CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 48687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 5. ait.t. ›-3 fxr-- -e-r p--sfrti-c (44 (13.J2-%s k Oh-4 R-1-( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 9 febbraio 2022 il Tribunale di Bergamo, quale giudice della esecuzione, ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra più fatti di reato oggetto di separati giudizi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto di decisione è stata respinta una richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (rideterminata nella misura complessiva di anni uno e mesi tre di reclusione). 2. In riferimento al profilo reiettivo, il Tribunale tiene conto di una precedente decisione definitiva, risultante dal decreto di cumulo, pur se la pena oggetto di detta sentenza è stata oggetto di applicazione dell'indulto. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 3.1 Si sostiene che la causa ostativa - in riferimento alla decisione non coinvolta nel riconoscimento del reato continuato - non poteva dirsi sussistente, proprio in ragione dell'avvenuta applicazione dell'indulto sulla pena inflitta. 4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Ed invero il Collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dal precedente, sul tema, rappresentato da Sez. I,n. 30080 del 8.10.2020, rv 279794 1 secondo cui una precedente condanna, anche se a pena interamente condonata per indulto, osta alla successiva concessione della sospensione condizionale della pena ove questa, cumulata con la prima, superi il limite di concedibilità del beneficio. Detto principio di diritto risulta correttamente applicato nella decisione impugnata, posto che il giudice dell'esecuzione - una volta rideterminata la pena del reato continuato - ha di certo la facoltà di concedere il beneficio della pena sospesa ma deve osservare i limiti di legge posti sia in fase di cognizione che in fase esecutiva. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]