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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 novembre 2023

Cassazione n. 50494/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso !DEPOSITATA I-N -CAN- ":7 R 10 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe , con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame volta ad ottenere il dissequestro dell'immobile, di cui il ricorrente è locatario, essendo intestato a terzo soggetto, all'interno del quale si svolgeva attività di gioco d'azzardo.

2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 722 e 240 cod. pen.. in quanto non sussiste alcun vincolo di pertinenzialità tra l'immobile, oggetto del provvedimento cautelare, e il reato contestato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 16/10/2023, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia all'uopo munito di procura speciale, vi ha rinunciato, rappresentando nell'atto di rinuncia che il proprietario dell'immobile, nelle more del procedimento, ha risolto il contratto di locazione con il signor Zhan e presentato istanza di restituzione al PM.

2. Vertendosi, nel caso in esame, in un ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910), non consegue alla dichiarazione di inammissibilità alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso all'udienza del 15 novembre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso !DEPOSITATA I-N -CAN- ":7 R 10 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe , con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame volta ad ottenere il dissequestro dell'immobile, di cui il ricorrente è locatario, essendo intestato a terzo soggetto, all'interno del quale si svolgeva attività di gioco d'azzardo. 2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 722 e 240 cod. pen.. in quanto non sussiste alcun vincolo di pertinenzialità tra l'immobile, oggetto del provvedimento cautelare, e il reato contestato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 16/10/2023, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia all'uopo munito di procura speciale, vi ha rinunciato, rappresentando nell'atto di rinuncia che il proprietario dell'immobile, nelle more del procedimento, ha risolto il contratto di locazione con il signor Zhan e presentato istanza di restituzione al PM. 2. Vertendosi, nel caso in esame, in un ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910), non consegue alla dichiarazione di inammissibilità alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso all'udienza del 15 novembre 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 50494/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris