CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03226/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34862/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' FABRIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4420/2018 depositata i l 09/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Con sentenza pubblicata il 9.10.2018 la Corte d’Appello di Milano aveva respinto l’impugnazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., del lodo arbitrale in data 20.11.2017, che aveva regolato i rapporti tra le componenti dell’ATI costituita tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ricorso per cassazione da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva resistito con controricorso. ****************************** Con atto in data 11.11.2024, notificato alla controparte costituita, [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto, considerato che “la società Pessina è stata sottoposta a procedura concorsuale, con la successiva risoluzione dell’appalto precedentemente stipulato con il RTI” formato dalla ricorrente, da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale mandante, e che il Tribunale di Genova, sezione specializzata per l’impresa, ha dichiarato legittima la risoluzione dell’appalto con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: [OSCURATO:SOCIETA]. ha instato per la compensazione delle spese. L’amministratore giudiziario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., munito di specifica autorizzazione, ha accettato la rinuncia a spese compensate. L’atto di rinuncia e l’accettazione sono intervenuti prima della data dell’adunanza in camera di consiglio fissata il 26.11.2024 per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha aderito anche alla richiesta di compensazione delle spese processuali di fase formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. Si compensano pertanto le spese del giudizio di cassazione tra le parti. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stato dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate. PQM La Corte di Cassazione, sezione prima civile, -dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex art.390-391 c.p.c.; -compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cass