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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 29016/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 47-9160 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse. di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, non risulta essere stato previamente e specificamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che le generiche censure relative al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al ritenuto giudizio di comparazione fra opposte circostanze e all'incremento di pena operato a titolo di continuazione, sono manifestamente infondate poiché la Corte territoriale ha confermato il giudizio di equivalenza, già disposto dal giudice di primo grado, e il minimo incremento di pena a titolo di continuazione con motivazione conforme al dato normativo e al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 47-9160 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse. di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, non risulta essere stato previamente e specificamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che le generiche censure relative al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al ritenuto giudizio di comparazione fra opposte circostanze e all'incremento di pena operato a titolo di continuazione, sono manifestamente infondate poiché la Corte territoriale ha confermato il giudizio di equivalenza, già disposto dal giudice di primo grado, e il minimo incremento di pena a titolo di continuazione con motivazione conforme al dato normativo e al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 29016/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris