto ingiusto era costituito dalla coltellata sferrata dalla predetta, oltre a sussistere un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione. 3. Con memoria inviata a mezzo pec in data 22/07/2021 la difesa ha reiterato le argomentazioni poste a fondamento del ricorso. CONSIDEFtATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Quanto alla ricostruzione della vicenda, come emerge dalla lettura delle sentenze di merito, va ricordato che tra il Khachi e l'Amine era insorto un litigio allorquando l'imputato aveva proposto alla persona offesa, all'interno di un bar, l'acquisto di un profumo; l'Amine aveva affermato che la confezione di profumo era contraffatta, dal che era sorta una lite all'interno del bar, proseguita anche all'esterno e bloccata dall'intervento di alcuni astanti, che avevano diviso il Khachi e l'Amine dopo che i predetti avevano cominciato a spintonarsi ed a colpirsi. Dopo circa dieci minuti l'Amine era ritornato ed aveva colpito alla schiena, con un coltello, l'imputato che, a sua volta, aveva reagito colpendo la vittima con un pezzo di ferro, secondo quanto asserito dall'imputato stesso (pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto che la reciprocità dell'aggressione escludesse la legittima difesa, in quanto il Khachi, colpito alla schiena, non versava in condizioni tali da correre il rischio di soccombere ad ulteriori atti di violenza dell'avversario, potendosi muovere in autonomia, come dimostrato dalla condotta aggressiva a sua volta posta in essere, sicché avrebbe ben potuto allontanarsi anziché reagire a sua volta. Infine, è stata esclusa la provocazione in quanto, secondo la Corte di merito, le perplessità sull'origine del profumo offerto in vendita dall'imputato, seppure manifestate in maniera spregiativa, non giustificavano una reazione violenta sul piano fisico, a fronte di una condotta del tutto verbale; anche alla luce della violenza esercitata sull'Amine, colpito violentemente dal Khachi, la sentenza impugnata ha ritenuto che dovesse escludersi la provocazione, considerando, quindi, la sproporzione della reazione dell'imputato. Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse considerati i precedenti, la gravità della condotta e la condotta susseguente al reato, consistita in ulteriori aggressioni ai danni di terzi da parte dell'imputato, nel periodo in cui era sottoposto a misura cautelare per la vicenda in esame.La motivazione offerta dalla Corte territoriale, in realtà, non appare coerente con i principi espressi da questa Corte di legittimità in tema di legittima difesa, posto che, per come la vicenda storica risulta ricostruita dalla sentenza impugnata, dovrebbe escludersi ogni reciprocità, atteso che l'imputato era stato aggredito del tutto autonomamente dalla persona offesa, dopo che la precedente, reciproca aggressione era terminata; pertanto, dovrebbe essere escluso il requisito della reciprocità, a cui si riferisce la sentenza impugnata, la quale dà atto che l'Amine, dopo essersi allontanato, aveva fatto ritorno verso il bar dopo aver recuperato un coltello ed aveva aggredito alla schiena l'imputato. In tal senso, quindi, deve ricordarsi che "Ai fini della sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., non è necessario che l'offesa da cui scaturisce la necessità della difesa abbia già cominciato a realizzarsi, essendo sufficiente il pericolo attuale - nel senso di pericolo in corso o comunque imminente - di detta offesa, il quale ben può essere integrato anche da una semplice minaccia." (Sez. 5, n. 25810 del 17/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276129; Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534; Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Rv. 246566, Celeste; Sez. 1, n. 3494 del 1991, Manti, Rv. 187110; Sez. 1, n. 10368 del 1984, Politino, Rv. 166788). La sussistenza circa la valutazione dell'esimente, quindi, deve considerare l'attualità del pericolo, essendo in tal senso sicuramente rilevante un pericolo attuale, consistente in una concreta minaccia già in corso di attuazione nel momento della reazione, ovvero in una minaccia od offesa imminenti. Inoltre, va considerato che anche nel caso di aggressioni reciproche ben può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277030). Nel caso in esame, come si evince dalla sentenza impugnata, l'Amine aveva fatto uso di un coltello colpendo l'imputato alle spalle, creando, quindi, una situazione di pericolo con conseguente necessità, per il Khachi, di difendersi; in tal senso, quindi, avrebbe dovuto essere considerata la possibilità di configurare la giustificazione della necessaria ed immediata reazione difensiva dell'imputato. Il pericolo attuale, richiesto ai fini dell'integrazione della causa di giustificazione, implica una situazione in cui il concreto pericolo risulti imminente, ovvero una situazione in cui l'offesa sia già iniziata e sia ancora in corso; la scriminante, al contrario, è esclusa a fronte ad un pericolo futuro o immaginario. A ciò deve aggiungersi che la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa vanno apprezzate con giudizio ex ante, nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda, l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 4, n. 32282 del 04/07/2006, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 235181). Nel caso in esame tale valutazione, da parte della Corte territoriale, non sembra si sia attenuta a detto canone ermeneutico, avendo, al contrario, valutato l'azione violenta posta in essere dall'imputato dopo aver ricevuto la coltellata, osservando che tale condotta reattiva dimostra che il Khachi non versava in una situazione tale da poter soccombere ad ulteriori atti di violenza, il che dimostrava che avrebbe potuto allontanarsi; all'evidenza, quindi, il giudizio è stato fondato su una valutazione ex post, che ha considerato la successiva reazione dell'imputato, anche al fine di valutare la possibilità di fuga, in contrasto con il principio interpretativo indicato. Proprio in relazione alla detta possibilità di fuga, inoltre, la sentenza impugnata non considera una circostanza che emerge chiaramente dalla sentenza di primo grado: a pag. 4 del detto provvedimento, infatti, sono riportate le dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva affermato che nel momento in cui l'Amine era tornato, egli aveva visto che questi aveva un giornale in mano, ed aveva capito che vi nascondeva un'arma, per cui si era avvicinato per disarmarlo. Tale circostanza, che sicuramente avrebbe dovuto essere valutata in un contesto di ricostruzione fattuale della vicenda e di percorso logico-motivazionale circa la sussistenza o meno dell'invocata scriminante, risulta, del tutto incomprensibilmente, pretermessa dalla Corte di merito, con conseguente lacunosità della motivazione ed insanabile contraddizione rispetto al percorso argomentativo del primo giudice. Così come altrettanto confusa appare la motivazione della sentenza impugnata in riferimento al rinvenimento dell'arma utilizzata dall'imputato, posto che, al contrario, la sentenza di primo grado ricostruisce in maniera del tutto chiara il rinvenimento dei due coltelli, utilizzati, rispettivamente, dall'Amine e dal Khachi. Né si comprende se tali palesi incongruenze costituiscano l'esito di una diversa valutazione di circostanze specifiche non evidenziate dal primo giudice o, semplicemente, l'esito di un iter motivazionale privo della minima accuratezza. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano che, nella piena libertà di giudizio, si atterrà ai principi ermeneutici sin qui illustrati, restando assorbite le altre questioni poste a base degli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame