CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 1984
Cassazione n. 34515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/02/1984 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato in abitazione; - che i primi due motivi di ricorso- che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti in termini di tentativo e alla conseguente esclusione di una desistenza volontaria - sono indeducibili ir quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 3 della sentenza impugnata) e sono comunque manifestamente infondati in quanto gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563), alla luce di un giudizio da operarsi ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle specifiche modalità della condotta (Sez. 5, Sentenza n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768) e la Corte territoriale ha dato conto dell'esistenza di un complice con funzioni di palo e della circostanza che l'interruzione dell'attività criminosa era da ricondurre al sopraggiungere delle forze dell'ordine; - che il terzo motivo di censura - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio - è anch'esso indeducibile in quanto la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M