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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34873/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34182/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Lovere (BG), via Gregorini n. 41, elettivamente domiciliata in Roma , via Buccari n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 489/ 06/ 201 9 , depositata il 12 aprile 2019 ; [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N.34182/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1.In data 13 dicembre 2013 la Sofi s.r.l. chiedeva il riesame in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso di un credito per ritenute alla fonte, cedutole dalla società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, e per il quale l’Amministrazione finanziaria aveva già emesso provvedimento di diniego, sulla base di precedente richiesta di rimborso presentata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. notificato in data 24 ottobre 2012.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Novara , con provvedimento in data 21 luglio 2014, confermava il diniego di rimborso.

2. Proposto dalla contribuente ricorso avverso il provvedimento di conferma del diniego espresso dall’Amministrazione finanziaria , la Commissione tributaria provinciale di Novara, con sentenza n. 38/01/2016 del 12 febbraio 2016lo accoglieva, dichiarando l’illegittimità di tutti i presupposti del diniego di autotutela e condannando l’Ufficio a valutare ex novo la richiesta di esercizio dell’autotutel a presentata dalla Sofi s.p.a.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Piemonte , con sentenza n. 489/ 06/ 2019 , pronunciata il 6 marzo 2018 e depositata in segreteria il 12 aprile 2019, accoglieva l’appello, rigettando il ricorso proposto in primo grado avverso il diniego di riesame in R.G.

N.34182/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] autotutela del diniego di rimborso, con compensazione delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Sofi s.r.l. in liquidazione, sulla base di ununico motivo.

L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 20 settembre 202 3, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso , la contribuente eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1264, primo comma, cod. civ., in combinato disposto con l’art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e /o con l’art. 100 cod. proc. civ.; dell’art. 24 Cost.; dell’art. 21, comma 1 , del d.lgs. n. 546/1992e dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere la Sofi s.r.l. soggetto non legittimato a ricevere la comunicazione del provvedimento di diniego del rimborso - poi divenuto definitivo per mancata impugnazione - in quanto, al momento dell’emanazione del provvedimento, la cessione sarebbe statagià pienamente efficace nei confronti dell’Ufficio.

Secondo la ricorrente, pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto rimborsare direttamente a lei stessa il credito o, in alternativa, notificarle il diniego di rimborso, con la conseguenza che risulterebbe violato anche il proprio diritto di difesa, non avendo potuto impugnare l’atto di diniego.

R.G.

N.34182/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l’Ufficio sarebbe stato a conoscenza della cessione di entrambi i crediti (IVA ed IRES), nonostante l’atto di cessione notificato unitamente all’istanza di rimborso si intitolasse “cessione del credito IVA” e nella dichiarazione finale si facesse riferimento al solo rimborso dell’IVA.

2. Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue.

Il motivoè infondato.

In data 17 dicembre 2002, su espressa richiesta dei commissari, l’allora Ministero delle attività produttive autorizzava la cessione del credito IVA e delle ritenute d’acconto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa.

A fine ottobre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2002, con esposizione di un credito IVA pari ad € 114.160,00.

Con atto per [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria del 9 dicembre 2003 la società cedeva quindi il credito IVA alla odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; nello stesso rogito era evidenziato l’impegno, che la società cedente assumeva, di notificare all’Ufficio delle Entrate competente l’avvenuta cessione del credito.

In data 7 dicembre 2004 la procedura [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. presentava la dichiarazione finale dei redditi (ai sensi del combinato disposto degli artt. 183, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 5, comma 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), con riferimento al maxi-periodo intercorrente tra l’apertura e la chiusura della procedura concorsuale, senza tuttavia indicare l’importo del credito IRES.

R.G.

N.34182/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] data 23 agosto 2006 i commissari liquidatori della società cedente presentavano istanza di rimborso per ritenute subite per un importo pari ad € 438.445,68; tale istanza veniva rigettata con provvedimento espresso di diniego del 24 ottobre 2012, che non veniva impugnato.

Successivamente, in data 7 dicembre 2012, con nota n. 250899, il Ministero dello sviluppo economico rigettava la richiesta dei liquidatori di riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, autorizzandoli tuttavia «a provvedere all’integrazione dell’atto di cessione di ritenute d’acconto (…) operando sulla base di una autorizzazione rilasciata “ora per allora”».

Con successivo atto di precisazione e rettifica del 13 marzo 2013, con firme autenticate dal [OSCURATO:PERSONA] (n. 2036 rep. e n. 1209 racc.) l’atto di cessione del credito IVA del 9 dicembre 2013 veniva integrato, nel senso che tale atto dovesse intendersi riguardare sia la cessione del credito IVA, che la cessione del credito relativo alle ritenute di acconto vantato dalla società [OSCURATO:PERSONA].

Con istanza del 13 dicembre 2013 la cessionaria Sofi s.r.l. richiedeva quindi il riesame in autotutela del provvedimento di diniego del rimborso, già notificato alla cedente [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2012.

Orbene, va innanzitutto rilevato che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, la domanda di annullamento in autotutela del provvedimento di diniego del rimborso del credito per ritenute d’acconto è stata presentata dalla Sofi s.r.l. quando era già scaduto il termine per richiedere il rimborso, previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, R.G.

N.34182/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 602, e quindi, in quel momento, la Sofi s.r.l., pur cessionaria del credito, era decaduta dal diritto di richiederne il rimborso.

Né, peraltro, la Sofi s.r.l. può usufruire –al fine di escludere la relativa decadenza – dell’istanza di rimborso presentata dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. , così come non può lamentarsi che il relativo provvedimento di diniego sia stato notificato solo a quest’ultima.

Invero, essendo stata presentata l’istanza dalla società cedente, correttamente l’Amministrazione ha notificato il diniego al solo istante, in quanto, si sensi dell’art. 10-bisdella legge 7 agosto 1990, n. 241, «nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda».

Ne deriva, pertanto, che non era onere dell’Ufficio notificare il provvedimento di diniego anche alla società cessionaria, avendo la società cedente operato individualmente e, peraltro, neanche innome e per conto della cessionaria.

Al contrario, l’avente diritto avrebbe dovuto o presentare nei termini autonoma istanza,o intervenire nel procedimento già avviato.

In particolare, l’art. 38, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973 dispone che «l'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata».

Ciò posto, di conseguenza, è corretta la statuizione del giudice di secondo grado, in quanto, diversamente ritenendo, R.G.

N.34182/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la società cessionaria , mediante la domanda di autotutela, sarebbe stata indirettamente rimessa nei termini per richiedere il rimborso del credito ceduto, nonostante l’ampio superamento dei termini decadenzialiprevisti dalla legge.

3. Consegueil rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di una so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34182/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Lovere (BG), via Gregorini n. 41, elettivamente domiciliata in Roma , via Buccari n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 489/ 06/ 201 9 , depositata il 12 aprile 2019 ; [OSCURATO:PERSONA] R.G. N.34182/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1.In data 13 dicembre 2013 la Sofi s.r.l. chiedeva il riesame in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso di un credito per ritenute alla fonte, cedutole dalla società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, e per il quale l’Amministrazione finanziaria aveva già emesso provvedimento di diniego, sulla base di precedente richiesta di rimborso presentata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. notificato in data 24 ottobre 2012. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Novara , con provvedimento in data 21 luglio 2014, confermava il diniego di rimborso. 2. Proposto dalla contribuente ricorso avverso il provvedimento di conferma del diniego espresso dall’Amministrazione finanziaria , la Commissione tributaria provinciale di Novara, con sentenza n. 38/01/2016 del 12 febbraio 2016lo accoglieva, dichiarando l’illegittimità di tutti i presupposti del diniego di autotutela e condannando l’Ufficio a valutare ex novo la richiesta di esercizio dell’autotutel a presentata dalla Sofi s.p.a. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Piemonte , con sentenza n. 489/ 06/ 2019 , pronunciata il 6 marzo 2018 e depositata in segreteria il 12 aprile 2019, accoglieva l’appello, rigettando il ricorso proposto in primo grado avverso il diniego di riesame in R.G. N.34182/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] autotutela del diniego di rimborso, con compensazione delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Sofi s.r.l. in liquidazione, sulla base di ununico motivo. L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 20 settembre 202 3, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso , la contribuente eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1264, primo comma, cod. civ., in combinato disposto con l’art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e /o con l’art. 100 cod. proc. civ.; dell’art. 24 Cost.; dell’art. 21, comma 1 , del d.lgs. n. 546/1992e dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere la Sofi s.r.l. soggetto non legittimato a ricevere la comunicazione del provvedimento di diniego del rimborso - poi divenuto definitivo per mancata impugnazione - in quanto, al momento dell’emanazione del provvedimento, la cessione sarebbe statagià pienamente efficace nei confronti dell’Ufficio. Secondo la ricorrente, pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto rimborsare direttamente a lei stessa il credito o, in alternativa, notificarle il diniego di rimborso, con la conseguenza che risulterebbe violato anche il proprio diritto di difesa, non avendo potuto impugnare l’atto di diniego. R.G. N.34182/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l’Ufficio sarebbe stato a conoscenza della cessione di entrambi i crediti (IVA ed IRES), nonostante l’atto di cessione notificato unitamente all’istanza di rimborso si intitolasse “cessione del credito IVA” e nella dichiarazione finale si facesse riferimento al solo rimborso dell’IVA. 2. Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue. Il motivoè infondato. In data 17 dicembre 2002, su espressa richiesta dei commissari, l’allora Ministero delle attività produttive autorizzava la cessione del credito IVA e delle ritenute d’acconto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa. A fine ottobre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2002, con esposizione di un credito IVA pari ad € 114.160,00. Con atto per [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria del 9 dicembre 2003 la società cedeva quindi il credito IVA alla odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; nello stesso rogito era evidenziato l’impegno, che la società cedente assumeva, di notificare all’Ufficio delle Entrate competente l’avvenuta cessione del credito. In data 7 dicembre 2004 la procedura [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. presentava la dichiarazione finale dei redditi (ai sensi del combinato disposto degli artt. 183, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 5, comma 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), con riferimento al maxi-periodo intercorrente tra l’apertura e la chiusura della procedura concorsuale, senza tuttavia indicare l’importo del credito IRES. R.G. N.34182/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] data 23 agosto 2006 i commissari liquidatori della società cedente presentavano istanza di rimborso per ritenute subite per un importo pari ad € 438.445,68; tale istanza veniva rigettata con provvedimento espresso di diniego del 24 ottobre 2012, che non veniva impugnato. Successivamente, in data 7 dicembre 2012, con nota n. 250899, il Ministero dello sviluppo economico rigettava la richiesta dei liquidatori di riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, autorizzandoli tuttavia «a provvedere all’integrazione dell’atto di cessione di ritenute d’acconto (…) operando sulla base di una autorizzazione rilasciata “ora per allora”». Con successivo atto di precisazione e rettifica del 13 marzo 2013, con firme autenticate dal [OSCURATO:PERSONA] (n. 2036 rep. e n. 1209 racc.) l’atto di cessione del credito IVA del 9 dicembre 2013 veniva integrato, nel senso che tale atto dovesse intendersi riguardare sia la cessione del credito IVA, che la cessione del credito relativo alle ritenute di acconto vantato dalla società [OSCURATO:PERSONA]. Con istanza del 13 dicembre 2013 la cessionaria Sofi s.r.l. richiedeva quindi il riesame in autotutela del provvedimento di diniego del rimborso, già notificato alla cedente [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2012. Orbene, va innanzitutto rilevato che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, la domanda di annullamento in autotutela del provvedimento di diniego del rimborso del credito per ritenute d’acconto è stata presentata dalla Sofi s.r.l. quando era già scaduto il termine per richiedere il rimborso, previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, R.G. N.34182/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 602, e quindi, in quel momento, la Sofi s.r.l., pur cessionaria del credito, era decaduta dal diritto di richiederne il rimborso. Né, peraltro, la Sofi s.r.l. può usufruire –al fine di escludere la relativa decadenza – dell’istanza di rimborso presentata dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. , così come non può lamentarsi che il relativo provvedimento di diniego sia stato notificato solo a quest’ultima. Invero, essendo stata presentata l’istanza dalla società cedente, correttamente l’Amministrazione ha notificato il diniego al solo istante, in quanto, si sensi dell’art. 10-bisdella legge 7 agosto 1990, n. 241, «nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda». Ne deriva, pertanto, che non era onere dell’Ufficio notificare il provvedimento di diniego anche alla società cessionaria, avendo la società cedente operato individualmente e, peraltro, neanche innome e per conto della cessionaria. Al contrario, l’avente diritto avrebbe dovuto o presentare nei termini autonoma istanza,o intervenire nel procedimento già avviato. In particolare, l’art. 38, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973 dispone che «l'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata». Ciò posto, di conseguenza, è corretta la statuizione del giudice di secondo grado, in quanto, diversamente ritenendo, R.G. N.34182/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la società cessionaria , mediante la domanda di autotutela, sarebbe stata indirettamente rimessa nei termini per richiedere il rimborso del credito ceduto, nonostante l’ampio superamento dei termini decadenzialiprevisti dalla legge. 3. Consegueil rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di una so
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