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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09565/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12990/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Panzarini soc. coop. agricola in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, nonché dei soci della liquidazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da gli avv ocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.36; - ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Panzarini soc. coop. agricola in liquidazione, in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] anchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via F. Crispi n.36; -controricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difes a da ll’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -controricorrente- avverso la sentenza n.2573/2021 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 8/4/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omuni ca to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 6 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12990/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Panzarini soc. coop. agricola in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, nonché dei soci della liquidazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da gli avv ocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.36; - ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Panzarini soc. coop. agricola in liquidazione, in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] anchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via F. Crispi n.36; -controricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difes a da ll’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -controricorrente- avverso la sentenza n.2573/2021 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 8/4/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omuni ca to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 6 apri
Decreto Cassazione n. 09565/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris