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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02048/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod.pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen. per non avere la Corte d'appello ritenuto applicabile detta scriminante.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 624 cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero la Corte territoriale nel negare l'applicabilità dell'art. 54 cod.pen. alla condotta continuata di sottrazione di acqua posta in essere dal Colombo ha fatto buon governo del principio secondo cui la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stató è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. (Sez. 5, n. 3967 del 13.7.2015, Petrache, Rv. 265888 - 01).

Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Ed invero la Corte territoriale ha posto in rilievo che non sussiste alcun dubbio in ordine alla responsabilità del Colombo in relazione al reato contestato considerato che l'allaccio abusivo alla rete idrica avvantaggiava esclusivamente la sua abitazione.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 2 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod.pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 600,00 di multa. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen. per non avere la Corte d'appello ritenuto applicabile detta scriminante. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 624 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero la Corte territoriale nel negare l'applicabilità dell'art. 54 cod.pen. alla condotta continuata di sottrazione di acqua posta in essere dal Colombo ha fatto buon governo del principio secondo cui la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stató è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. (Sez. 5, n. 3967 del 13.7.2015, Petrache, Rv. 265888 - 01). Manifestamente infondato è il secondo motivo. Ed invero la Corte territoriale ha posto in rilievo che non sussiste alcun dubbio in ordine alla responsabilità del Colombo in relazione al reato contestato considerato che l'allaccio abusivo alla rete idrica avvantaggiava esclusivamente la sua abitazione. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novem
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